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TAR Sardegna, sez. I, 6/4/2010 n. 665
Non si può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare di possedere il requisito soggettivo della certificazione di qualità.

La certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici). E' stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza, sia, in sede consultiva, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, che l'avvalimento è stato previsto limitatamente alla "richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA". La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell'impresa, preordinato a garantire all'amministrazione appaltante la qualità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l'impresa appaltatrice.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 943 del 2009, proposto da, Societa' Rap s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Arru, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 293;

 

contro

il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempoore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Angioni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ludovica Giua in Cagliari, via Tuveri N.16;

 

 

nei confronti di

Societa' Uniformi Srl;

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

-degli atti afferenti alla gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di vestiario occorrente al personale della Polizia Municipale, bandita con determinazione del Dirigente del Settore Staff n. 83/5 del 07/04/2009 e, segnatamente, del verbale della Commissione di gara del 28/05/2009 e della determinazione n. 209/5 del 24/07/2009 di approvazione della graduatoria di gara, atti ambedue non conosciuti, limitatamente alla parte in cui ammettono alla gara medesima la controinteressata, e la dichiarano aggiudicataria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Iglesias;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara per la fornitura di vestiario alla polizia municipale, indetta dal Comune di Iglesias con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara ha partecipato anche la società UNIFORMI s.r.l. .

 

All’esito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria l’offerta presentata dalla ditta Uniformi, mentre l’offerta della ricorrente è stata classificata seconda.

 

2. - Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 14 ottobre 2009 e depositato il successivo 29 ottobre, la società RAP s.r.l. impugna l’aggiudicazione definitiva a favore della società UNIFORMI s.r.l.,, nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.

 

3. – Si è costituito il Comune di Iglesias, il quale con articolata memoria difensiva ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

 

4. – Con ordinanza di questa Sezione, n. 394 del 4 novembre 2009, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimento impugnati e fissata l’udienza di discussione del merito, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971.

 

5. – All’udienza del 17 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

6. – Il ricorso è fondato.

 

6.1. – Come rilevato in sede cautelare, la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva, dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.

La giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).

 

6.2. - L’esclusione dei requisiti soggettivi dall’ambito di applicazione dell’avvalimento deve essere rinvenuta, quindi, per un verso, nel tenore letterale dell’art. 49 cit.; per l’altro verso, in ragioni di carattere funzionale, attinenti agli scopi avuti di mira dall’amministrazione aggiudicatrice quando esprima la scelta di richiedere alle imprese da ammettere alla gara, il possesso della certificazione di qualità.

 

6.3. - Il Comune, nelle sue difese, argomenta in senso contrario muovendo da alcune norme del bando di gara che, a suo dire, avrebbero consentito ai concorrenti la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità. Tuttavia, deve osservarsi che il punto 12 del bando, invocato dall’amministrazione, nel punto in cui consente ai concorrenti di “soddisfare in tutto o in parte la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economici finanziari” mediante avvalimento, si limita a ribadire quanto già ricavabile dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici, secondo l’interpretazione che si è sopra esposta.

 

7. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società UNIFORMI s.r.l.

 

8. – Considerato che sulla questione giuridica esaminata non si è ancora consolidato un univoco orientamento, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi definitivamente, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società UNIFORMI s.r.l. .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2010

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