HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 27/5/2010 n. 9742
Sulla illegittimità di una procedura per l'affidamento in concessione di campi sportivi, nell'ipotesi in cui il bando consenta la partecipazione alle sole associazioni dilettantistiche presenti sul territorio comunale.

E' legittima la revoca della selezione pubblica indetta per l'affidamento in concessione di campi sportivi e della relativa aggiudicazione, adottata da una amministrazione comunale motivata col fatto che l'avvenuta limitazione della possibilità di partecipazione alla gara alle sole associazioni dilettantistiche presenti sul territorio comunale non avrebbe soddisfatto l'esigenza di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella scelta del concessionario. Se da un lato, infatti, l'individuazione dei criteri di accesso alle procedure selettive rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, tuttavia siffatta limitazione avrebbe vìolato i summenzionati principi nella scelta del concessionario.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 4421 del 2006, proposto da:

 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Calvizzano”, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Francesco Ferrillo, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Perullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cesario Console 3;

 

contro

- Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Corso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Piazza S. d’Acquisto n. 32

 

- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antimo Gaudino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via S.Lucia n.81;

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

a) della determina del Responsabile del Servizio Sport e Tempo Libero del Comune di Calvizzano, in data 5.5.2006 n. 32, che ha revocato la determina dirigenziale n. 48 del 22.12.2005 di indizione della gara per l’affidamento della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale, siti in Calvizzano alla via Aldo Moro e l’avviso pubblico del 27.12.2005 con cui si indiceva la relativa procedura selettiva, nonché il verbale del 20.1.2006 di aggiudicazione della gara all’Associazione ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto lesivo degli interessi dell’associazione ricorrente il parere reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione della Regione Campania, in data 6.3.2006 n. prot. 206381.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano e della Regione Campania;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 16 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 28, la Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Calvizzano” ha impugnato, unitamente al parere della Regione Campania indicato in epigrafe, il provvedimento del Responsabile del Servizio Sport e Tempo Libero del Comune di Calvizzano n. 32 del 5 maggio 2006 di revoca della determina dirigenziale n.48 del 22 dicembre 2005 del 2° Settore, Ufficio Cultura e Sport avente ad oggetto l’affidamento in gestione dei campi da tennis di proprietà comunale siti alla Via Aldo Moro, dell’avviso pubblico del 27 dicembre 2005 di indizione della relativa procedura selettiva, nonché del verbale del 20 gennaio 2006 di aggiudicazione della gara in favore dell’Associazione ricorrente.

 

Espone la ricorrente che con delibera di Giunta Municipale del 21 dicembre 2005, n. 92, il Comune di Calvizzano aveva disposto di affidare la gestione dei campi da tennis, siti sul territorio comunale in via Aldo Moro, a società o associazioni dilettantistiche, affiliate alla Federazione Italiana Tennis, per la durata di otto anni, stabilendo che avrebbero potuto partecipare alla selezione pubblica le sole associazioni sportive presenti sul territorio comunale. Indetta la predetta procedura selettiva con avviso pubblico del 27 dicembre 2005, che, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera di giunta, limitava l’accesso alla selezione alle sole associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alla F.I.T., presenti sul territorio comunale, perveniva quale unica offerta quella della Associazione odierna ricorrente, che in data 20 gennaio 2006 conseguiva l’aggiudicazione della gara.

 

Espone quindi che l’amministrazione comunale, anziché dar seguito agli adempimenti necessari alla consegna dei campi da tennis, comunicava l’avvio del procedimento di revoca della gara e dell’aggiudicazione in relazione a dubbi sorti sulla legittimità della limitazione della partecipazione alle sole associazioni presenti sul territorio comunale, confortati da un parere della Regione Campania, e quindi adottava il provvedimento in questa sede impugnato.

 

Con quattro motivi di gravame, lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale ultimo atto, previa sospensione cautelare.

 

Hanno resistito al gravame il Comune di Calvizzano e la Regione Campania.

 

Con ordinanza n. 2046 del 12 luglio 2006 la domanda cautelare è stata respinta.

 

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.

 

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il provvedimento impugnato, col quale si è ritenuto doversi procedere alla revoca della selezione pubblica e della relativa aggiudicazione, è stato adottato dalla resistente amministrazione comunale motivandolo col fatto che l’avvenuta limitazione della possibilità di partecipazione alla gara alle sole associazioni dilettantistiche presenti sul territorio comunale non avrebbe soddisfatto l’esigenza di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella scelta del concessionario.

 

L’associazione resistente ha impugnato il provvedimento sostenendo, con cinque motivi di gravame, che:

 

- (primo e secondo motivo): il parere dell’Avvocatura regionale richiamato a proprio conforto dall’amministrazione comunale si sarebbe limitato in realtà a rimarcare la necessità di una procedura selettiva che garantisse la massima trasparenza e la par condicio tra i concorrenti, senza nulla dire in ordine alla legittimità del criterio selettivo prescelto dall’amministrazione; l’individuazione dei criteri di accesso alla selezione rientra nella sfera discrezionale dell’amministrazione, che nel caso di specie aveva disposto di ammettere alla gara le sole associazioni presenti sul territorio perché tale gara aveva ad oggetto un impianto di modestissime dimensioni (due campi da tennis) e, quindi, solo le associazioni presenti sul territorio comunale avrebbero avuto interesse alla sua gestione; la limitazione territoriale prevista dall’avviso pubblico, quindi, era logica e rispondeva pienamente alle caratteristiche del servizio che la P.A. intendeva affidare, tenuto anche conto che l’art. 9 della L.R. n. 42/79 fa espresso riferimento proprio alle sole associazioni presenti sul territorio comunale, individuandole come soggetti cui affidare, in via preferenziale, la gestione dei predetti impianti;

 

- (terzo motivo): il provvedimento impugnato revoca il solo avviso pubblico di indizione della selezione (oltre al provvedimento di aggiudicazione in favore dell’associazione ricorrente), ma non anche la delibera di G.M. n. 92 del 21.12.2005 con la quale l’amministrazione ha disposto l’affidamento in concessione del predetto impianto alle sole associazioni sportive presenti sul territorio comunale; in caso di indizione di una nuova gara, dunque, resterebbero fermi i criteri selettivi in quella sede fissati, compresa la limitazione della partecipazione alle sole associazioni locali; ciò integrerebbe vizio di violazione del giusto procedimento, atteso che, avendo la P.A. ritenuto illegittimo il requisito territoriale innanzi descritto, avrebbe dovuto annullare o revocare l’atto deliberativo che quel requisito ha fissato;

 

- (quarto motivo): l’aver revocato gli atti di gara soltanto dopo aver aggiudicato il servizio alla associazione ricorrente, e non prima, denota sviamento di potere;

 

- (quinto motivo): il provvedimento è affetto anche da difetto di motivazione, non avendo indicato le ragioni di pubblico interesse a fondamento della revoca, ma soltanto addotto la presunta illegittimità di un requisito di partecipazione alla gara.

 

Tanto premesso, il ricorso è infondato.

 

Se è vero che l’individuazione dei criteri di accesso alle procedure selettive rientra di norma nella sfera discrezionale dell’amministrazione, è vero anche, tuttavia, che la clausola che restringeva il novero dei possibili concorrenti alle sole associazioni sportive aventi sede sul territorio comunale si presentava irragionevole e discriminatoria, violando i principi di imparzialità, parità di trattamento e di massima partecipazione.

 

Non vale, in contrario, sostenere che solo le associazioni presenti sul territorio comunale avrebbero avuto interesse alla gestione dell’impianto, dovendosi in contrario osservare che spettava soltanto ai potenziali concorrenti valutare la convenienza di partecipare o meno alla gara.

 

Neppure vale a fondare la legittimità della clausola il richiamo all’art. 9 della legge regionale della Campania 12 dicembre 1979, n. 42 (“Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”), in base al quale “L' utilizzazione degli impianti realizzati con i benefici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell' art. 2, deve essere garantita a tutte le Associazioni sportive operanti nell' ambito del territorio comunale o consorziale dove gli impianti stessi hanno sede”.

 

La legge regionale, infatti, si limita a stabilire che degli impianti costruiti con i contributi pubblici di cui all’art. 2 debba essere garantita la fruizione a tutte le associazioni sportive locali, e non riguarda affatto la gestione degli impianti stessi (tanto da precisare, anzi, al terzo comma che “l’onere della gestione resta a carico dell’Ente proprietario dell’impianto”).

 

Sulla questione, infine, deve osservarsi che neanche l’art. 90, co. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, su cui si sofferma la ricorrente nella memoria conclusiva, e che concerne l’affidamento della gestione degli impianti sportivi a società, associazioni ed enti privati qualora l’ente territoriale non intenda procedervi direttamente, fa menzione alcuna di associazioni sportive a base territoriale per fondarne un privilegio nell’affidamento degli impianti in questione; tale legge, invero, menziona le società e le associazioni sportive dilettantistiche con sede locale soltanto nel successivo comma 26 e soltanto al fine di stabilire che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione (compatibilmente con taluni limiti) di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico ovvero, vi si aggiunge, in comuni confinanti.

 

Per tale ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso non meritano seguito; e poiché la ragione del provvedimento impugnato vi risulta chiaramente indicata nella esigenza di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella scelta del concessionario, neppure può essere accolta la censura di difetto di motivazione articolata nel quinto motivo di ricorso. E’ chiaro, infatti, che, al di là del nomen iuris adoperato, l’amministrazione ha inteso agire per rimuovere una procedura di gara illegittima, e non inopportuna.

 

La circostanza che la determinazione in questa sede gravata sia intervenuta soltanto sull’indizione e l’aggiudicazione della gara, e non anche sulla delibera di giunta con cui, a monte, l’amministrazione comunale aveva disposto l’affidamento in concessione dell’impianto, non costituisce a sua volta un motivo d’invalidità dell’atto impugnato. Caducata la gara indetta sulla sua base, la delibera restava comunque svuotata di rilievo pratico, correttamente osservando la difesa del Comune che la questione della persistenza o meno dell’efficacia di detta delibera si poteva porre solo nel caso in cui il Comune avesse voluto indire una nuova gara, il che, a distanza di anni, non è stato dedotto essersi mai avverato. Da ciò l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

 

Infine, alcun indizio di sviamento di potere è ravvisabile, come invece denunciato nel quarto motivo di gravame, nel fatto che il provvedimento impugnato sia intervenuto solo dopo l’aggiudicazione in favore della associazione ricorrente; se, infatti, si fosse voluto perseguire l’obiettivo di non affidare l’impianto all’associazione ricorrente, non sarebbe stato certo necessario, una volta constatato che la sua era l’unica offerta presentata, attendere la conclusione della gara per addivenire alla sua revoca (recte, al suo annullamento).

 

Per le suesposte ragioni, il ricorso va dunque respinto, siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe (n. 4421/06).

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Calvizzano e della Regione Campania, che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00) per ciascuno, oltre IVA e CPA:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 27/05/2010

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici