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Consiglio di Stato, Sez. V, 2/7/2010 n. 4237
Sui principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell'organo che hanno partecipato all'atto deliberativo.

Il componente dell'organo collegiale che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento. Pertanto, nel caso di specie, se è vero che non puo' disconoscersi la astratta legittimazione del Comune a impugnare la delibera dell'ATO che ha fissato la misura del ristoro ambientale per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, svolto attraverso l'impianto pubblico, in quanto lesiva delle posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell'organo che hanno partecipato all'atto deliberativo. Ne consegue che, la sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e sotto altro profilo inammissibile, in quanto come emerge dalla deliberazione dell'ATO, il Comune risultava presente con un proprio rappresentante all'assemblea che ha adottato l'atto impugnato.

Materia: enti locali / attività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2009, proposto dal Comune di Massafra in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Rana, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

 

contro

Comune di Martina Franca, Autorita' di Gestione Bacino Ta/1, n.c.;

 

 

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE Sezione I n. 00368/2009;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Nessuno comparso per le parti;

Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nel bacino Taranto 1, viene svolto attraverso l’impianto pubblico sito nel Comune di Massafra e gestito dalla concessionaria CISA s.p.a..

 

La normativa attualmente in vigore è contenuta nei decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, rispettivamente n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005.

 

Essa stabilisce in particolare che il Comune, sede dell’impianto a servizio del bacino di riferimento, ha diritto a percepire un ristoro ambientale la cui esatta determinazione è rimessa alla competenza della Assemblea dell’ATO, la cui presidenza spetta al Sindaco del Comune di Massafra e di cui fa parte anche il Comune di Martina Franca.

 

In data 7 febbraio 2008 la predetta assemblea veniva convocata proprio al fine di fissare la misura del ristoro ambientale. Nell’occasione, presente il Comune di Martina Franca e con voto favorevole del Comune stesso, veniva approvata la proposta del Presidente dell’ATO, ossia del Sindaco del Comune di Massafra che prevedeva la corresponsione di somme a carico dei rispettivi Comuni d’Ambito.

 

All’esito di un più approfondito esame, il Comune di Martina Franca si avvedeva tuttavia di un errore circa la quantificazione dell’importo in questione.

 

In relazione all’incremento tariffario veniva dunque proposto ricorso per violazione del decreto del Commissario Delegato n. 296 del 2002, nella parte in cui calcolava, nel determinare l’importo del ristoro ambientale, la prevista aliquota del 10% su tutte le voci che concorrevano a formare la tariffa rifiuti (ossia ammortamento, costo di esercizio, spese di chiusura ed utile di impresa) e non soltanto sulle prime tre voci (dunque, con esclusione degli utili).

 

Si costituiva in giudizio il Comune di Massafra, il quale evidenziava la libertà di determinazione dell’importo a titolo di ristoro ambientale da parte dell’autorità di bacino, atteso che la ridetta disposizione commissariale prevedeva sì l’aliquota del 10%, ma “salva diversa determinazione” dell’autorità di bacino.

 

Il TAR riteneva il ricorso fondato e per l’effetto annullava la delibera impugnata.

 

Avverso la sentenza del TAR ha presentato l’odierno appello il Comune di Massafra eccependo, in primis, una serie di eccezioni in rito e nel merito, la erroneità della sentenza del primo giudice.

 

Deduce tra l’altro l’Ente Locale appellante che, come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008, il Comune di Martina Franca risultava presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato l’atto impugnato, con l’effetto che il termine per la impugnazione decorreva dal giorno 7 febbraio 2008 mentre la notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, ben oltre i 60 giorni richiesti per la proposizione del ricorso giurisdizionale. In ogni caso il TAR si sarebbe dovuto pronunziare in ordine alla inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse da parte del Comune di Martina Franca stante il voto favorevole espresso nella seduta del 7 febbraio 2008. L’errore lamentato in ordine alla distorta percezione del contenuto del provvedimento infatti non era idoneo a fondare l’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c..

 

Né l’ATO né il Comune appellato si sono costituiti.

 

Le due eccezioni in rito formulate dall’appellante Comune sono fondate ed il loro accoglimento esime il Collegio dall’esaminare le questioni di merito sollevate nell’atto di appello.

 

Come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008 il Comune di Martina Franca era presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato l’atto impugnato: il termine di impugnazione decorre dunque dal 7 febbraio 2008, data della piena ed effettiva conoscenza. La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, oltre i rituali 60 giorni richiesti per la proposizione del gravame con l’effetto che il TAR avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso .

 

Quanto alla eccepita carenza di interesse, osserva la Sezione che se è vero che non puo’ disconoscersi la astratta legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell’ATO che sono lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell'organo che hanno partecipato all'atto deliberativo.

 

La giurisprudenza di questo Consiglio, che la Sezione intende richiamare anche nella presente vicenda, ha avuto modo di rilevare che il componente dell'organo collegiale che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2007 , n. 5759).

 

L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e sotto altro profilo inammissibile.

 

Sussistono motivi, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda, per compensare spese ed onorari dei due gradi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara irricevibile e sotto altro profilo inammissibile il ricorso di primo grado.

 

Compensa spese ed onorari.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2010

 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

 

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