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TAR Lazio, sez. I, 3/5/2010 n. 9134
Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un concorrente che abbia omesso di firmare e sottoscrivere una pagina dell'allegato alla busta contenente la propria offerta.

La volontà di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nel bando di gara, sicché, in mancanza di tale univoca previsione, resta preclusa ogni diversa conclusione in ordine a non previste conseguenze sanzionatorie dell'irregolare trasmissione dei plichi. In ogni caso, nell' "incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti". Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento di aggiudicazione di una gara d'appalto adottato da una stazione appaltante nei confronti di un'impresa che abbia omesso di firmare una pagina dell'allegato alla busta contenente la propria offerta, dalla lettura della lex specialis risulta come l'obbligo di apporre la firma del legale rappresentante, "pena l'esclusione dalla gara", riguarda esclusivamente la stessa lettera di invito, il capitolato e lo schema di contratto, ma non anche, specificamente, gli allegati.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2009, proposto da:

RTI “Art.co Bassa Friulana coop. soc. – Nuovi Orizzonti – La Rapida Servizi coop.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Pietro Adami e Valerio De Luca, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, n. 97;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Consorzio Astrea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Riccardo Soprano e Antonio Sasso, con i quali domicilia in Roma, al corso Vittorio Emanuele n. 18, presso il dr. Gian Marco Grez;

 

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, del 23.4.2009 di aggiudicazione dei lotti 2-3-4 della gara per la fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali, relativamente a quanto disposto in ordine all'aggiudicazione dei lotti 2 e 4;

- di tutti i verbali di gara, e segnatamente del verbale della seduta del 9 aprile 2009 concernente l'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera A;

- di tutti gli atti consequenziali e connessi ancorché sconosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del Consorzio controinteressato;

Visto il ricorso incidentale e i correlati motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 24 marzo 2010 la d.ssa Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

1. Il Ministero della Giustizia pubblicava, sulla G.U.R.I. – V^ serie speciale – n. 14/2009 del 2.2.2009, e sulla G.U.C.E. n. S 020/2009, del 30.1.2009, un bando avente per oggetto “gara per il servizio di documentazione atti processuali e servizi correlati”.

Il bando prevedeva l’aggiudicazione di 4 distinti lotti, così determinati:

lotto 1 “gestione centralizzata delle attività di documentazione degli atti processuali (ricezione delle richieste di intervento, programmazione degli interventi, reportistica, data entry e conservazione dei verbali e dei dati sensibili acquisiti) di circa 110.000 richieste di intervento annue. Trasmigrazione dei dati sensibili esistenti (circa 800.000 documenti) su apposito archivio informativo dell’amministrazione”;

lotto 2 “documentazione mediante registrazione, trascrizione e/o stenotipia dei verbali di udienza redatti presso gli uffici giudiziari rientranti nella competenza territoriale delle seguenti Corti d’Appello: Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Firenze”;

lotto 3 “documentazione mediante registrazione, trascrizione e/o stenotipia dei verbali di udienza redatti presso gli uffici giudiziari rientranti nella competenza territoriale delle seguenti Corti d’Appello: L’Aquila, Perugia, Roma, Bari, Lecce, Cagliari, Ancona, Campobasso, Potenza”;

lotto 4 “documentazione mediante registrazione, trascrizione e/o stenotipia dei verbali di udienza redatti presso gli uffici giudiziari rientranti nella competenza territoriale delle seguenti Corti d’Appello: Caltanisseta, Catanzaro, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno”.

La procedura adottata, come previsto al paragrafo IV.1.1. del bando, era quella ristretta accelerata, giustificata dalla “indifferibilità del termine di scadenza del presente contratto fissato al 30.4.2009”, con termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato alle ore 13 del 20.2.2009.

Il Rti “Art.co Bassa Friulana coop. soc. – Nuovi Orizzonti – La Rapida servizi coop.” (d’ora innanzi Rti Art.co) formulava istanza di ammissione al pubblico incanto con riferimento ai lotti n. 2, 3 e 4.

Richiamato il contenuto degli artt. 7 e 11 della lettera di invito, parte ricorrente evidenzia che, alla seduta pubblica di apertura delle buste di gara, emergevano due elementi che, a suo dire, denotano l’illegittimità dell’offerta presentata dal Consorzio Astrea per tutti i lotti di gara.

Risultava, infatti, che l’ultima pagina dell’allegato 2 non era stata firmata. Tale mancanza era ripetuta in tutti i lotti (2- 3 e 4).

Inoltre, nessuna pagina degli allegati del capitolato era sottoscritta in originale.

In esito all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e della formulazione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, il Direttore Generale del Ministero della Giustizia – direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, aggiudicava i lotti n. 2 e n. 4 al Consorzio Astrea, ed il lotto n. 3 al Rti Art.co.

Avverso l’aggiudicazione disposta in favore di Astrea, parte ricorrente deduce:

1. Violazione della lex specialis di gara. Violazione degli artt. 6, 7 e 11 della lettera di invito.

Il bando e la lettera di invito imponevano, a pena di esclusione, di inserire la lettera di invito, il capitolato tecnico e lo schema di contratto firmati in ogni loro pagina.

Gli elementi in precedenza menzionati (mancanza della firma sull’ultima pagina dell’allegato 2 e mancanza dell’autografia relativamente alla sottoscrizione apposta sugli allegati del capitolato), erano pertanto idonei a comportare l’esclusione del Consorzio Astrea dalla gara, soprattutto ove si consideri che la sottoscrizione dell’offerta economica risponde all’esigenza di rendere vincolante, in ogni sua parte, la dichiarazione di volontà della parte offerente in ordine all’effettiva portata dell’impegno.

Gli allegati, prosegue parte ricorrente, recano specifiche tecniche (in particolare, i manuali di utilizzazione delle apparecchiature) funzionali e assolutamente indispensabili ad espletare il servizio appaltato.

2. Violazione della lex specialis di gara. Violazione degli artt. 6, 7 e 11 della lettera di invito. Violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.

In presenza di clausole del bando che inequivocabilmente prevedano cause di esclusione, il principio di formalità prevale su quello di favor partecipationis.

Nel caso di specie peraltro, non vi era ragione perché il Consorzio Astrea dovesse ritenersi esonerato dai gravosi, ma necessari, adempimenti formali finalizzati alla partecipazione alla gara in esame, ai quali gli altri concorrenti si sono sottoposti. Pertanto, l’avere presentato dei rilevanti documenti di gara “firmati” in serie, avvalendosi della fotocopiatrice in luogo delle richieste firme autografe, aggravata dalla totale assenza di alcune sottoscrizioni, non riportate neanche in fotocopia, non poteva che comportare l’esclusione del Consorzio controinteressato, per violazione della lex specialis, anche sotto il profilo di violazione del principio di “par condicio” dei partecipanti alla gara.

Si costituivano, per resistere, l’amministrazione intimata, e il Consorzio controinteressato, quest’ultimo interponendo, altresì ricorso incidentale avverso l’ammissione del Rti Art.co.

Espone in particolare in Consorzio che, a seguito di altro ricorso (R.G. n. 4440/09) da esso stesso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 3 della stessa gara di cui si discute, è venuto a conoscenza della documentazione depositata da parte ricorrente, in particolare relativamente alla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria.

Censura, in particolare, l’assenza di idonee referenze bancarie (richieste dal bando a pena di esclusione; cfr. paragrafo III.2.2. ), riferite allo specifico valore dei lotti cui il Rti ha concorso.

Stando a quanto versato in atti dalla difesa erariale, sembrerebbe, infatti, che l’unica referenza bancaria depositata in corso di gara sia rappresentata da quelle riferita alla Rapida Servizi Soc. Coop., proveniente dalla Banca delle Marche s.p.a.. Anche l’ulteriore documentazione prodotta evidenzierebbe la mancanza, per ciascuna delle ditte partecipanti, delle due referenze bancarie richieste, riferite specificamente al valore del lotto, o dei lotti di interesse, a pena di esclusione.

L’unico certificato bancario messo a disposizione del Consorzio Astrea, non è conforme a quanto richiesto, essendo privo di qualsivoglia riferimento al valore del lotto o dei lotti concernenti il contratto di appalto per cui è causa.

Anche gli ulteriori certificati esibiti in giudizio, presentano analoghe carenze.

In particolare, nella referenza rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona, si omette qualsivoglia esplicito riferimento al valore dell’appalto

Pure generica è la certificazione rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo San Marzano di S. Giuseppe, in favore della Soc. coop. Nuovi Orizzonti, facendosi in essa solo un vago riferimento ai mezzi necessari “al raggiungimento degli scopi sociali”.

Assolutamente inconferente, inoltre, sarebbe la referenza rilasciata dal Banco di Napoli, pur essa formulata con esclusivo riguardo alla fiducia di cui gode, in generale, l’impresa.

Tutte le referenze fanno poi esclusivo riferimento al lotto n. 3 della gara in oggetto, laddove il Rti ricorrrente ha presentato domanda anche per i lotti 2 e 4.

Inoltre, dai documenti che la stazione appaltante ha fornito al Consorzio ricorrente, non risulta il prescritto deposito della cauzione provvisoria.

Censura, ancora, la circostanza che la Rapida Servizi abbia omesso di depositare la nota integrativa al bilancio, con conseguente ulteriore carenza documentale.

Relativamente alla capacità tecnica, inoltre, il Rti non avrebbe dimostrato di avere in precedenza eseguito servizi di trascrizione dei verbali di udienza mediante il metodo della stenotipia.

Pure insufficiente sarebbe la certificazione di qualità riferito al solo servizio di trascrizione atti.

Non sarebbe stato garantito il numero di 400 unità di personale specializzato per tutti i servizi oggetto di gara.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 18.12.2009, il Consorzio evidenzia che anche le referenze bancarie rilasciate dalla Banca Marche alla Rapida Servizi sono inconferenti, in quanto non è in esse rinvenibile alcun cenno né alla gara di cui si discute, né ad uno specifico lotto della stessa, né, tanto meno, al valore dell’appalto o del lotto.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 24 marzo 2010.

 

DIRITTO

1. E’ controverso l’operato della stazione appaltante, relativamente all’ammissione, rispettivamente, del Raggruppamento ricorrente e del Consorzio controinteressato, alla gara per la verbalizzazione degli atti dibattimentali, e servizi correlati, indetta dal Ministero della Giustizia e meglio indicata in fatto, limitatamente ai lotti 2 e 4.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che hanno partecipato alle gara, e sono stati ammesse, esclusivamente dette imprese.

In tali ipotesi, secondo le più recenti acquisizioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., A.P., 10 novembre 2008, n. 11), “qualora le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l'atto di ammissione dell'altra, il giudice a) può, per ragioni di economia processuale, esaminare con priorità il ricorso principale (quando la sua infondatezza comporta l'improcedibilità di quello incidentale) ovvero quello incidentale (la cui infondatezza comporta l'esame di quello principale); b) non può, in base ai principi di parità delle parti e di imparzialità, determinare una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito nell'ordine di trattazione delle questioni. Ed invero, qualunque sia il primo ricorso che esamini e ritenga fondato, deve tener conto dell'interesse minore e strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara e, conseguentemente, deve esaminare anche l'altro, tenuto conto che la fondatezza di entrambi comporta l'annullamento di tutti gli atti di ammissione alla gara e, per illegittimità derivata, anche dell'aggiudicazione, con conseguente obbligo della p.a. di indirne una ulteriore”.

2. Si procede all’esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina, altresì, l’improcedibilità di quello incidentale e dei correlati motivi aggiunti.

3. Il bando di gara in esame concerne, come già accennato, il servizio di documentazione degli atti processuali (registrazione, riproduzione stenografica e trascrizione degli atti dei processi penali).

Al fine di comprovare la capacità economica e finanziaria dei concorrenti, viene prescritta, a pena di esclusione, (par. III.2.2.), la presentazione di “idonee dichiarazioni bancarie, come previsto dall’art. 41, comma 1, del d.vo 163/06 e comprovate mediante esibizione di due idonee certificazioni bancarie o intermediari autorizzati e riferite allo specifico valore del lotto o dei lotti cui il concorrente intende partecipare”.

E’ richiesta, altresì, l’esibizione degli “estratti dei bilanci riferiti al triennio 2005, 2006, 2007”

Inoltre, “in caso di RTI, consorzi (ordinari e stabili), o altra forma di raggruppamento prevista dal d.lgs. 163/06 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i raggruppati”.

La lettera di invito, all’art. 7, precisa poi che, nella busta recante la dicitura “Busta A Documenti” debbono essere contenuti “la presente lettera di invito e il capitolato tecnico firmati in ogni loro pagina dal legale rappresentante dell’offerente o dal suo procuratore speciale [...]”.

L’art. 11, rubricato “Criteri di esclusione”, annovera, tra le cause di esclusione, la “mancata osservanza di quanto sopra stabilito circa le modalità di confezionamento e i tempi di consegna del plico e delle buste; la presentazione di documenti redatti in modo difforme da quanto richiesto, la presenza di documenti sottoscritti da persona non abilitata a rappresentare legalmente l’offerente; l’avere reso false dichiarazioni in questa o altre pubbliche gare”.

Si aggiunge, altresì, che “il Ministero escluderà in qualsiasi momento gli offerenti per i quali venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero per i quali vengano a mancare le condizioni richieste nella presente lettera di invito”.

3.1. Il raggruppamento ricorrente, ha evidenziato che nella busta A del Consorzio Astrea, una pagina dell’allegato 2 al capitolato non risulta essere stata firmata, e che, comunque, gli stessi allegati, non recano la firma autografa del rappresentante dell’impresa, essendo stati siffatti do

Ha quindi stigmatizzato, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 11 della lettera di invito, testé riportato, l’omessa esclusione del Consorzio, il quale sarebbe quindi privo di ogni legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione in suo favore.

3.2. Osserva il Collegio che, pur condividendo la giurisprudenza richiamata dal Rti Art.co - secondo cui la sottoscrizione dei documenti di gara (con particolare riguardo al capitolato) indica la “specifica volontà dell’offerente” di eseguire le prestazioni richieste “nell’esatta connotazione richiesta dal capitolato stesso” (cfr. TAR Lazio, sez. III, 4 giugno 2009, n. 5392), essendo volta ad una assunzione di impegno “basata sulla documentata conoscenza e sulla integrale accettazione delle norme negoziali dell’appalto” (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1180) - nel caso di specie, la piana lettura della lex specialis evidenzia tuttavia come l’obbligo di apporre la firma del legale rappresentante, “pena l’esclusione dalla gara”, riguardi esclusivamente la stessa lettera di invito, il capitolato e lo schema di contratto, ma non anche, specificamente, gli allegati.

Trova quindi applicazione la parimenti condivisibile e consolidata giurisprudenza secondo cui la volontà di sanzionare con l’esclusione l’inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nel bando di gara, sicché, in mancanza di tale univoca previsione, resta preclusa ogni diversa conclusione in ordine a non previste conseguenze sanzionatorie dell’irregolare trasmissione dei plichi.

In ogni caso, nell’ “incertezza circa l’interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti” (Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6332).

Nel caso di specie, va inoltre rilevato come la stessa Commissione giudicatrice (cfr. il verbale della seduta in data 15 aprile 2009), abbia fatto rilevare che “l’allegato 2 rappresenta una mera appendice del capitolato assolutamente privo di prescrizioni per il partecipante, la cui mancata non sottoscrizione non è tale da alimentare dubbi e perplessità in merito alla veridicità di quanto dichiarato nell’offerta. Infatti esso contiene la descrizione di apparecchiature già esistenti (RT 7000) per la registrazione e che gli operatori dei lotti 2 – 3 e 4 troveranno presso alcuni Uffici. Si tratta quindi di un documento non avente alcun contenuto volitivo rispetto all’offerta, in quanto meramente descrittivo di apparati già presenti negli uffici giudiziari. Esso rappresenta pertanto un mero ausilio conoscitivo per i partecipanti, non vincolante e non rientrante fra gli elementi ricavabili dal capitolato, essenziali dell’offerta”.

La Commissione, pure condivisibilmente, soggiunge che, peraltro, “la mancata firma di un solo foglio, rispetto a tutti gli altri del medesimo documento, regolarmente firmati a margine (e sottoscritti ove necessario in calce) non può essere considerata sufficiente ad escludere il riconoscimento del documento medesimo”, dovendo, “l’appartenenza soggettiva del documento e la condivisione dei contenuti [...] essere valutata alla luce della produzione complessiva degli atti di gara”.

La stessa, infine, non ha neppure ritenuto necessario la regolarizzazione della documentazione, ai sensi della disciplina di gara, “tenuto conto che il foglio in questione, mera fotocopia di un allegato tecnico, contenente una mera descrizione di apparati esistenti, è comunque spillato e inserito in sequenza progressiva tra gli altri fogli e capitoli regolarmente firmati dal rappresentante legale della ditta medesima”.

In ragione delle circostanza messe in luce dalla stessa amministrazione resistente, non può esservi, dunque, alcuna incertezza sulla provenienza del documento e neppure, così come ex adverso rimarcato dal Rti, circa la portata del vincolo negoziale, per la corretta ricostruzione del quale deve comunque applicarsi il criterio dell’interpretazione complessiva del testo contrattuale (art. 1363 c.c).

3.3. Relativamente, infine, alla circostanza che, gli allegati al capitolato siano stati prodotti in fotocopia, valga quanto in precedenza osservato circa l’impossibilità di individuare, nella lex specialis di gara, una formale ed espressa sanzione di esclusione in rapporto alla mancata sottoscrizione degli allegati.

Al riguardo, non appare poi inutile evidenziare che è la stessa Commissione giudicatrice (con affermazione, allo stato, non impugnata mediante querela di falso), ad evidenziare, nel contesto del verbale surrichiamato, che i documenti oggetto di contestazione “sono stati firmati in originale per altro lotto di contenuto identico”, realizzando, così, essa stessa, una sorta di autenticazione dei documenti medesimi.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente improcedibilità di quello incidentale e dei correlati motivi aggiunti.

Sembra equo, peraltro, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, così provvede:

1) respinge il ricorso principale;

2) dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale e i correlati motivi aggiunti;

3) compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2010

 

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