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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4/2/2010 n. 83
Sulla prorogabilità del termine di 10 giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti previsto dall'art. 48 del d.lgs n. 163/06 (Codice dei contratti), nel caso di verifica a campione.

Sulla possibilità di non rendere note le sedute della commissione giudicatrice in fase di valutazione delle offerte economiche.

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 48, c. 1del d.lgs n° 163/06 può essere legittimamente prorogato nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'impossibilità di adempiere tempestivamente agli obblighi dimostrativi dipenda da cause non imputabili alla condotta dell'impresa concorrente.

L'obbligo di rendere pubbliche le sedute di una commissione di gara si riferisce unicamente alla fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e non anche al momento di apertura e valutazione delle offerte tecniche.


Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Air Liquide Sanita' Service S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Cataldo e Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, via Imbriani, 24;

 

contro

A.S.L. di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Latartara, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

 

nei confronti di

Sapio Life S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n.3398 del 13 novembre 2009, conosciuta ed acquista a seguito di accesso agli atti in data 22 dicembre 2009, con la quale la ASL di Brindisi ha aggiudicato definitivamente in favore della controinteressata ATI Sapio Life S.r.l. l'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie della ASL stessa; di tutti i gara (dal n. 1 al n. 8), nel loro complesso e segnatamente nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa, alla valutazione delle offerte economiche, aggiudicando alla controinteressata l'appalto di cui è causa; degli atti riguardanti il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla ATI controinteressata; del bando di gara, del capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara e dei relativi allegati; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati nonchè per la declaratoria di inefficacia del relativo contratto di appalto, ove stipulato tra le controparti; nonchè dei motivi, depositati in data 29.01.2010, per l'annullamento degli atti e provvedimenti riguardanti il sub procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi dell'art.48, comma 1, del d.lgs. n. 1653/2006, nel loro complesso e segnatamente nella parte in cui, attraverso la nota n. 54245 del 23 ottobre 2009, la stazione appaltante ha consentito alla controinteressata di integrare ed emendare la documentazione irregolarmente presentata a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 50175 del 7 ottobre 2009, anzichè procedere alla relativa esclusione dalla gara; oltre che:

- della deliberazione n.3398 del 13 novembre 2009, con la quale la ASL di Brindisi ha aggiudicato definitivamente in favore della controinteressata ATI Sapio Life S.r.l. l'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie della ASL stessa;

- di tutti i verbali di gara (dal n.1 al n.8), nel loro complesso e segnatamente nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa, alla valutazione delle offerte tecniche ed a quella delle offerte economiche, aggiudicando conseguentemente in favore della controinteressata l'appalto di cui è causa;

- degli atti riguardanti il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla ATI controinteressata;

- del bando di gara, del capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara e dei relativi allegati, già impugnati con il ricorso principale, nonchè per la declaratoria di inefficacia del relativo contratto di appalto, ove stipulato tra le controparti.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Brindisi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sapio Life S.r.l.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 04/02/2010 il dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Cataldo, Calsolaro, La tartara e Pellegrino;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare di giudizio, il ricorso e i motivi aggiunti appaiono infondati in quanto, da un lato: il termine di dieci giorni previsto dall’art. 48 primo comma del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 può essere legittimamente prorogato nel caso in cui (come nella fattispecie concreta in questione) l’impossibilità di tempestivo adempimento degli obblighi dimostrativi dipenda da causa non imputabile al comportamento dell’impresa partecipante alla gara; l’obbligo della pubblicità delle sedute della commissione di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica (e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche); e le ulteriori censure formulate nel ricorso impingono (inammissibilmente) nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dei progetti tecnici presentati, riservate alla commissione giudicatrice, senza riuscire a dimostrarne l’inattendibilità sotto il profilo della loro correttezza ovvero l’esistenza degli altri vizi di legittimità denunciati in proposito; e, dall’altro, non sembrano condivisibili nemmeno le doglianze prospettate con i motivi aggiunti, in ragione del puntuale rispetto da parte dell’A.T.I. controinteressata (e delle sue imprese ausiliarie) delle prescrizioni contenute nell’art. 10.1 del Disciplinare di gara (“lex specialis”) concernenti le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e della evidente validità della dichiarazione di impegno presentata dal rappresentante dell’impresa ausiliaria Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l..

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza di sospensiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 04/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2010

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