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TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 21/4/2010 n. 1595
Sulla legittimità di un provvedimento adottato dalla CCIAA recante diniego alla domanda di accesso ad un lodo arbitrale conclusivo depositato dalla stessa amministrazione.

Secondo una consolidata giurisprudenza, non tutti i documenti materialmente custoditi presso una P.A. hanno natura amministrativa e, pertanto, soggetti alla disciplina in materia di diritto di accesso ex art. 22 della L. n. 241/90, ma soltanto quelli formati o, comunque, detenuti dalla P.A. nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, vale a dire i soli atti che presentino rilevante attinenza all'iter del procedimento. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento adottato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) recante diniego alla domanda di accesso ad un lodo arbitrale conclusivo depositato dalla stessa amministrazione, motivato essenzialmente con il rilievo per cui "pur depositato presso l'ente camerale, il lodo stesso non può essere considerato documento amministrativo, in quanto esso è atto di natura privata, destinato a regolare negozialmente i rapporti fra le parti in virtù di convenzione arbitrale fra le stesse intercorsa, che soggiace al regolamento camerale solo in riferimento alla gestione delle fasi del procedimento. L'ente gestore del procedimento, infatti, non interviene nella fase di formazione dell'atto né è parte dello stesso, ma pone le regole del procedimento volto all'emissione del lodo, alle quali le parti decidono liberamente di soggiacere al momento di presentazione della domanda. Il lodo pertanto non promana dalla P.A. né è espressione di un'attività amministrativa, è privo dei requisiti essenziali propri del provvedimento amministrativo, alla cui categoria non può essere assimilato. Dalla natura contrattuale del lodo, discende come conseguenza la mancata riconoscibilità in capo ad esso della natura di documento amministrativo di cui all'art. 22 della l. 241/1990" e dunque deve ritenersi sottratto all'accesso per cui è causa.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2010, proposto da:

Ibs Com Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Vitali, con domicilio eletto presso Grazia Vitali in Brescia, via Solferino, 59;

 

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;

 

nei confronti di

Videomax di Poldi Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lungarotti, con domicilio eletto presso Andrea Aletto in Brescia, via Diaz, 13/C;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 49826 del 28/12/2009, recante diniego alla domanda di accesso al lodo arbitrale conclusivo, amministrato dalla Camera di Commercio e depositato dall'Arbitro Unico in data 22/5/2009..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Videomax di Poldi Massimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto

- che la ricorrente IBS COM S.r.l. è venuta a lite con l’odierna interessata Videomax di Massimo Poldi circa l’esecuzione di un contratto di cessione di azienda concluso fra le parti con scrittura privata autenticata per atto 29 giugno 2007 del Notaro Camardella di Brescia, rep. n°15375 racc. n°4015, ha quindi invocato per la decisione della lite stessa la clausola compromissoria contenuta nel contratto medesimo e si è rivolta alla Camera di commercio di Brescia per ottenere a termini della stessa la designazione dell’arbitro unico (doc. 4 resistente, copia istanza in tal senso, ove anche i dati appena riportati);

- che la medesima IBS COM e la Videomax nella prima udienza tenutasi avanti l’arbitro così designato convenivano di trasformare l’arbitrato stesso da libero in arbitrato amministrato dalla Camera di commercio ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 580/1993 e del regolamento in materia approvato dalla CCIAA bresciana con deliberazione 18 dicembre 2007 n°187 (doc. 3 resistente, copia di esso);

- che la IBS COM non otteneva copia del lodo pronunciato e depositato (doc. 9 resistente, copia comunicazione relativa) nel quadro del predetto procedimento di arbitrato amministrato. E’ incontroverso come fatto storico che dopo la comunicazione citata, di deposito del lodo in questione, che conteneva anche l’invito a pagare le relative spese entro il 1 giugno 2009, la CCIAA comunicò ad entrambe le parti interessate che il dovuto da parte della IBS non era stato versato, avvertendo che in difetto il procedimento arbitrale si doveva considerare sospeso (doc. 12 resistente, copia comunicazione relativa). E’ parimenti non controverso che il pagamento da parte della IBS intervenne solo dopo il termine assegnatole (cfr. doc. ti 15 e 21 resistente, copie ricevute versamenti dalla IBS alla CCIAA; nei termini è solo l’acconto di 1.000 €, mentre il saldo intervenne a termini scaduti, il 19 ottobre 2009). E’ da ultimo non controverso che per tale ritardo la CCIAA non comunicò alle parti il lodo, considerando estinto il procedimento (doc. 19 resistente, copia comunicazione relativa). E’ viceversa evidentemente estraneo all’oggetto di tale processo stabilire se, e in caso affermativo a carico di quale fra le parti interessate, tali fatti costituiscano inadempimenti imputabili alle reciproche obbligazioni;

- che a seguito della mancata comunicazione del lodo in questione la IBS COM presentava alla CCIAA richiesta di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, volta ad ottenerne copia (doc. 1 ricorrente, copia istanza);

- che la CCIAA opponeva un diniego, motivato essenzialmente con il rilievo per cui “pur depositato presso l’ente camerale, il lodo stesso non può essere considerato documento amministrativo, in quanto esso è atto di natura privata, destinato a regolare negozialmente i rapporti fra le parti in virtù di convenzione arbitrale fra le stesse intercorsa, che soggiace al regolamento camerale solo in riferimento alla gestione delle fasi del procedimento. L’ente gestore del procedimento, infatti, non interviene nella fase di formazione dell’atto né è parte dello stesso, ma pone le regole del procedimento volto all’emissione del lodo, alle quali le parti decidono liberamente di soggiacere al momento di presentazione della domanda. Il lodo pertanto non promana dalla P.A. né è espressione di un’attività amministrativa, è privo dei requisiti essenziali propri del provvedimento amministrativo, alla cui categoria non può essere assimilato. Dalla natura contrattuale del lodo, discende come conseguenza la mancata riconoscibilità in capo ad esso della natura di documento amministrativo di cui all’art. 22 della l. 241/1990” (cfr. doc. 4 ricorrente, copia diniego, ultima pagina);

- che avverso tale diniego la IBS COM ha proposto il presente ricorso, affidato a due motivi, nei quali sostiene, in sintesi, che il lodo in questione andrebbe invece, sulla scorta dell’art. 22 della l. 241/1990 citato e del regolamento camerale di cui sopra, considerato documento amministrativo accessibile;

- che il ricorso è infondato e va respinto. Come ha chiarito in generale la giurisprudenza, documenti amministrativi soggetti alla disciplina del diritto di accesso non sono senza distinzioni tutti quelli che risultino materialmente custoditi presso una pubblica amministrazione, ma soltanto quelli che “siano formati o, comunque, detenuti dalla P.A. nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali”- così TAR Lazio Roma sez. III, 23 novembre 2004 n°13764 e C.d.S. sez. V, 22 aprile 2002 n°2186- ovvero in altre parole siano “utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell'iter del procedimento” – così C.d.S. sez. V, 09 giugno 2003 n°3249. Nel caso di specie, di lodo emesso all’esito di una procedura di arbitrato amministrato dalla CCIAA, nessuno di tali presupposti si realizza: a semplice lettura del regolamento relativo, risulta che l’intervento della CCIAA come ente amministrativo nel singolo procedimento di arbitrato, del quale il lodo costituisce l’esito, consiste in compiti di mero supporto; ai sensi dell’art. 6 del regolamento (v. doc. 3 resistente, cit.), la Segreteria del servizio arbitrale camerale è necessaria destinataria del deposito del lodo stesso, e provvede, se le parti non convengono altrimenti, alle comunicazioni nel corso della procedura. Si tratta di attività che non presuppone l’esercizio di funzione amministrativa alcuna, rientra anzi per un aspetto non irrilevante nella disponibilità delle parti, e non altera in conclusione la natura privatistica dell’arbitrato stesso, di talchè il lodo relativo deve ritenersi sottratto all’accesso per cui è causa: esattamente in termini anche TAR Lazio Roma, sez. II ter, 26 novembre 2004 n°14137;

- che la particolarità della questione decisa è giusto motivo per compensare le spese. Comportando peraltro la presente pronuncia la reiezione della domanda della ricorrente, il contributo unificato resta a carico di quest’ultima, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis - che la particolarità della questione decisa è giusto motivo per compensare le spese. Comportando peraltro la presente pronuncia la reiezione della domanda della ricorrente, il contributo unificato resta a carico di quest’ultima, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate e contributo unificato a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

                       

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010, n. 1595

 

 

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