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Consiglio di Stato, Sez. V, 9/4/2010 n. 1997
Rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione .

In materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara. L'aggiudicazione provvisoria determina nell'aggiudicatario soltanto una aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato. Di conseguenza, ove la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l'avvio del relativo provvedimento non dovrà essere notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. L'aggiudicazione provvisoria, in conclusione, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, che determina la nascita di una mera aspettativa, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo, legittima la partecipazione di questi alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione preordinate all'adozione dell'aggiudicazione definitiva e/o all'approvazione degli atti di gara o del contratto. Inoltre, per recidere tale posizione giuridica è sufficiente la mera adozione di un atto soprassessorio della stazione appaltante che si inserisca nel procedimento ad evidenza pubblica, tra la fase dell'aggiudicazione provvisoria e quella dell'aggiudicazione definitiva e della stipula contrattuale, senza richiedere un autonomo avvio di procedimento, né una particolare motivazione, risultando sufficiente la comunicazione ad es. di non poter dar corso all'esecuzione dei lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà e di essere intenzionato a procedere all'annullamento della gara d'appalto a suo tempo esperita, con ciò preannunciando l'"annullamento" (rectius revoca) degli atti di gara, con atto sufficiente a concretare un avviso alla aggiudicataria.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5420 del 2009, proposto da:

Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino e Stefano Messuri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, 180;

 

contro

G.S.A. - Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con la Sintesi S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo , in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

 

nei confronti di

Cooperativa Sociale Aurora, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2009, proposto da:

Cooperativa Sociale Aurora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierantonio Zanettin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coppi in Roma, via Bruno Buozzi, 3;

 

contro

G.S.A. - Gruppo Servizi Associati Soc.Cons.Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con la Sintesi S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Ati ;

 

nei confronti di

Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

 

per la riforma

della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 01371/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI...

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti , in relazione ad entrambi gli appelli, gli atti di costituzione in giudizio di G.S.A.-Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

In data 31 dicembre 2008 la società AIM Vicenza spa indiceva una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione parcheggi situati nel Comune di Vicenza.

Durata dell’affidamento un anno con eventuale possibilità per AIM di concedere proroga per un ulteriore anno.

Importo a base d’asta : euro 700.000,00 IVA esclusa.

Presentavano offerte le ditte GSA – Gruppo servizi associati soc. consortile per azioni , in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Sintesi spa ( d’ora in avanti GSA ) ed inoltre la COOPERATIVA SOCIALE AURORA e la società a responsabilità limitata UNION DELTA.

Alla prima seduta pubblica, tenutasi il 12 febbraio 2009, venivano aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti, veniva verificata la correttezza della stessa e veniva identificata la documentazione tecnica da ciascuna presentata.

Nell’occasione si dava atto dell’irregolarità della documentazione presentata da GSA ed UNIONDELTA srl , relativamente alla prima in quanto la polizza fideiussoria indicava quale beneficiario un soggetto terzo, diverso dalla società appaltante e neppure appartenente al gruppo AIM, quanto alla seconda, per la mancanza nel certificato della CCIAA della dicitura antimafia, richiesta dal bando a pena di esclusione.

Veniva preso atto della regolarità e della rispondenza della documentazione presentata da Cooperativa Aurora, rispetto a quanto richiesto nel bando e nel capitolato d’appalto.

Alla seduta pubblica del 20 febbraio 2009 veniva confermata l’esclusione , per le motivazioni di cui innanzi, della GSA e della UNIONDELTA srl, si dava atto dei punteggi relativi all’offerta tecnica della sola COOPERATIVA SOCIALE AURORA e si provvedeva ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

In pendenza di gara , sorta l’esigenza di modificare la metodologia di presenziamento dei parcheggi del Comune di Vicenza per sopravvenute mutate esigenze aziendali, volte ad un più ampio, nuovo, riassetto societario, correlate alla necessità di ottemperare agli accordi nel frattempo intercorsi con i sindacati, nonché all’obbligo per legge ( l. n. 68/99) di assumere personale rientrante nelle categorie protette ( personale privilegiato ), al fine di coprire alcuni posti resisi nel frattempo vacanti, con delibera d’urgenza del 5 marzo 2009 , successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione, debitamente comunicata alle ditte interessate con raccomandate a. r., anticipate via fax, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di AIM Vicenza deliberava l’annullamento (recte revoca) della gara in oggetto, peraltro ancora in corso di aggiudicazione.

La GSA , con ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti impugnava innanzi al Tar per il Veneto il provvedimento di esclusione dalla gara, l’aggiudicazione provvisoria alla AURORA, ed il provvedimento di revoca della gara.

AIM si costituiva in giudizio per resistere.

Con la sentenza breve impugnata ( Tar Veneto 1371 del 2009) il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.

Il Tar per il Veneto riteneva che le “sopravvenute mutate esigenze” individuate nell’opportunità di modificare la metodologia del presenziamento nella gestione dei parcheggi asseritamente emerse “nell’ambito di un più ampio riassetto societario” e tali da necessitare un atto di estrema urgenza ( provvedimento presidenziale assoggettato a ratifica) non possono giustificare l’attuato annullamento (recte: revoca ) della gara in quanto , quest’ultima , bandita soltanto due mesi prima( il 31 dicembre 2008) risulta affatto neutrale sia nei confronti di un eventuale riassetto societario sia relativamente alla tempistica necessaria per modificare la tipologia presenzialistica della gestione dei parcheggi.

In sostanza la revoca dell’appalto è stata ritenuta illegittima perché priva di motivazione in relazione all’interesse pubblico che si vorrebbe perseguire.

L’esclusione di GSA veniva ritenuta illegittima perché la polizza sarebbe stata riferibile pacificamente alla gara di cui trattasi.

L’ammissione di AURORA veniva censurata per illegittimità non avendo la cooperativa offerto una cauzione provvisoria sufficiente.

AIM propone appello avverso la predetta sentenza lamentando insufficienza della motivazione della sentenza, ultrapetizione, difetto di giurisdizione, e, nel merito, contestando il capo della sentenza che asserisce la mancanza dell’interesse pubblico perseguito con la revoca.

Con ulteriori motivi si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’esclusione della ricorrente di primo grado GSA ed ha , altresì, ritenuto illegittima l’ammissione della cooperativa AURORA.

Resiste GSA.

Propone separato ricorso di appello avverso la medesima sentenza la cooperativa AURORA incentrando le sue doglianze sulla ritenuta illegittimità della propria ammissione e sostenendo che anche GSA si trovava, al pari della cooperativa AURORA nelle medesime condizioni quanto all’importo della cauzione offerta mentre, quanto alla questione della riferibilità della polizza fideiussoria di GSA alla stazione appaltante faceva notare che essa riportava il nome dell’ente garantito “Vicenza Acque spa” anziché “AIM Vicenza spa”.

 

DIRITTO

Il ricorso di AIM è fondato per quanto di seguito si espone.

In particolare, è legittima la revoca degli atti di gara disposta da AIM e, pertanto, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al ricorso di primo grado proposto da GSA, annullando la sentenza impugnata.

In particolare ritiene il Collegio che in materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della P.A. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Il Collegio ritiene che i profili di censura avanzati contro l’atto di revoca siano da considerarsi, nel loro complesso, come un tentativo di sindacare profili di discrezionalità amministrativa attinenti in primo luogo alla sfera della programmazione dell'attività amministrativa e, come tali, ampiamente insindacabili, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza, che non è dato rinvenire nella specie.

Le ragioni tecniche nell’organizzazione del servizio attinenti le modalità di presenziamento, il riassetto societario, la volontà di provvedere in autoproduzione e non mediante esternalizzazione, la necessità di consentire attraverso tale scelta organizzativa un maggior assorbimento di personale – in un quadro di attività concertate in sede sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno, sono tutti profili attinenti al merito dell’azione amministrativa.

Il giudice di primo grado ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione ritenendo che la gara sia neutrale rispetto alle predette scelte organizzative.

Ciò con tutta evidenza non è perché l’ente è libero di ripensare le modalità tecniche di organizzazione del servizio ed è soprattutto libero , fino al momento dell’aggiudicazione definitiva, di privilegiare la scelta dell’autoproduzione del servizio se questa non trova controindicazioni ( anzi, AIM essendo una società in house, questa scelta costituisce la conseguenza naturale della sua stessa esistenza ).

E’ evidente che la gara non permette con la stessa efficacia politiche di valorizzazione del personale interno o può rendere meno flessibile l’organizzazione del servizio ( che è cristallizzato nell’offerta tecnica ).

Non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione; un tale potere si fondava, invero, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827), sul principio generale dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.

La disciplina dell’attuale art. 11 del codice dei contratti pubblici ( d.lgs. n. 163/2006) conferma tali pacifici principi .

E’ evidente che tale potere di autotutela deve essere motivato perché di segno contrario agli atti previamente adottati, ma una volta che siano stati indicati i motivi e tali motivi siano ragionevoli è precluso al giudice impingere nel merito delle scelte organizzative della p.a.

La scelta di preferire il ritiro degli atti di gara ad altre possibili strategie operative, in questo contesto, appare senz'altro tra quelle astrattamente configurabili. In concreto, poi, questa scelta appare maggiormente libera, ove si ponga attenzione a un dato decisivo, e cioè all'assenza di una posizione giuridica consolidata delle controparti (quale sarebbe stata p. es. la posizione di un'aggiudicataria definitiva).

Infatti in giurisprudenza si è ritenuto che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara.

Si è così ritenuto che l’aggiudicazione provvisoria determina nell’aggiudicatario soltanto una aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato. Di conseguenza, ove la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l’avvio del relativo provvedimento non dovrà essere notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. (Consiglio Stato , sez. V, 24 marzo 2006 , n. 1525).

L'aggiudicazione provvisoria, in conclusione, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, che determina la nascita di una mera aspettativa, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo, legittima la partecipazione di questi alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione preordinate all'adozione dell'aggiudicazione definitiva e/o all'approvazione degli atti di gara o del contratto.

Si è così ritenuto che a recidere tale posizione giuridica sia sufficiente la mera adozione di un atto soprassessorio: così per C. Stato, sez. V, 03-03-2001, n. 1227 un atto soprassessorio della stazione appaltante che si inserisca nel procedimento ad evidenza pubblica, tra la fase dell'aggiudicazione provvisoria e quella dell'aggiudicazione definitiva e della stipula contrattuale, non richiede un autonomo avvio di procedimento, né una particolare motivazione, risultando sufficiente la comunicazione ad es. di non poter dar corso all'esecuzione dei lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà e di essere intenzionato a procedere all'annullamento della gara d'appalto a suo tempo esperita, con ciò preannunciando l'«annullamento» (rectius revoca) degli atti di gara, con atto sufficiente a concretare un avviso alla aggiudicataria ( CdS VI 26 aprile 2005 n. 1885).

In conseguenza della legittimità della revoca, in accoglimento dell’appello di AIM va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al ricorso di primo grado, con conseguente improcedibilità anche dell’appello di AURORA riunito all’appello di AIM.

Spese del doppio grado compensate sussistendone gli eccezionali motivi in ragione della assoluta peculiarità della fattispecie e delle alterne vicende della lite.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato , Sezione Quinta, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio delle parti, sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, così provvede :

Accoglie l’appello proposto da Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa ( ricorso n. 5420 del 2009 ) e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.

Dichiara improcedibile l’appello proposto dalla Cooperativa sociale Aurora ( ricorso n. 5175 del 2009 ) per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

           

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2010

 

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