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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 28/4/2010 n. 635
Sull'illegittimità di un provvedimento di aggiudicazione nell'ipotesi di presentazione di un DURC relativo soltanto ad uno o più determinati ambiti territoriali.

E' illegittimo il provvedimento di aggiudicazione di un appalto adottato da una'amministrazione nei confronti di un concorrente che, ai fini dell'ammissione alla gara, abbia prodotto un DURC relativo ad un ambito territoriale determinato e non, invece, all'intero territorio nazionale. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 210/02, viene emesso dalla Cassa edile competente a condizione che la verifica della regolarità contributiva abbia dato esito positivo e che la Cassa stessa abbia verificato, "a livello nazionale", che l'impresa non rientri nel novero di quelle segnalate come irregolari; inoltre, ai fini dell'art. 19, c. 12 bis L. n. 109/94, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse edili se riferite a uno o più cantieri, in quanto esse hanno l'obbligo di attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti. Il DURC utile ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto, pertanto, deve poter rilevare la situazione globale dell'impresa, a prescindere dalla sua ubicazione territoriale.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

     Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1395/2008, proposto da

CASSA EDILE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA (EDILCASSA), con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Forno ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 55, presso l’avv. Caterina Mannino;

 

c o n t r o

l’IMPRESA PISANO NUNZIO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Carruba ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Iacopo Tintoretto n. 4, presso l’avv. Stefano Monasteri;

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante legale, non costituita;

la L.M.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Lupo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante, 166, presso l’avv. Michele Costa;

con l’intervento ad opponendum

delle CASSE EDILI DELLE PROVINCE DI ENNA, PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA e TRAPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avv.ti Massimiliano Mangano e Giovanni Pitruzzella, presso i quali sono elettivamente domiciliate in Palermo, via N. Morello n. 40;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (Sezione III) - 4 settembre 2008, n. 1099.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. A. Carruba per l’Impresa Pisano, dell’avv. M. Lupo per la società L.M.S. e degli avv.ti M. Mangano e G. Pitruzzella per le Casse edili provinciali; visti gli atti tutti della causa;

relatore il consigliere Paolo D’Angelo;

uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 l’avv. M. Forno per l’appellante, l’avv. M.D. Manno ì, su delega dell’avv. A. Carruba, per l’Impresa Pisano Nunzio e l’avv. M. Mangano per le Casse edili provinciali;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Col ricorso a questo Consiglio l’Edilcassa impugna la sentenza indicata in epigrafe e ne chiede l’annullamento, previa sospensione, col favore delle spese. Deduce inammissibilità del ricorso di primo grado perché mancherebbe un valido mandato speciale alla lite, mentre risulterebbe conferita dal Pisano una procura generale alle liti. Nel merito censura le conclusioni di cui alla sentenza appellata e deduce la sua piena legittimazione al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La richiesta sospensione non è stata accordata.

Si è costituita per resistere l’Impresa Pisano, con controricorso, contestando l’eccezione e la fondatezza dei motivi di ricorso e concludendo per il rigetto, col favore delle spese. Con due memorie deduce che, mancando appositi accordi a livello nazionale tra l’Edilcassa e gli Enti previdenziali, i dati disponibili sarebbero parziali e riferibili ai soli cantieri operanti in Sicilia. La impossibilità di verificare la regolarità su tutto il territorio nazionale comporterebbe l’inidoneità dei DURC da essa rilasciati.

La s.r.l. L.M.S. ha proposto appello incidentale aderendo alla deduzione dell’Edilcassa in ordine alla regolarità dei durc da essa rilasciati e concludendo per l’annullamento della sentenza appellata nella parte nella quale viene accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado. Ha, poi, prodotto due memorie illustrando le difese già svolte.

Hanno spiegato intervento tutte le Casse edili provinciali della Sicilia le quali, con due memorie, hanno contestato la fondatezza dei motivi e concluso per il rigetto, col favore delle spese.

 

DIRITTO

1. L’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale va disattesa.

Premesso che l’Edilcassa riconosce che la procura a margine del ricorso di primo grado è stata conferita dal signor Nunzio Pisano, va verificato se essa possa qualificarsi speciale

La specialità della procura, e la conseguente sufficienza allo scopo, è stata ritenuta da questo Consiglio in fattispecie analoga a quella in esame (21 novembre 2007, n. 1069) ed il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento secondo il quale per “la riferibilità della procura a quella specifica impugnazione, è sufficiente rilevare che essa fu apposta a margine del relativo ricorso introduttivo, cui inerisce in un contesto inequivocamente unitario ed inscindibile”, inerenza determinata anche dalla redazione nella stessa pagina nella quale sono contenuti gli elementi identificativi dell’impugnativa.

2. La controversia in esame riguarda la possibilità dell’Edilcassa di rilasciare DURC validi.

Il Collegio nel merito osserva che l’Edilcassa non risulta possedere i requisiti previsti dalla normativa di settore.

 Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato introdotto dall’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 206; al comma 2 è previsto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, “l’Inps e l’Inail stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva”.

 La convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 tra l’Inps, l’Inail e le Casse edili per l’attuazione della norma predetta prevede in via generale che tale documento è rilasciato dalla “Cassa edile competente per territorio”, con la specificazione (all’art. 5) che il DURC è emesso dalla Cassa edile competente a condizione che la verifica della regolarità contributiva abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato, “a livello nazionale”, che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

 Quanto alla Regione siciliana la materia forma oggetto, per quanto attiene ai lavori pubblici, delle specifiche disposizioni di cui all’art. 19, commi 10 e seguenti, della legge n. 109 del 1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 2002 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, il comma 12 bis (aggiunto dall’art. 1, comma 12, della L.R. 29 novembre 2005, n. 16) dispone: “relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’Inps, dall’Inail e dalla  Cassa edile. In difetto di tale  produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti”.

Il decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici 24 febbraio 2006 (in G.U.R.S. n. 12 del 2006), recante le modalità attuative della predetta norma, all’art. 2, nel disporre che “la regolarità contributiva è certificabile anche attraverso la produzione del DURC”, specifica che “ai fini dell’art. 19, comma 12 bis, legge n. 109/94, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti”.

Il DURC utile ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto dev’essere tale da fotografare la situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri e, pertanto, il DURC richiesto dall’art. 2 del decreto assessoriale 24 febbraio 2006 deve essere rilasciato da una Cassa Edile in grado di attestare la situazione contributiva globale dell’impresa e ciò indipendentemente dalla sua ubicazione territoriale (v. da ultimo C.G.A. 662/2008).

Alla stregua di tale interpretazione, se può riconoscersi all’Edilcassa la legittimazione “ad emettere il DURC con competenza territoriale su base regionale”, deve pure darsi atto che esso non comprende eventuali posizioni, pur potenzialmente rilevanti, al di fuori di tale territorio “a livello nazionale”.

La caratteristica dell’Edilcassa è stata recentemente fissata da questo Consiglio in occasione dell’esame cautelare (ordinanza 5 giugno 2009, n. 680, su ricorso dell’odierna ricorrente) tendente al riconoscimento della sua legittimazione al rilascio di DURC; detto orientamento si è formato anche alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede istruttoria e viene confermato in questa sede.

La condivisibilità dell’indirizzo risulta dalle seguenti considerazioni.

Si può escludere il carattere bilaterale dell’Edilcassa considerato che l’Unione generale del lavoro, alla quale essa aderisce, non risulta firmataria del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia.

Va aggiunto che, in occasione dell’intesa per il rilascio del DURC con valenza nazionale, intercorsa tra l’Assessorato lavori pubblici della Regione siciliana, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le Casse edili siciliane, l’Edilcassa non è stata ammessa tra i firmatari.

Dalla detta circostanza, correttamente, si fa derivare l’esclu-sione della legittimazione a certificare la regolarità contributiva.

 La detta esclusione, ad avviso del Collegio, discende dalla circostanza che la ripetuta Edilcassa non ha accesso alla banca dati delle Casse edili (BNI) nella quale sono registrate tutte le irregolarità contributive dei datori di lavoro.

Tale impossibilità di accesso comporta che qualsivoglia DURC da essa rilasciato ha riferimento a dati parziali e, quindi, non è idoneo a soddisfare le ragioni per le quali se ne dispone la produzione.

In conclusione il ricorso principale e quello adesivo della L.M.S. s.r.l. sono infondati e vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza per la ricorrente principale mentre sussistono ragioni per compensarle nei confronti della ricor-rente incidentale, in considerazione della peculiarità della sua posizione.

 

P. Q. M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso principale e quello incidentale di cui in epigrafe e condanna l’Edilcassa alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000/00 (tremila) per l’Impresa Pisano ed in complessivi euro 3.000/000 (tremila) per le 9 Casse edili siciliane. Spese compensate per la s.r.l. L.M.S..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 ottobre 2009, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Paolo D’Angelo, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

 

Depositata in segreteria

il  28 aprile 2010

 

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