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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7/9/2010 n. 1935
Deve sempre sussistere nei concorsi pubblici una riserva di posti per coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, anche se il bando di concorso non l'ha prevista.

La legge n. 482/68, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, prevede espressamente la riserva di posti "allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale". Ciò comporta l'attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e, d'altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione.

Materia: lavoro / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 1998, proposto da:

Caputo Giuseppa, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Tortelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Luigi Sturzo n. 13;

 

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, non costituito;

Provveditorato agli Studi di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Lecce, via F. Rubichi n. 23;

 

nei confronti di

Orsini Rosalba Maria e Ruffilli Loredana, non costituite;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento in data 19/11/97, successivamente comunicato, con il quale il Provveditore agli Studi di Lecce ha inteso dare esecuzione all'ordinanza del T.A.R. di Puglia - I^ Sezione di Lecce n. 1019/96 e tuttavia ha denegato alla ricorrente l'attribuzione del beneficio della riserva di posto, quale orfana di caduto sul lavoro, nella graduatoria del concorso per soli titoli indetto con D.M. 29/3/96 per la classe 46/A - Lingua e Civiltà Straniera: Francese; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Lecce;

Viste le ordinanze del 20 febbraio 1998 n. 173 e del 3 ottobre 2000 n. 2284, con cui è stata accolta l’istanza cautelare e ordinato di darvi esecuzione;

Vista la documentazione esibita dall’Amministrazione;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l’udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti Francesco Tortelli e Simona Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente presentava al Provveditore agli Studi di Lecce domanda di partecipazione al concorso per soli titoli, indetto con D.M. 29/3/1996 in applicazione della legge n. 417/89, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente nelle Scuole Secondarie di secondo grado, per la classe di concorso Lingua e Civiltà Straniera - Francese.

 

Con la domanda chiedeva di beneficiare della riserva quale orfana di caduto sul lavoro, allegando certificazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce attestante la sua iscrizione al n. 3558 dell’elenco provinciale ex lege 482/68.

 

Nella graduatoria approvata dal Provveditore agli Studi di Lecce veniva inclusa al posto n. 22 con punti 101, senza tuttavia l’annotazione relativa alla sussistenza del titolo alla riserva, bensì unicamente con l’indicazione della preferenza a parità di punteggio.

 

Avverso la graduatoria, nei limiti dell’interesse al riconoscimento del diritto alla riserva dei posti quale orfana di caduto sul lavoro ex lege 482/68, veniva proposto il ricorso R.G. 2695/1996.

 

In quel giudizio veniva accolta l’istanza cautelare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A. in ordine alla sussistenza di ogni ulteriore condizione oggettiva e soggettiva ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva (ordinanza della Sez. I del 19 ottobre 1996 n. 1019).

 

Il Provveditore agli Studi ha poi emesso l’impugnato provvedimento, disconoscendo il beneficio poiché, al momento della presentazione della domanda, mancava l’iscrizione negli elenchi provinciali e difettava la dimostrazione dello stato di disoccupazione.

 

Avverso il diniego è stato proposto il presente ricorso, con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e l’eccesso di potere per errore nei presupposti.

 

Il Provveditorato agli Studi di Lecce si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato; l’Amministrazione ha successivamente esibito documentazione.

 

Con ordinanze del 20 febbraio 1998 n. 173 e del 3 ottobre 2000 n. 2284 è stata accolta l’istanza cautelare e ordinato di darvi esecuzione (per l’effetto, la ricorrente è risultata destinataria di contratto a tempo indeterminato, condizionatamente all’esito del presente ricorso).

 

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva per l’udienza pubblica del 10 giugno 2010, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.

 

2.- Il ricorso è fondato.

 

Bisogna muovere dalla premessa che la legge n. 482/68 prevede espressamente la riserva di posti “allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale” (sentenza del 9 luglio 2005 n. 3698).

 

Ciò comporta l’attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione (sentenza cit.).

 

Tali principi sono stati applicati anche alla presente fattispecie, decidendo il ricorso R.G. 2695/1996, trattato alla stessa udienza pubblica, proposto dalla ricorrente avverso la mancata annotazione della riserva nella graduatoria approvata.

 

Occorre ora aggiungere che i medesimi principi esigono che l’Amministrazione operi in maniera non formalistica nell’individuare i presupposti per accordare il beneficio, al fine di non vanificare le rilevanti ragioni sottese al riconoscimento della riserva di posti, di cui s’è detto.

 

Nella specie, la difesa della ricorrente osserva che la qualità di orfana di caduto sul lavoro è insuscettibile di modificazioni, mentre la perdita della condizione di disoccupazione non poteva farsi derivare dall’accettazione di un’offerta di lavoro temporaneo (supplenza dal 18/12/1995 al 30/6/1996).

 

Entrambi i rilievi sono esatti e non specificamente contestati dall’Amministrazione.

 

Sotto il primo profilo, l’individuazione dell’avente titolo alla riserva di cui trattasi, poiché fondato su una condizione permanente, non vien meno per effetto della mancanza dell’iscrizione nell’elenco provinciale tenuto dall’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, dovendosi privilegiare la certa ricorrenza della condizione personale richiesta dalla legge, piuttosto che il dato meramente formale dell’inclusione nell’elenco (la cui assenza può essere dettata da varie ragioni, anche temporanee).

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la ricorrente richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 499/97, che ha affermato che la temporaneità del rapporto non preclude la conservazione dello stato di disoccupazione.

 

Tenendo conto che alla ricorrente venne conferito un incarico dalla durata limitata (inferiore al limite degli otto mesi, assunto dal successivo D.Lgs. n. 181/2000, il quale può costituire, nella specie, un parametro di riferimento) e che tale circostanza era ben nota al Provveditore che aveva conferito la supplenza, risulta difettare anche l’ulteriore presupposto su cui si fonda il provvedimento impugnato.

 

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del decreto del 19/11/97 del Provveditore agli Studi di Lecce.

 

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del 19/11/97 del Provveditore agli Studi di Lecce.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2010

 

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