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TAR Puglia, Bari, sez. I, 1/12/2009 n. 2972
Sul potere della stazione appaltante di disciplinare la presentazione delle offerte imponendo delle modalità specifiche.

La stazione appaltante ha sicuramente il potere di disciplinare la presentazione delle offerte, imponendo delle modalità specifiche, che, comunque, non devono rappresentare un inutile e ingiustificato aggravio procedimentale e non devono essere illogiche. Pertanto, nel caso di specie, l'aver richiesto, a pena di esclusione, che l'offerta fosse "corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante" non costituisce evidentemente un onere aggiuntivo qualificabile come gravoso.

Materia: appalti / disciplina

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2009, proposto dalla So.Ge.Mi. S.r.l., Ingegneria per la Difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lobascio, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Di Stefano in Bari, via Campione, 58;

 

 

contro

il Ministero della Difesa - Aeronautica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

 

nei confronti di

Gruppomega S.p.A.;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di esclusione della ricorrente, di cui al verbale della Commissione di gara del 19 ottobre 2009, dalla procedura ristretta accelerata per la "Acquisizione di apparati e materiale di networking per la costituzione ed il reintegro delle scorte dell’Aeronautica Militare”;

- del disciplinare di gara, art. 4, punto 2, limitatamente alla parte in cui richiede che “l’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante”;

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del Gruppomega S.p.a.;

- della nota di comunicazione dei suddetti provvedimenti, prot. n. 0004381 del 20 ottobre 2009;

- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Andrea Lobascio;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ai sensi del decimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come sostituito dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

La società ricorrente è stata esclusa dalla gara, a norma dell'articolo 4 del disciplinare di gara per il quale "l'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante".

In effetti l'offerta presentata, composta di quattro pagine, adeguatamente indicate, é sottoscritta, alla quarta pagina, dalla legale rappresentante, signora Assunta Mascioni, ed è solo siglata con due lettere maiuscole in basso a destra nelle restanti tre.

L'interessata impugna l'esclusione, invocando l'articolo 51, punto 12, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), che consente di siglare i singoli fogli (o, più precisamente, di apporre la firma a margine "anche col solo cognome"), secondo una modalità ritenuta sufficiente da varie pronunce del Giudice amministrativo.

Alla stregua del medesimo parametro legislativo e sulla scorta della citata giurisprudenza, l’istante ritiene la clausola del disciplinare di gara illegittima e illogica e comunque eccessiva in considerazione del principio della strumentalità delle forme.

Il ricorso è infondato.

Le sentenze del T.A.R. Sardegna, sez. I, 9 maggio 2007 n. 806 e 17 febbraio 2006 n. 237, invero, semplicemente affermano in modo sostanzialmente condivisibile che, in assenza di un diverso criterio fissato dal bando, "il parametro in base al quale valutare l'univocità della forma nella quale la ricorrente principale ha espresso la propria proposta dev'essere individuato nell'art. 51, punto 12, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), in base al quale solo la sigla (anche se non necessariamente la sottoscrizione) di ogni foglio del documento contenente la manifestazione di volontà della parte dimostra univocamente l'accettazione del suo contenuto".

Il T.A.R. Lazio, sez. III, 27 marzo 2009 n. 3232, ha affrontato una fattispecie più simile a quella in esame, nella quale "il bando non richiedeva come vorrebbe la M. spa una firma in calce all'offerta ma "le firme sull'offerta e sulla relativa documentazione" - intendendo quindi con l'uso del plurale e con il riferimento alla documentazione -- che dovesse essere sottoscritta l'intera offerta in tutte le sue parti".

La sentenza, premesso che "per un'offerta tecnica con un numero molto elevato di items, solo la firma sui singoli fogli poteva costituire la garanzia che l'offerente avesse un'analitica consapevolezza - o fosse comunque avvertito - del rilievo di tutti i contenuti del proprio impegno negoziale sotto il profilo tecnico e sotto quello economico", conclude: “Pertanto a tutto voler concedere l'Ati ricorrente avrebbe dovuto apporre per lo meno la sigla riconoscibile su ciascun foglio ai sensi dell'art. 51, 12° co. della L. 16 febbraio 1913 n. 89, dato che l'impegno contrattuale deve essere espresso in forme tali da non consentire equivoci circa il suo contenuto, e che tale risultato può essere assicurato solo dalla sigla di ognuno dei fogli sui quali è esposta la relativa proposta (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 09 maggio 2007 , n. 806; idem n. 237 del 17 febbraio 2006)".

È evidente perciò da quanto esposto che in quei casi non sussisteva una clausola sanzionatoria specifica, chiara e inequivoca, come quella invece fedelmente applicata nella gara indetta dall’Aeronautica militare.

In considerazione di ciò, l'esclusione quale atto applicativo è esente da vizi.

Secondo un incontroverso orientamento, infatti, “La commissione di gara è strettamente vincolata al rispetto delle clausole, anche formali del bando, stabilite espressamente a pena di esclusione, posto che, in tale ipotesi, l'applicazione rigida della lex specialis garantisce la parità di trattamento tra tutti i partecipanti ed evita atteggiamenti arbitrari della commissione assumibili nell'esercizio di un non previsto potere postumo di soccorso volto a rimediare agli eventuali difetti delle domande di partecipazione” (da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 10 settembre 2009 n. 2108).

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in riferimento alla lettera d’invito.

La stazione appaltante ha sicuramente il potere di disciplinare la presentazione delle offerte, imponendo delle modalità specifiche, che, comunque, non devono rappresentare un inutile e ingiustificato aggravio procedimentale e non devono essere illogiche.

In concreto, l'aver richiesto, a pena di esclusione, che l'offerta fosse "corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante" non costituisce evidentemente un onere aggiuntivo qualificabile come gravoso.

La pretesa non si pone poi in diretto contrasto con la legge richiamata, in quanto il citato articolo 51, riguardante l’atto pubblico redatto dal notaio, presuppone la normalità della sottoscrizione in ogni parte del documento con il nome e il cognome, ammettendo delle semplificazioni legate alla particolare formalità dell'atto. Ciò significa che non può ritenersi illegittima (e tanto meno irrazionale), stante la diversa finalità della disciplina dell'atto pubblico (ma altrettanto potrebbe dirsi in relazione di quello privato, ex articolo 2702 del codice civile), l'esclusione di tali semplificazioni, espressamente prevista nel bando e tendente ad assicurare certezza e consapevolezza nell'assunzione di impegni e responsabilità conseguenti alla presentazione dell'offerta contrattuale; la detta esclusione peraltro corrisponde ad un preciso interesse pubblico volto alla prevenzione di futuri contenziosi riguardanti altresì l'esecuzione delle prestazioni promesse.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna l’impresa ricorrente al pagamento di euro 1.500,00, più CPI e IVA, come per legge, a favore del Ministero della Difesa, a titolo di spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2009

 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL SEGRETARIO

 

 

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