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TAR Molise, 23/6/2010 n. 236
Sull'interpretazione dell'art. 38 c. 1 lett. f), del d.lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) e sulle differenze con l'art. 1453 c.c.

L'art. 38 c. 1 lett. f), del d.lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici), prevede che:"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante". Tale disposizione da un lato, preclude la partecipazione alle gare d'appalto agli operatori economici che si sono resi responsabili di gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti, con ciò denotando quindi un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre con la P.A., dall'altro, fissa il duplice principio secondo cui la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova, mentre il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente. In sostanza, a differenza di altre ipotesi di esclusione previste dallo stesso art. 38 c. 1, che richiedono espressamente il definitivo accertamento (lett. g) o il passaggio in giudicato della sentenza (lett. c), nella fattispecie prevista nella lett. f), di cui al citato art. 38, è necessario che vi sia un'adeguata prova dell'inadempimento e che lo stesso rilevi sul piano della menomazione dell'affidabilità dell'impresa privata nei confronti della medesima amministrazione.

La particolarità, che vale a distinguere l'ipotesi di grave negligenza di cui all'art. 38 c. 1 lett. f), del Codice dei contratti pubblici, da quella di cui all'art. 1453 c.c., è che in quest'ultimo caso la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse all'esecuzione dedotto nel contratto (in ultima analisi, in relazione alla realizzazione della specifica e concreta causa di esso). Nel suddetto art. 38, invece, la gravità ha una rilevanza, per così dire, esterna, nel senso che deve essere idonea ad influire sull'interesse (pubblico) dell'amministrazione a stipulare un nuovo contratto con l'impresa privata; non a liberarsi dal precedente rapporto, come nel caso della risoluzione. Ne consegue che, la gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali non va commisurata all'idoneità della medesima a pregiudicare la realizzazione dello specifico interesse dedotto nella causa del contratto irregolarmente eseguito; ma va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. Pertanto, la valutazione assume un aspetto più soggettivo (di affidabilità) che oggettivo (il pregiudizio al concreto interesse all'esecuzione della specifica prestazione inadempiuta).

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 205 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

D.R. Multiservice Srl con Sede in Guglionesi in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 33;

 

contro

Comune di Termoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Di Vito, Gina Lucia, Vincenza Casale, con domicilio eletto presso Stefano Scarano Avv. in Campobasso, corso Umberto I,43; Autorita per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

 

nei confronti di

Gruppo i Cipressi Srl in Persona del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina dirigenziale n. 9037 del 17.3.09 di esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali presso il cimitero di Termoli; del verbale della Commissione del 12.3.09 di ogni altro atto prodromico, connesso o consequenziale ivi comprese le note prot. 39624 del 31.12.08 e prot. 3870 del 5.1.09 e di tutti gli atti presupposti compresi il Bando, il disciplinare di gara ed il C.S.A. e la lettera di invito nonchè dei verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva e per la declaratoria di inefficacia del contratto ; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 5.6.09: dei verbali di gara del 12-13-20 marzo 2009, della determina di aggiudicazione definitiva al gruppo I Cipressi n. 89 del 6 aprile 2009, delle note 11400 del 7 aprile 2009, prot. 10530 del 31 aprile 2009, prot. 16024 del 20 maggio 2009 e di tutti gli atti presupposti, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22.10.09:del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria prestata dalla Ditta D.R. Multiservice; del provvedimento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori. Servizi e Forniture, di iscrizione nell'Osservatorio di annotazioni a carico della D.R. Multiservice;della segnalazione prot. 19145 del 16.06.09 del Comune di Termoli; della determina dirigenziale n. 9037 del 17.03.09; dei verbali di gara rispettivamente datati 12.03.2009, 13.03.09 e 20.03.09; della nota prot. 39624 del 31.12.08, della nota prot. 3870 del 05.01.09; del Bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto oltrechè della lettera di invito; della determina di aggiudicazione provvisoria; della determina di aggiudicazione definitiva, n. 89 del 06.04.09 a favore del gruppo I Cipressi; delle note rispettivamente numerate n. 11400 del 07.04.09, prot. 10530 del 31.03.09, prot. 16024 del 20.05.09; di ogni atto prodromico, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gruppo i Cipressi Srl in Persona del Leg. Rappres. P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/04/2010 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 17.3.2009, la ricorrente è stata esclusa dalla gara di appalto indetta dal Comune resistente per la gestione dei servizi cimiteriali, perché la commissione di gara ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all’articolo 38 comma 1 lett.f) del d.lgs. n.163 del 2006; ciò, sulla base di una contestazione di negligenza e grave irregolarità nell’esecuzione di un precedente rapporto contrattuale, inviata alla ricorrente dal medesimo Comune con nota n.39624 del 31.12.2008.

In sostanza l’amministrazione ebbe a contestare alla ricorrente una grave negligenza, imperizia e superficialità nell’operazione di sepoltura di un defunto, che fu inumato con “una semplice copertura provvisoria della tomba, con tavelloni appoggiati, consentendo così l’ingresso di acqua all’interno della sepoltura nel corso della notte, a seguito di abbondante pioggia”; nella contestazione, inoltre, il Comune di Termoli evidenziò subito che quanto accaduto, “oltre a costituire grave violazione del rispetto delle norme di legge in materia di igiene e sanità pubblica, ha arrecata danno d’immagine al Comune di Termoli, in quanto articoli e fotografie del disdicevole episodio sono stati pubblicati sui giornali locali anche telematici”.

Circa il rilievo della gravità dell’inadempimento sul rapporto di fiducia con l’amministrazione, quest’ultima, già nella nota in questione, comunicò alla ricorrente che “il rapporto contrattuale con la D.R. Multiservice si conclude alla data di scadenza del 3 gennaio 2009, senza possibilità di proroga”.

Con nota del 2.1.2009, la ricorrente, in risposta alla citata contestazione del Comune di Termoli, non confutò i fatti né la loro gravità, ma si limitò a rappresentare il proprio rammarico per quanto accaduto e il proposito di intraprendere eventuali azioni disciplinari nei confronti dei propri dipendenti (così implicitamente confermando, tra l’altro, il notevole rilievo dell’accaduto anche sul rapporto di fiducia con i propri dipendenti).

In virtù dell’articolo 38 comma 1 lett.f), “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

Tale disposizione, come precisato in giurisprudenza, “da un lato, preclude la partecipazione alle gare d'appalto agli operatori economici che si sono resi responsabili di gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti, con ciò denotando quindi un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre con la P.A., dall'altro, fissa il duplice principio secondo cui la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova, mentre il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente” (Consiglio di Stato, 27 gennaio 2010 n. 296).

In sostanza, a differenza di altre ipotesi di esclusione previste dallo stesso articolo 38 primo comma, che richiedono espressamente il definitivo accertamento (lett. g) o il passaggio in giudicato della sentenza (lett. c), nella fattispecie in questione è necessario che vi sia un’adeguata prova dell’inadempimento e che lo stesso rilevi sul piano della menomazione dell’affidabilità dell’impresa privata nei confronti della medesima amministrazione.

Quanto all’accertamento del fatto di inadempimento, nel caso di specie esso è stato adeguatamente documentato ed anche immediatamente contestato alla ricorrente, la quale, peraltro, non lo ha efficacemente e specificamente confutato.

Quanto alla valutazione di esso, ai fini della sussunzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 38 comma 1 lettera f) del codice dei contratti pubblici, occorre ricordare ulteriormente che quest’ultima postula, alternativamente, una grave negligenza o malafede nell’esecuzione di uno specifico contratto con la medesima stazione appaltante oppure un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale.

La particolarità, che vale a distinguere nettamente l’ipotesi in esame da quella di cui all’articolo 1453 codice civile, è che in quel caso la gravità dell’inadempimento (secondo la prevalente tesi oggettiva) deve essere valutata in relazione all’interesse all’esecuzione dedotto nel contratto (in ultima analisi, in relazione alla realizzazione della specifica e concreta causa di esso).

Qui, invece, la gravità ha una rilevanza, per così dire, esterna, nel senso che deve essere idonea ad influire sull’interesse (pubblico) dell’amministrazione a stipulare un nuovo contratto con l’impresa privata; non a liberarsi dal precedente rapporto, come nel caso della risoluzione.

Ne consegue che la gravità della generica negligenza o dell’inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali non va commisurata all’idoneità della medesima a pregiudicare la realizzazione dello specifico interesse dedotto nella causa del contratto irregolarmente eseguito; ma va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all’affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell’impresa cui decide di affidare l’esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale.

Ecco che la valutazione assume un aspetto più soggettivo (di affidabilità) che oggettivo (il pregiudizio al concreto interesse all’esecuzione della specifica prestazione inadempiuta).

Non a caso, l’articolo 38 lett.f) in questione, a differenza dell’articolo 1453 codice civile, include presupposti espressamente soggettivi (la malafede) oppure avulsi dallo specifico rapporto contrattuale (il grave errore nell’attività professionale), ma comunque idonei ad incidere sull’affidabilità dell’impresa privata e, quindi, sull’immagine della stessa agli occhi della p.a.

Ne consegue che il giudizio non è meramente riconducibile a quello privatistico, di cui al più volte citato articolo 1453 codice civile, ma impone la valutazione di circostanze ulteriori, anche estrinseche e soggettive, dalle quale la p.a. appaltatrice possa ragionevolmente temere dell’affidabilità dell’impresa.

Nel caso di specie, se la mancata corretta chiusura di una bara, nell’ambito di un appalto cimiteriale prolungato nel tempo, può anche apparire, ai fini dello specifico rapporto, peraltro ormai già prossimo alla naturale scadenza, un episodio alquanto isolato; ben diverso rilievo essa può assumere, sul piano soggettivo, sull’immagine dell’impresa e quindi sulla fiducia che essa, ex ante, può vantare nei confronti della p.a. per la partecipazione ad altra, analoga, gara d’appalto.

Del resto, proprio come si desume dall’articolo 38 del codice degli appalti, le imprese che voglio aspirare a contrattare con la pubblica amministrazione devono poter vantare un’immagine tecnico-morale specchiata.

Nel caso in esame, lo specifico sgradevole episodio, la particolare delicatezza del servizio in cui si è verificato, e l’eco avuto sulla stampa (a conferma della rilevanza sociale e pubblica degli interessi in esso coinvolti) hanno obiettivamente pregiudicato l’immagine della impresa nei confronti della p.a. appaltante e, in ultima analisi, la sua affidabilità; al punto tale che v’è, ragionevolmente, da ritenere che, se la medesima impresa fosse ammessa alla gara e risultasse nuovamente affidataria del servizio cimiteriale, ne risulterebbe compromessa la stessa immagine della p.a., cioè l’affidamento che i cittadini ripongono nell’idoneità della p.a. a gestire il servizio cimiteriale.

Tale ragione, posta a fondamento dell’esclusione impugnata, e idonea a sorreggerne la legittimità, rende inammissibili, per carenza di interesse, gli ulteriori motivi di censura; così come è inammissibile la domanda di annullamento dell’intera procedura di gara o dell’ammissione della controinteressata aggiudicataria, atteso che, comunque, la ricorrente non ha, ai sensi dell’articolo 38 lett.f) citato, la idoneità tecnico-morale di parteciparvi.

Analogamente inammissibile, per genericità, appare la censura relativa al provvedimento di incameramento della cauzione, atteso che la stessa ricorrente lo ritiene meramente eventuale, con ciò non dando adeguata prova dell’attualità e concretezza dell’interesse alla specifica domanda giurisdizionale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in parte respinge in parte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1000 in favore di ciascuna delle altre parti costituite, a titolo di spese processuali, per complessivi euro 3000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14/04/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Primo Referendario

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

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