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TAR Piemonte, Sez. I, 21/12/2009 n. 3717
Sull'esclusione da una gara per mancata allegazione della copia del d.i. del sottoscrittore ad una o più dichiarazioni sostitutive qualora esse siano inserite nella stessa busta dove sono state poste altre dichiarazioni corredate della copia del d .i

Non è necessario che in una gara d'appalto per la quale il bando richieda più dichiarazioni sostitutive distinte, ciascuna di esse sia accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, dovendosi invece ritenere conforme alla lettera dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 (e rispondente alla finalità dallo stesso perseguita) la circostanza che sia stata inserita nella busta contenente le dichiarazioni, una sola copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Pertanto, è illegittima l'esclusione di un'impresa che abbia omesso di corredare una o più delle dichiarazioni sostitutive prescritte, qualora queste ultime siano inserite nella stessa busta contenente una o più dichiarazioni sostitutive debitamente corredate della copia del documento di identità del sottoscrittore, non potendo revocarsi in incertezza in tal caso la paternità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione carente della copia del documento di identità del rilasciante.

Materia: appalti / disciplina

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2009, proposto da:

Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Casavecchia, Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Marco Casavecchia in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

 

contro

Comune di Stresa, rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso Teodosio Pafundi in Torino, corso Re Umberto, 27;

 

nei confronti di

Tedde S.r.l.E Si.Co.Tek Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Accardo, Diego Lumbau, con domicilio eletto presso l’av. Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27; Si.Co.Tek S.r.l.;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui prevedevano l'allegazione di più copie del documento di identità in relazione a dichiarazioni sottoscritte dallo stesso soggetto e nella parte in cui contengono clausole di esclusione generiche;

- dei verbali di gara non noti ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria;

- della determina n. 129 del 28.7.2009, non nota, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato, a corpo, relativo all'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di "completamento nuove opere porto turistico" alla Srl Tedde quale capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea con la mandante SI.CO.TEK Srl;

- della comunicazione di esclusione dalla gara del 31.7.2009 con la quale il servizio gestione del territorio area lavori pubblici e servizi tecnologici della Città di Stresa ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla gara;

- della comunicazione dell'8.9.2009 con la quale la Città di Stresa respingeva la richiesta di riammissione alla gara formulata dalla ricorrente;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Stresa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tedde S.r.l.E Si.Co.Tek Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 03/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1. I Comune di Stresa bandiva una gara per appalto integrato, comprensivo di esecuzione progettazione esecutiva per la realizzazione di nuove opere sul porto turistico lacustre, per un importo di € 3 milioni circa al massimo ribasso sul compenso professionale per la progettazione esecutiva.

In fase di verifica documentale venivano estromesse dalla competizione la ricorrente ed il Consorzio Stabile Aedes scarl rimanendo in gara due sole concorrenti, tra cui la controinteressata divenuta aggiudicataria.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria recava anche la ragione della disposta esclusione, ravvisata nel fatto che gli allegati H a firma dell’ing. S. Puppo e dell’ing. G. Rolando e l’allegato L, a firma del primo, nonché l’allegato M a firma di entrambi, erano privi della carta di identità o documento equivalente.

Invoca il presidente del seggio di gara varia superata giurisprudenza del Consiglio di Stato in ossequio alla quale l’omessa allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio non integra mera irregolarità sanabile ma rende siffatta dichiarazione divergente dal modello legale tipizzato agli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. T.U. sulla documentazione amministrativa, equiparando pertanto il documento sostitutivo carente della copia del documento di identità del dichiarante,sostanzialmente tamquam non esset.

2. Con nota 4.8.09 la ricorrente evidenziava che le copie dei documenti di identità de quibus, in realtà erano presenti nella busta contenente tutta la documentazione amministrativa ad erano state infatti allegate ad alcune dichiarazioni ivi poste.

Stante il rigetto di tali rimostranze, insorge con il ricorso in epigrafe l’impresa ricorrente, rubricando un unico mezzo che espone violazione degli artt. 3 e 47 del citato T.U., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di massima partecipazione alle gare, aggravamento del procedimento.

Si costituiva l’amministrazione con memoria del 7.10.2009 e coeva produzione documentale e la controinteressata con breve memoria depositata il 21.10.2009.

Alla pubblica Udienza del 3.12.2009, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Av. Alfonso Graziano il ricorso è stato spedito in decisione.

 

DIRITTO

1.1. Il gravame è affidato ad un unico mezzo, con il quale parte ricorrente rubrica violazione degli artt. 3 e 47 del citato T.U., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di massima partecipazione le gare, aggravamento del procedimento.

Allega in fatto che nella busta dedicata alla documentazione amministrativa la deducente aveva inserito l’incarico di progettazione affidato gli ingg. Puppo e Rolando, unitamente alla loro lettera di accettazione a cui era stata accompagnata la fotocopia dei rispettivi documenti di identità.

I medesimi professionisti avevano poi inserito nella busta suddetta ben dieci allegati, corredati tutti delle relative copie dei documenti di identità, omettendo invece di allegarli all’All. L, F e all’All. M.

Sostiene parte ricorrente che l’avere il Comune escluso dalla gara l’impresa ricorrente a motivo di siffatta ultima indicata omissione, infrange i principi intagliati agli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 integrando altresì l’eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche dedotte in rubrica al motivo.

Invoca all’uopo Cons. Stato n. 25/2006 e TAR Palermo n. 89/2005, secondo i quali l’importanza da riconoscere all’allegazione della copia del documento di identità del dichiarante alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non deve tradursi in un formalismo, esigendo che ogni dichiarazione contestualmente prodotta nella medesima busta, debba di necessità essere corredata della singola copia del documento di identità del rilasciante.

1.2. Ad avviso del Collegio la riassunta censura evidenzia tratti di sicura persuasività e merita pertanto di essere accolta.

Invero, è noto al Collegio l’indirizzo per così dire generico della giurisprudenza, anche del Giudice d’appello, secondo la quale l’allegazione della copia del documento di identità del dichiarante assume indiscutibile rilievo ai fini di assicurare la certa provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta e pertanto la serietà dell’impegno con essa assunto.

Per tale indirizzo è quindi necessario allegare a ciascuna dichiarazione sostitutiva la copia del documento di identità del dichiarante. L’orientamento è di recente capitanato da Cons. di Stato, Sez. V, 7.11.2007, n. 5761, che ha statuito che “nell’ambito di una gara d’appalto la richiesta, contenuta nella lex specialis di gara e prevista a pena di esclusione, di allegare all’offerta la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, non può ritenersi un mero formalismo”, discendendo dal combinato disposto delle norme invocate dal ricorrente e inteso a garantire, come detto poc’anzi, la paternità della dichiarazione.

Il principio è stato più di recente sposato anche dalla sesta Sezione del Consiglio, che ha avuto occasione di precisare che “poiché le autocertificazioni di cui all’art. 38, D.P.R. 445/2000, per la loro giuridica esistenza ed efficacia abbisognano della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, o dell’allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore, si deve disporre l’esclusione da una gara di appalto della p.a., qualora il concorrente non abbia allegato fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, non essendovi possibilità di regolarizzazione o integrazione de documento mancante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.6.2009, n. 3442).

2.1. Precisata negli illustrati termini la posizione genericamente assunta dalla giurisprudenza nella materia che occupa, deve tuttavia il Collegio segnalare l’emergenza di un ulteriore condivisibile e ragionevole indirizzo ermeneutico, il quale si profila più specifico e preciso, in quanto deferenzia l’ipotesi generale poc’anzi illustrata, dall’evenienza in cui una o più copie del documento di identità del sottoscrittore di una dichiarazione priva di esso, siano già contestualmente inserite nelle stessa busta dedicata alla raccolta della documentazione amministrativa.

La V Sezione del Consiglio ha infatti di recente chiarito che è conforme alla lettera dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/20900 e risponde alla finalità dallo stesso perseguita, non potendo comportare l’esclusione dalla gara di appalto, l’inserimento di una sola copia fotostatica del documento di identità nella busta contenente le dichiarazioni sostitutive, giacché questo elemento (come anche una dichiarazione con firma non autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.10.2008, n. 5109).

L’ermeneusi predetta è seguita anche alla Sesta Sezione, che ha avuto occasione di sancire che “non è necessario che in una gara d’appalto per la quale il bando richieda più dichiarazioni sostitutive distinte, ciascuna di esse sia accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, dovendosi invece ritenere conforme alla lettera dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 (e rispondente alla finalità dallo stesso perseguita) la circostanza che sia stata inserita nella busta contenente le dichiarazioni, una sola copia fotostatica del documento di identità del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.3.2008, n. 949, (Pres. Vacirca).

2.2. Orbene, ritiene proficuo il Collegio anche evidenziare quanto già avvertito più sopra, ovverosia il dato che gli ingg. Puppo e Rolando che avevano omesso di accompagnare agli allegati L e M la copia del loro documento di identità, in realtà avevano contestualmente sottoscritto e inserito nella medesima busta contenente la documentazione amministrativa ben dieci allegati, corradandoli tutti della copia del documento.

Ragion per cui si prospetta viziata da manifesta violazione del principio di proporzionalità e di aggravamento del procedimento, oltre che dal dedotto difetto di istruttoria, la determinazione espulsiva assunta nei loro confronti.

Bastava infatti che la commissione “tok a look” sulle altre dieci dichiarazioni, per avvedersi che esse erano munite della copia del documento di identità, la quale avrebbe fugato ogni dubbio sulla paternità delle dichiarazioni di cui ai predetti due allegati carenti.

2.4. Ritiene dunque la Sezione di dover affermare il principio secondo cui nelle gare d’appalto è illegittima l’esclusione di un’impresa che abbia omesso di corredare una o più delle dichiarazioni sostitutive prescritte, qualora queste ultime siano inserite nella stessa busta contenente una o più dichiarazioni sostitutive debitamente corredate della copia del documento di identità del sottoscrittore, non potendo revocarsi in incertezza in tal caso la paternità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione carente della copia del documento di identità del rilasciante.

2.5. In definitiva, al lume di quanto or ora argomentato, il ricorso si profila fondato e va accolto, conseguendone che, avendo la ricorrente formulato un ribasso migliore di quello della controinteressata, la p.a dovrà annullare in autotutela l’aggiudicazione a quest’ultima e pronunciarla a beneficio della prima, previa il ritiro del consenso negoziale eventualmente prestato alla stipula del contratto di appalto medio tempore intervenuto.

Le spese possono esser compensate in ragione della particolarità della questione trattata.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009, n. 3717

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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