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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 26/2/2010 n. 1195
Sull'illegittimità della clausola di un bando di gara che demandi l'esclusione di un concorrente ad un organo monocratico.

E' illegittima la clausola di un bando che consenta l'adozione di un provvedimento di esclusione da parte del solo Presidente della commissione di gara, anziché dall'intero collegio giudicante, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti), nel caso in cui la scelta dell'aggiudicatario avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento, e la verifica in ordine alla regolarità dei plichi ed alla sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché le determinazioni di ammissione o di esclusione dei concorrenti, costituiscono attività avente carattere decisorio, che rientra, quindi, nei compiti della commissione di gara, da svolgersi in composizione plenaria, nel pieno rispetto del c.d. principio della "collegialità perfetta".

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2009, proposto da:

Unicredit Banca di Roma S.p.A., già denominata UniCredit Servizi Retail Due s.p.a., conferitaria del ramo di azienda bancaria qualificato come “Retail Centro Sud Italia” conferito da UniCredit s.p.a., incorporante di altre società denominate UniCredit Banca di Roma s.p.a., Banco di Sicilia s.p.a. BiPop Carire s.p.a. e UniCredit Banca s.p.a., nella quale ultima era stato conferito il ramo di azienda retail Banca dell’Umbria 1462 s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso Maria Rosaria De Simone in Napoli, via Nuova Marina n. 5;

 

contro

Comune di Quarto, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Improta, con domicilio eletto presso Clara Improta in Napoli, via V. Cuoco, n. 15;

 

nei confronti di

So.Ge.R.T. Spa - Soc. Gestione Riscossione Tributi, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;

 

per l'annullamento

- quanto al ricorso principale: della determinazione del Responsabile della Sezione Economico Finanziaria del Comune di Quarto n. 74 del 2.11.2009 di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale alla SO.GE.R.T. s.p.a.; del verbale della seduta di gara del 25.9.2009; della nota del Comune di Quarto prot. n. 25040 del 28.9.2009, recante la comunicazione di esclusione dalla gara; della nota del Comune di Quarto prot. n. 27441 del 19.10.2009, concernente la conferma della esclusione; dei verbali di gara del 6, 22 e 29/10/2009; della nota comunale del 9/11/2009 di comunicazione dell’aggiudicazione; della determinazione n. 61 del 24/9/2009 di nomina della Commissione giudicatrice; del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2010-2013;

- quanto al ricorso incidentale: dei medesimi atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarto;

Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di So.Ge.R.T. Spa - Soc. Gestione Riscossione Tributi;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/01/2010 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FATTO

Con ricorso notificato il 13/11/2009, Unicredit Banca di Roma S.p.A. riferiva di aver partecipato alla procedura aperta bandita dal Comune di Quarto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale durante il periodo 2010-2013 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di essere stata esclusa dal Presidente di gara per non aver presentato l’offerta economica in una separata busta chiusa.

A seguito di ciò la ricorrente proponeva l’impugnativa in epigrafe.

Con atto notificato l’1/12/2009, la SOGERT proponeva ricorso incidentale contro l’ammissione in gara di Unicredit Banca di Roma.

Con ordinanza n. 2757 del 2/12/2009, la domanda incidentale di sospensione veniva accolta e veniva altresì fissata l’udienza di discussione del ricorso.

 

DIRITTO

1. La società ricorrente lamenta che:

- la determinazione di esclusione sarebbe stata adottata dal Presidente della Commissione di gara, anziché dalla Commissione nella sua collegialità; l’art. 10 del bando di gara, nella parte in cui prevede che l’esclusione dei concorrenti sia demandata ad un organo monocratico, sarebbe in contrasto con l’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006;

- la determinazione di esclusione sarebbe in contrasto con l’art. 8 del bando, regolante le modalità di presentazione dell’offerta, prevedendo che il progetto, composto da elementi tecnici e da elementi economici, deve essere presentato in un’unica busta sigillata, inserita unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara nel plico esterno, senza contemplare una busta separata per gli “elementi economici” del progetto-offerta;

- la gara sarebbe stata aggiudicata nonostante sia rimasta in gara un solo concorrente, laddove il bando non prevedrebbe tale possibilità;

- in via subordinata, gli art. 10 e 11, nella parte in cui fanno riferimento a “buste contenenti le offerte economiche” sarebbero illegittimi per contraddittorietà con l’art. 8 regolante le modalità di presentazione delle offerte:

- in via ulteriormente subordinata, l’art. 8, nella parte in cui prevede che l’intero progetto sia presentato in un’unica busta, sarebbe illegittimo in quanto contrasterebbe con le esigenze di segretezza delle offerte economiche ed esporrebbe pertanto all’esclusione quei concorrenti, come la società ricorrente, che avessero rispetto tale disposizione.

1.1. La società ricorrente mostra di aver posto nell’ordine del proprio interesse le censure dedotte, per cui va esaminato inizialmente il primo motivo, concernente lo svolgimento delle operazioni di gara relative alle ammissioni dei concorrenti da parte di un organo monocratico.

Preliminarmente la difesa della controinteressata eccepisce che la ricorrente non avrebbe interesse alla censura se non supera l’ammissione. L’eccezione è priva di fondamento poiché va riconosciuto alla ricorrente l’interesse, di tipo strumentale, a contestare le modalità di esecuzione della gara che hanno condotto ad un esito sfavorevole della procedura, aspirando ad un risultato satisfattivo dalla ripetizione delle operazioni di gara emendate dai vizi dedotti.

Nel merito giova premettere che l’operato della stazione appaltante è conforme alla disciplina del bando. Tuttavia è appunto l’art. 10 del bando a formare oggetto di impugnativa nella parte in cui prevede che una commissione giudicatrice provveda unicamente all’attribuzione dei punteggi ai singoli progetti, mentre devolve al solo Presidente di gara, con l’assistenza del segretario e dei testimoni, le valutazioni in ordine alla ammissibilità dei concorrenti.

Orbene l’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”.

Sennonché la verifica della regolarità dei plichi e dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché le relative determinazioni di ammissione o di esclusione dei concorrenti, costituiscono attività di contenuto decisorio, che rientra nei compiti della Commissione di gara, da svolgere quindi in composizione plenaria, nel rispetto del principio della collegialità perfetta (cfr. Cons. St., sez. V, 23/7/2002, n. 4022).

1.2. La fondatezza della sopra esaminata censura è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dedotte.

Giova tuttavia osservare, per completezza di trattazione, che il bando in questione non sarebbe immune da ulteriori vizi nella formulazione dell’art. 8, regolante la presentazione delle offerte, per quanto riguarda la contraddittorietà delle prescrizioni ivi contenute con gli artt. 10 e 11, che presuppongono un separato confezionamento delle buste contenenti gli elementi tecnici e gli elementi economici del progetto, con modalità invero diverse, ma peraltro più rispondenti alla salvaguardia della regolarità e della imparzialità nello svolgimento della procedura concorsuale.

2. Con il ricorso incidentale si denuncia che la ricorrente principale, nata nel 2007, avrebbe dichiarato il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, ma non avrebbe quelli previsti dall’art. 3, lett. d) ed e), del bando di gara, e cioè l’aver svolto nel quinquennio 2004-2008 il servizio di tesoreria per almeno tre enti locali di almeno 30 mila abitanti, ed avere i bilanci del medesimo periodo in utile e regolarmente approvati.

Al riguardo si prescinde dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente principale, posto che le doglianze incidentali sono comunque infondate nel merito.

Nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara Unicredit Banca di Roma ha rappresentato l’operazione di riorganizzazione societaria interna del gruppo che coinvolto le preesistenti società UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire Queste ultime hanno cessato la propria attività il 31/10/2008 a seguito di fusione per incorporazione in UniCredit, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario. Nella dichiarazione stessa, è stato precisato che la società incorporante ha ceduto, a far tempo dal 1/11/2008, i rami di azienda di banca al dettaglio a tre società di nuova costituzione, distinte da competenze regionali e, segnatamente, per la Campania, la UniCredit Banca di Roma (già denominata UniCredit Servizi Retail Due).

A seguito della suddetta operazione, la ricorrente principale è divenuta titolare di tutti i contratti ed i rapporti facenti capo al ramo di azienda relativo alle regioni del centro e del sud Italia, ivi compresa la gestione dei servizi di tesoreria di enti pubblici. Pertanto va riconosciuto che la società ricorrente, al momento della presentazione della offerta, era legittimata a dichiarare il possesso dei relativi requisiti di capacità tecnica ed economica anche con riferimento agli anni anteriori alla sua costituzione.

3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attese le peculiarità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso 6339/09, annulla gli atti impugnati e respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate, fatto salvo il rimborso a carico del Comune di Quarto del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

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