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TAR Toscana, Sez. I, 10/6/2010 n. 1803
Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per accertata irregolarità fiscale, nonostante la modesta entità dell'importo dovuto.

E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un'impresa concorrente resasi inadempiente in relazione al saldo di una cartella di pagamento nonostante la modesta entità dell'importo dovuto, in quanto ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. g), del d.lgs. n 163/06 (Codice dei contratti), sono esclusi dalla partecipazione alle gare e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La disposizione citata, infatti, fa riferimento a qualsivoglia violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito alla stazione appaltante che ha bandito la gara, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione è stata effettuata dal legislatore al fine di garantire l'affidabilità dell'offerta e nell'esecuzione del contratto, nonché la correttezza e serietà del concorrente; diversamente, si avrebbe il conferimento all'amministrazione di un potere discrezionale di apprezzamento della gravità dell'infrazione anche in aree in cui è positivamente esclusa.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 825 del 2010, proposto da:

Talento S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido De Santis, Valerio Alvarez De Castro, con domicilio eletto presso Felicita Favelli in Firenze, via Pier Capponi n. 17;

 

contro

Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Caso, con domicilio eletto presso Luciana Caso in Firenze c/o Avv.ra Reg.le - P. Unita' Italiana n. 1;

 

nei confronti di

Wave Technologies S.r.l., non costituita;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota della Regione Toscana, Giunta Regionale - Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, Settore formazione e orientamento prot. n. Aoo-grt89465/D060.040 del 30.03.2010, con la quale veniva disposta l'esclusione dell'ATI ricorrente dalla procedura negoziata per il servizio di collaudo dei prodotti del sistema regionale di web learning (TRIO) CIG 03669554D7 "ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 163/06, come richiamato dal secondo capoverso del paragrafo "condizioni di partecipazione" della lettera d'invito, nonchè dall'art. 48 del D.Lgs n. 163/06";

- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata;

- dell'eventuale contratto di appalto medio tempore stipulato con l'aggiudicataria;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato:

- che non è in discussione la sussistenza dell'irregolarità fiscale di cui alla cartella di pagamento n. 09720050211743775 notificata il 25/10/2005 e pagata il 22/3/2010;

- che a norma dell’art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alle gare e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti "che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti";

- che secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato "ai fini della configurabilità del requisito della regolarità fiscale non può che essere escluso ogni rilievo alla modestia dell'entità del debito definitivamente accertato, non essendo in proposito previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione"; ciò in quanto la formulazione della disposizione citata è riferita a "ogni violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito all'amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione - diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) - è stata evidentemente effettuata dal legislatore in ragione dello scopo della norma di garantire non solo l'affidabilità dell'offerta e nell'esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente" (così Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6325);

- che il diverso orientamento invocato dalla parte ricorrente non appare invece convincente "perché comporta il conferimento all'Amministrazione di un potere discrezionale di apprezzamento della gravità dell'infrazione anche in aree in cui, per argomento a contrariis, è positivamente esclusa" (cfr. Sez. V, 23 marzo 2009 n. 1755);

- che dunque, a fronte della obiettiva irregolarità fiscale riscontrata, la stazione appaltante non aveva il potere di valutare in senso favorevole all’ATI ricorrente né la modesta entità dell'importo dovuto, né le circostanze che la pendenza in questione riguardasse una società incorporata nel 2003 dalla società "Gruppo Pragma" (comunque integralmente subentrata nelle posizioni giuridiche della prima) e che la notifica della cartella sia stata eseguita a quasi due anni di distanza dalla cessazione dell'attività dell'incorporata presso la sede di quest’ultima (notifica da ritenersi peraltro andata a buon fine);

- che l'operato della stazione appaltante era dunque vincolato, per cui i profili di cui sopra non possono assumere rilievo neppure in sede giurisdizionale;

Ritenuto in conclusione:

- che il ricorso risulta infondato e va conseguentemente respinto;

- che la vicenda, per i profili singolari che presenta, induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010

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