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TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29/1/2010 n. 372
E' legittima la delibera con la quale un comune ha affidato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla Telecom Italia s.p.a. l'appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico.

L'art. 57 del D.lgs. 163/2006, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ipotesi predeterminate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre. Tra le ipotesi di deroga al principio generale della gara pubblica la stessa disposizione, al c. 2 lett. b), contempla il caso in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato". Pertanto, nel caso di specie, è legittima la delibera con la quale un comune ha affidato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla Telecom Italia s.p.a. l'appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica, in quanto Telecom Italia risulta, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos e tutelato dai brevetti europei certificati, l'unico operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall'amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali. Il progetto presenta, dunque, un quid pluris che costituisce una peculiarità - fondata su determinati diritti di esclusiva - rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

Materia: appalti / disciplina

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2009, proposto da:

Tecnolights di Fabio Ancora, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

 

contro

Comune di Ugento, rappresentato e difeso dall'avv. M. Gabriella Spata, con domicilio eletto presso M. Gabriella Spata in Lecce, via Zanardelli, 60;

 

nei confronti di

Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Valeria Pellegrino, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Umpi Elettronica Srl;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 151 del 10.9.2009 della Giunta Comunale del Comune di Ugento;

nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ugento e di Telecom Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’Avv. Vantaggiato, l’Avv. Spata, l’Avv. Lirosi, l’Avv. Pellegrino;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, in merito all’adozione di una sentenza immediata in forma semplificata;

 

L’impresa individuale Tecnolights propone ricorso avverso la delibera della Giunta del Comune di Ugento che ha approvato la proposta progettuale di Telecom Italia spa per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale.

Vengono svolti i seguenti motivi di impugnazione:

 

1. Violazione art. 57 D.lgs. 163/2006, carenza di presupposti per l’affidamento diretto, carenza di istruttoria; 2. Violazione art. 3 L. 241/1990, difetto di motivazione; 3. Violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, violazione delle regole concorrenziali, sviamento di potere.

Il ricorso non può essere accolto.

Attesa l’infondatezza del ricorso, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con i richiamati motivi, che possono essere oggetto di esame congiunto, viene contestata l’assenza dei presupposti di legge in virtù dei quali l’Amministrazione avrebbe potuto procedere all’affidamento diretto di un appalto in base ad una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara.

La procedura negoziata costituisce un’ipotesi di ius singulare, rappresentando una deroga alla regola generale del ricorso alle procedure aperte e ristrette di cui al Codice dei Contratti Pubblici, fruibile quando l’Amministrazione manifesta un interesse effettivo all’individuazione diretta del contraente privato e, contestualmente, si presentino le condizioni oggettive e tassative stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

L’art. 57 del D.lgs. 163/2003, formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ipotesi predeterminate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre.

Tra le ipotesi di deroga al principio generale della gara pubblica la stessa disposizione, al comma 2 lett. b), contempla il caso in cui “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.

Nell’ampia motivazione contenuta nell’atto impugnato viene dato effettivamente conto dell’esistenza dei presupposti di legge.

Nella delibera del 10.9.2009 il Comune espone gli obiettivi desiderati, i mezzi per ottenerli e le possibilità offerte dal mercato, indicando infine i diritti brevettuali che giustificano l’attribuzione dell’appalto direttamente ad un operatore individuato.

L’oggetto dell’appalto è costituito dalla realizzazione di un sistema di tele gestione e di risparmio energetico relativo alla rete di illuminazione stradale.

Tra gli obiettivi l’Amministrazione individua il contenimento dei costi derivanti dall’impianto di pubblica illuminazione e lo sviluppo dei servizi comunali all’utenza.

Lo strumento per soddisfare tali obiettivi è individuato dalla Giunta Comunale in una tecnologia che consenta risparmi relativi all’impianto di pubblica illuminazione sia in termini di costi energetici che in termini di costi di esercizio; inoltre in via prospettica, il Comune valuta positivamente la possibilità di trasformare la rete tradizionale di illuminazione pubblica in una rete di trasporto multimediale, integrata con la rete IP (internet protocol) comunale e coniugabile con le avanzate tecnologie per il controllo energetico (telegestione e telecontrollo).

In tale prospettiva la rete di illuminazione pubblica, integrata in una rete multimediale, sarebbe in grado di offrire in via capillare nuovi servizi alla cittadinanza

L’Amministrazione ha dunque individuato particolari caratteristiche e requisiti tecnici che non risultano suscettibili di soddisfazione se non facendo ricorso ai diritti di privativa di cui è titolare Telecom spa attraverso il sistema “Minos System”, prodotto dalla UMPI Elettronica srl e tutelato dai brevetti europei certificati (n. 0746183 e 0711498).

La soluzione proposta dall’impresa controinteressata, avvalendosi del proprio sistema esclusivo, consente al personale del Comune di assumere, a distanza, il pieno controllo dei quadri elettrici con conseguente risparmio sui costi di intervento e sulla spesa energetica.

Tale sistema consente infatti di dialogare a distanza attraverso un computer con ogni singolo armadio e con ogni singolo punto luminoso dislocato sul territorio comunale; attraverso la nuova tecnologia il Comune è perciò messo in condizione di misurare i consumi energetici, ridurre il flusso luminoso, diagnosticare in tempo reale eventuali guasti e determinare gli orari di accensione e spegnimento per ogni singolo punto luminoso,  raggiungendo così una soglia definita di risparmio energetico e di riduzione dei costi di manutenzione .

Inoltre, tale soluzione consentirebbe di configurare la rete dei lampioni di illuminazione pubblica, con la possibile integrazione di una rete informatica, come una piattaforma di abilitazione per nuovi servizi evoluti (videosorveglianza, gestione delle emergenze, rete civica, gestione dei rifiuti).

Come rilevato nella determinazione impugnata, in virtù della disponibilità dei citati brevetti, la controinteressata Telecom Italia risulta “l’unica interlocutrice” per la fornitura di tale sistema di telecontrollo e di telegestione.

Telecom Italia risulta quindi, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos, l’unico - a quanto consta dagli atti di giudizio - operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali.

Il progetto presenta dunque un quid pluris che costituisce una peculiarità - fondata su determinati diritti di esclusiva - rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

Si osserva al riguardo che l’impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e dell’esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione dell’esistenza di “tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”.

Non risulta poi agli atti l’esistenza di un’ipotesi progettuale della Tecnolights - pure invocata nel ricorso - per le funzionalità programmate dal Comune, posto che lo stesso Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Ugento attesta, con nota del 18.12.2009, che non è mai stato presentato alcun progetto da parte della stessa ditta avente ad oggetto “città digitale, rete multimediale, risparmio energetico”.

Le ragioni poste a base della decisione della giunta comunale risultano dunque incensurabili; la delibera impugnata è stata adottata in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs 163/2006.

In conclusione, il Collegio respinge il ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Ettore Manca, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2010

 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL SEGRETARIO

 

 

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