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TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23/9/2009 n. 1645
Sulla legittimità dell'affidamento del servizio di refezione scolastica di un comune non mediante gara pubblica, bensì attraverso il modello della gestione associata tra comuni e gestione del servizio condotta a mezzo di una istituzione.

La giurisprudenza ha chiarito da tempo come i servizi i servizi sociali di pertinenza della forma giuridica "istituzione" sono quei servizi che esulano dall'ambito dei servizi cosiddetti "produttivi" (energia elettrica, gas, rifiuti, trasporti), contenendo, viceversa, spiccati caratteri di socialità; ed ha annoverato espressamente le mense tra i servizi sociali, contemplati dall'art. 114 c.2 del TUEL (267/2000). Ne consegue che, nel caso di specie, è legittimo l'affidamento del servizio di refezione scolastica del comune non mediante gara pubblica di rilievo comunitario, bensì attraverso il modello della gestione associata tra comuni ex art. 30 ss. T.U.E.L. e gestione del servizio condotta a mezzo di una istituzione.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2007, proposto da:

Coop.Va Albergo Mensa Spettacolo e Turismo-C.A.M.S.T. scrl, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Solazzi e Benedetto Solazzi, con domicilio eletto presso lo studio Solazzi in Bologna, via della Zecca 1;

 

contro

- Comune di Bertinoro, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Magnani, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16;

- Comune di Meldola, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Tallarico in Bologna, via S. Margherita 11;

 

nei confronti di

Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Tallarico in Bologna, via S. Margherita 11;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della comunicazione prot. n. 10393 del 29.6.2007, con la quale il Comune di Bertinoro ha informato la ricorrente del fatto che il servizio di refezione scolastica del Comune non sarebbe stato affidato con la procedura della gara pubblica di rilievo comunitario, ma attraverso il modello della gestione associata ex art. 30 del T.U.E.L. e che, in particolare, detta gestione associata sarebbe stata promossa mediante convenzione con il Comune di Meldola e la gestione condotta a mezzo dell'Istituzione "Davide Drudi";

 

- della delibera Consiglio comunale di Bertinoro n. 89 del 31.7.2007;

 

- della Convenzione tra il Comune stesso e il Comune di Meldola, per l'esecuzione del servizio di fornitura pasti e dietistica nelle scuole del territorio comunale di Bertinoro;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bertinoro;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Meldola;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I. Impugnando i provvedimenti e gli atti in epigrafe - concernenti l’affidamento del servizio di refezione scolastica in Comune di Bertinoro non mediante gara pubblica di rilievo comunitario, bensì attraverso il modello della gestione associata ex art. 30 ss. T.U.E.L. (convenzione tra i Comuni di Bertinoro e Meldola e gestione condotta a mezzo dell’Istituzione “Davide Drudi” di Meldola) - la Coop. ricorrente deduce le censure di violazione del T.U.E.L. 267/200 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nell’assunto che:

 

a) il servizio <de quo> riveste rilevanza economica e rientra, pertanto, nell’ambito di operatività dell’art. 113 T.U.E.L, con conseguente illegittimità della risoluzione di non affidarlo previa gara;

 

b) il ricorso alla gestione tramite istituzione dovrebbe essere limitato ai soli servizi sociali, tra i quali non sarebbe compreso il servizio di refezione scolastica;

 

c) la gestione da parte dell’Istituzione “D. Drudi” violerebbe il regolamento dello stessa, laddove dichiara che l’Istituzione si occupa di “servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale” (art. 1) e che è “un organismo strumentale del Comune di Meldola” (art. 3), mentre invece il servizio in parola è reso in favore di altro Comune (Bertinoro).

 

II. Resistono al ricorso i menzionati Comuni di Meldola e Bertinoro. In particolare:

 

* il Comune di Meldola eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione n. 57/2007 del Comune di Meldola, approvativa della convenzione contestata; e invoca l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 19 D. lgs. n. 163/2006;

 

* il Comune di Bertinoro eccepisce, a sua volta, l’inammissibilità del ricorso (per mancata notifica al reale controinteressato che sarebbe il Comune di Meldola, quale firmatario della convenzione e non già l’Istituzione “Drudi”, per di più priva di autonoma capacità giuridica) e contesta, nel merito, la fondatezza delle censure di parte ricorrente.

 

III. Anche l’Istituzione “Davide Drudi” si è costituita in giudizio, seppure con atto meramente formale.

 

IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, Camst e Comune di Bertinoro hanno dispiegato la seguente attività difensiva:

 

- Camst ha dimesso memoria di replica alle eccezioni e tesi avversarie;

 

- il Comune ha dimesso memoria conclusiva e documentazione.

 

Indi, la causa è passata in decisione.

 

V.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate in rito dai Comuni resistenti, in quanto il ricorso si rivela infondato, nel merito, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo.

 

V.2. Invero, ciò che caratterizza il caso in esame è l’obiettiva peculiarità dell’organizzazione del servizio di refezione nelle scuole del Comune di Bertinoro, così come risulta dalla controversa convenzione, stipulata tra detto Comune e quello di Meldola ai sensi dell’art. 30 T.U.E.L.

 

In particolare, l’art. 2 della Convenzione (“modalità di esecuzione”) provvede a definire l’ambito oggettivo del servizio (produzione dei pasti presso tre cucine site rispettivamente presso le scuole dell’infanzia del Comune di Bertinoro Capoluogo, Fratta Terme e S. Maria Nuova Spallicci) e a ripartire esattamente tra i due Comuni firmatari (per il Comune di Meldola la gestione operativa è affidata all’Istituzione “D. Drudi”) i rispettivi obblighi fondamentali, nei termini seguenti:

 

- il Comune di Bertinoro mette a disposizione dell’Istituzione le anzidette cucine, unitamente all’uso delle attrezzature in esse contenute; provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (gas, luce, ecc.), dei locali e delle attrezzature; si fa carico delle “energie necessarie al funzionamento delle mense, compreso il riscaldamento (gas, luce, acqua, forza motrice, combustibile)”; nonché del rilascio dei necessari atti di autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organi ASL;

 

- all’Istituzione spettano preparazione, trasporto, sporzionamento e distribuzione dei pasti; apparecchiatura e pulizia tavoli; pulizie complessive di locali e arredi; smaltimento rifiuti.

 

È, così, evidente che a una siffatta “suddivisione dei compiti” corrisponde un modello organizzatorio di co-gestione del servizio, dove un soggetto mette a disposizione gli elementi strutturali (locali, attrezzature) e giuridici (autorizzazioni di legge), oltre a far fronte ai costi di esercizio (riscaldamento, bollette); e l’altro si occupa semplicemente di far funzionare (preparazione e distribuzione dei pasti, ecc.) le risorse strumentali messe a disposizione dal primo.

 

Mentre si esula completamente dallo schema dell’affidamento, da parte dell’ente titolare, dell’erogazione <in toto> di un determinato servizio pubblico ad altro e distinto soggetto.

 

V.3. In definitiva e passando dal piano dell’organizzazione a quello del diritto, la fattispecie rientra - a pieno titolo ed esclusivamente - nell’ambito di applicazione dell’art. 30 TUEL 2000, correttamente richiamato nella convenzione controversa (articolo i cui primi due commi così recitano: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”); ed invece fuoriesce completamente dall’area applicativa del successivo art. 113 del medesimo TUEL (“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), che non prevede in alcun modo la possibilità per l’ente proprietario di concorrere nell’erogazione del servizio (di cui, nel caso di specie, il Comune di Bertinoro assume invece, a proprio carico, gli oneri energetici e le responsabilità autorizzative).

 

Ne consegue l’infondatezza del primo e più importante ordine di censure con cui – tanto nel ricorso introduttivo, quanto nella memoria conclusiva – la Coop. ricorrente lamenta la violazione del citato art. 113 TUEL e delle regole concorrenziali ivi affermate.

 

V.4. Anche il secondo profilo di doglianza svolto nel ricorso introduttivo (e sopra riportato alla lettera “b” del capo I della presente pronuncia) si rivela infondato, poiché da tempo la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 30 settembre 1997, n. 1512) ha chiarito come i servizi sociali di pertinenza della forma giuridica “istituzione” siano quei servizi che esulano dall'ambito dei servizi cosiddetti "produttivi" (energia elettrica, gas, rifiuti, trasporti), contenendo, viceversa, spiccati caratteri di socialità; ed ha annoverato espressamente le mense tra i servizi sociali, all’epoca menzionati al comma 1 dell'art. 22 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e ora contemplati dall’art. 114 comma 2 TUEL 267/2000.

 

V.5. Stante la natura sociale del servizio <de quo>, ne consegue che esso rientra, altresì e incontrovertibilmente, nell’ambito oggettivo definito dall’art. 1 del Regolamento dell’Istituzione Drudi (esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale).

 

Così come l’art. 3 dello stesso Regolamento non limita affatto al territorio comunale l’attività dell’Istituzione, laddove invece (art. 3 comma 4) prevede che “al fine di assicurare la gestione coordinata e partecipata delle attività e delle politiche di vasta area concernenti i servizi sociali, l’Istituzione potrà attivare percorsi idonei ad estendere la propria azione a livello sovracomunale, nell’interesse anche di altre Amministrazioni previa convenzione ai sensi dell’art. 39 del presente Regolamento” (secondo cui “apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 24 della legge 142/90 possono affidare all’Istituzione la gestione di servizi sociali per conto di altri Enti locali”).

 

Nella specie, entrambi i suddetti requisiti (rispettivamente: geografico e formale) sono stati rispettati, poiché:

 

- come si evince dalle premesse alla convenzione di cui è causa, i Comuni di Meldola e Bertinoro fanno parte dello stesso “ambito territoriale” e sono, tra loro, limitrofi;

 

- il Consiglio Comunale di Meldola ha provveduto espressamente ad approvare la convenzione con il Comune di Bertinoro (deliberazione 24.7.2007, n. 57, prodotta dai due Comuni resistenti).

 

In definitiva, anche il terzo e ultimo ordine di censure (sintetizzato alla lett. “c” del precedente capo I) si rivela infondato e va disatteso.

 

VI. Conclusivamente, il ricorso va respinto, essendosi accertata l’insussistenza, nel caso di specie, di ostacoli normativi al ricorso, da parte del Comune di Bertinoro, alla strumento della convenzione ex art. 30 TUEL con il Comune di Meldola, avvalendosi quest’ultimo, per la gestione del servizio di refezione scolastica, del proprio organismo strumentale “Istituzione D. Drudi”.

Avuto, tuttavia, riguardo alla evidenziata peculiarità del caso in controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, RESPINGE il ricorso in premessa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2009

 

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