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TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 3/9/2010 n. 17286
Sul diritto di accesso in materia di appalti pubblici.

Il diritto di accesso è riconosciuto dagli artt. 22 e ss. della l. n.241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto. L'interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardino o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell'istanza. Ne consegue, che, nel caso di specie la ricorrente, avendo partecipato alla selezione pubblica ed avendo intenzione di impugnarne le risultanze, ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere compiutamente l'offerta prodotta dalla controinteressata vincitrice e quindi sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di accesso.

In materia di procedure concorsuali, qualunque sia il procedimento selettivo usato, il candidato è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti della commissione giudicatrice e comunque di tutti quelli della procedura - compresi quelli dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria finale - atteso che tali atti per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza. In particolare per i pubblici appalti va osservato che l'applicazione generalizzata dell'esclusione dall'accesso prevista dall'art. 13 c. 5 del codice di cui al d.lgs. 163/2006 a tutela del segreto d'impresa, nel senso di riferirla (non solo ai terzi non concorrenti ma) anche alle altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento, comporterebbe un'intollerabile compromissione della necessaria trasparenza delle gare di appalto e delle possibilità di tutela giurisdizionale di chi intenda contestare l'esito della gara. D'altra parte il medesimo art. 13 al c. 6 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che, anche in relazione all'ipotesi di ricorrenza di segreti industriali o commerciali, "è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso";

Con la partecipazione alla gara di appalto il concorrente accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, per cui non potrebbe dedurre la tutela alla riservatezza a discapito della trasparenza della gara di appalto, fermo restando l'obbligo, per la parte richiedente l'accesso documentale, di impegnarsi a non divulgare in alcun modo la documentazione acquisita e di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei suoi interessi giuridici; in altri termini l'esigenza di riservatezza è, quindi, recessiva di fronte all'accesso laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; al più, l'Amministrazione potrà intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis) in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali a condizione che queste ultime "non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara".

Materia: appalti / disciplina

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2010, proposto da:

Paravia Elevators' Service S.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto in Napoli, via G.Orsini n.5;

 

contro

A.S.L. Napoli 3 Sud (n.c.);

 

nei confronti di

A.T.A. Italia S.r.l.(n.c.);

per la declaratoria di illegittimità del silenzio sull’istanza, inoltrata e ricevuta dalla ASL Napoli 3 Sud il 22.2.2010, volta ad ottenere gli atti relativi alla aggiudicazione alla soc. A.T.A. Italia s.r.l. della gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento installati presso le strutture dell’Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il Cons. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

RITENUTO in fatto che la società ricorrente, classificatosi seconda nella pubblica gara in epigrafe indicata, si duole del silenzio sull’istanza di acceso ex artt.22 e ss. della L.n.241/1990 all’offerta della contro interessata intimata, risultata aggiudicataria;

 

CONSIDERATO in diritto che:

 

- va premesso che il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto;

 

- l'interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardino o siano,in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell'istanza;

 

- nella specie la ricorrente, avendo partecipato alla selezione pubblica “de qua” ed avendo intenzione di impugnarne le risultanze, ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere compiutamente l’offerta prodotta dalla controinteressata vincitrice e quindi sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di accesso;

 

- - in via generale va altresì rilevato che in materia di procedure concorsuali, qualunque sia il procedimento selettivo usato, il candidato è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti della commissione giudicatrice e comunque di tutti quelli della procedura - compresi quelli dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria finale – atteso che tali atti per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza;

 

- quanto poi in particolare ai pubblici appalti va osservato che l’applicazione generalizzata dell’esclusione dall’accesso prevista dall’art. 13 co. 5 del codice di cui al D.Lgvo n. 186/2003 (n.d.r. d.lgs. 163/2006, cd. codice appalti) a tutela del segreto d’impresa, nel senso di riferirla (non solo ai terzi non concorrenti ma) anche alle altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento, comporterebbe un’intollerabile compromissione della necessaria trasparenza delle gare di appalto e delle possibilità di tutela giurisdizionale di chi intenda contestare l’esito della gara;

 

- d’altra parte il medesimo art. 13 al co. 6 stabilisce che, anche in relazione all’ipotesi di ricorrenza di segreti industriali o commerciali, «è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso»;

 

- va ancora rilevato che con la partecipazione alla gara di appalto il concorrente accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, per cui non potrebbe dedurre la tutela alla riservatezza a discapito della trasparenza della gara di appalto, fermo restando l'obbligo, per la parte richiedente l'accesso documentale, di impegnarsi a non divulgare in alcun modo la documentazione acquisita e di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei suoi interessi giuridici;

 

- in altri termini l’esigenza di riservatezza è, quindi, recessiva di fronte all’accesso laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse; al più, l’Amministrazione potrà intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis) in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali a condizione che queste ultime «non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara» (Consiglio Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418 e Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223);

 

- infine, anche in assenza di ogni replica dell’Amministrazione intimata non costituitasi in giudizio, va considerato che la natura del servizio appaltato – manutenzione e riparazione di ascensori – induce agevolmente a ritenere improbabile che possa incorrersi nella fattispecie di “segreti tecnici o commerciali” di cui al ripetuto art. 13;

 

- in definitiva l’istanza di accesso è fondata e va accolta, per cui va ordinato all’ASL Napoli 3 sud di esibire gli atti della procedura selettiva richiesti dalla ricorrente con l’istanza del 22.2.2010;

 

- le spese di lite seguono la regola della soccombenza;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sezione sesta

 

ACCOGLIE

 

il ricorso in epigrafe n. 2483/2010 e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad accedere agli atti della procedura selettiva indicati in motivazione nonché di trarne copia nei limiti di cui all’art. 13 del D.Lgvo n. 186/2003.

 

Le spese di causa, liquidate in euro 750,00.= (settecentocinquanta), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2010

 

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