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TAR Friuli Venezia Giulia, 28/10/2010 n. 716
Sulla legittimità della segretezza in sede di apertura delle buste contenenti le offerte nell'ambito di una procedura di cottimo fiduciario.

E' legittimo l'operato di una commissione giudicatrice che abbia proceduto all'apertura delle buste, contenenti le offerte, in seduta segreta, in quanto ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti), in materia di cottimo fiduciario, non è previsto il rispetto di forme particolari, tattandosi di una gara informale, né il principio di pubblicità delle gare.

Materia: appalti / acquisizioni in economia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Art.Co. Servizi Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

 

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv.Ettore Volpe, domiciliata per legge in Trieste, Piazza Unita' D'Italia 1;

 

nei confronti di

Real Time Reporting S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Zito, Ivana Felicetti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Pervoice S.p.A.;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo, del verbale di apertura e valutazione delle offerte per il servizio di trascrizione alle sedute consiliari per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012 dd. 12 gennaio 2010; del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata Real Time Repirting dd. 12 gennaio 2010; della richiesta di offerta per servizio di trascrizione delle sedute consiliari dd. 3 dicembre 2009 nonchè dell'allegato capitolato di fornitura e, per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla gara de quo tra la Stazione appaltante e la controinteressta nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12 aprile 2010 del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla controinteressata REAL TIME REPIRTING srl prot. 0000961/P dd. 5 febbraio 2010; della nota di comunicazione prot. 0000651/P dd. 27 gennaio 2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Real Time Reporting S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 106/10, la società ART. CO. Servizi Soc. Coop. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del verbale di apertura e valutazione delle offerte per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, del provvedimento di aggiudicazione alla società Real Time S.r.l. dd. 12.1.2010, della richiesta di offerta per il servizio di trascrizione, nonché dell’allegato capitolato di fornitura e di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti.

Occorre premettere che l’art. 9, comma 2, del Regolamento di contabilità del suddetto Consiglio regionale, prevede che in ordine alle spese per l’acquisizione di beni o servizi per il funzionamento del medesimo Consiglio si faccia luogo, a cura del Segretario generale, al sistema di acquisizione per appalto o in economia; in particolare, l’art. 10 del citato regolamento prevede che per le spese in economia del Consiglio regionale venga approvato uno speciale Regolamento, il quale determina “gli acquisti, i servizi e le forniture da farsi in economia, nonché gli uffici competenti e le procedure”: questo Regolamento, per l’acquisizione dei beni in economia di beni e servizi, è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 109 dd. 18.3.2009 del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia .

Con nota prot. 8402 P dd. 24.11.2009 il Responsabile delegato di posizione organizzativa chiedeva al Segretario generale del Consiglio regionale l’autorizzazione ad avviare una procedura in economia per affidamento di durata triennale del servizio trascrizione sedute consiliari, per una spesa massima presunta di €. 120.000 (I.V.A. inclusa); con nota dd. 26.11.09 il Segretario generale del Consiglio autorizzava, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del citato Regolamento di contabilità, il Responsabile della P.O. Verbalizzazioni e resoconti ad avviare la procedura in economia di cui all’articolo 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una spesa massima prevista di 120.000 euro (IVA inclusa).

Con richiesta d’offerta prot. n. 0008689/P dd. 03.12.09 il funzionario individuato attivava la procedura di cottimo fiduciario, invitando 5 ditte a partecipare a gara informale, mediante la presentazione della migliore offerta per la fornitura dei servizi specificati nell’allegato capitolato, da far pervenire entro le ore 16 del giorno lunedì 11 gennaio 2010, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere, ovvero con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, che ne avrebbe rilasciato regolare ricevuta; nella richiesta d’offerta si precisava che il servizio sarebbe stato affidato al concorrente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri indicati con un valore proporzionalmente decrescente: prezzo (fino ad un massimo di punti 80); eventuale riduzione del termine di consegna di cui al punto c) del capitolato (fino ad un massimo di punti 10); eventuale riduzione del termine di consegna di cui al punto d) del capitolato (fino ad un massimo di punti 10); veniva, poi, specificato che l’offerta avrebbe dovuto indicare il costo per facciata avente le caratteristiche in uso nonché l’eventuale riduzione dei giorni (per quanto riguarda il punto c) e l’eventuale riduzione delle ore (per quanto riguarda il punto d) in cui la Ditta si impegnava alla consegna dei relativi elaborati.

Entro il termine indicato pervenivano offerte da tutte e 5 le ditte invitate:

1) Real Time Reporting

2) Write system Srl

3) I.S.P. Srl

4) Art. Co. Servizi

5) Pervoice SpA

Il giorno 12 gennaio 2010 il Responsabile della P.O. Verbalizzazioni e resoconti, alla presenza del Dirigente dell’Area amministrativa dott. Giovanni Mazzolini, con funzione di testimone, procedeva in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità, all’esame delle offerte pervenute e all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella richiesta d’offerta.

Con nota prot.n. 0000651/P dd. 27.01.2010 si comunicava alle 5 ditte partecipanti l’esito della gara informale e, con lettera d’ordine prot.n. 0000961 dd. 05.02.2010 il servizio veniva affidato alla società “Real Time Reporting s.r.l.”, la cui offerta era risultata quella economicamente più vantaggiosa.

A sostegno del gravame la società ricorrente – terza classificata - ha dedotto nove mezzi, avanzando anche una richiesta risarcitoria; ha presentato, inoltre, il 12.4.2010, motivi aggiunti contro la aggiudicazione definitiva – asseritamente affetta da illegittimità derivata - riproponendo e sviluppando le censure di cui al ricorso originario.

Si sono costituiti in giudizio l’intimata Regione Friuli Venezia Giulia e alla controinteressata società “Real Time Reporting s.r.l.”, chiedendo il rigetto del gravame e dei motivi aggiunti.

La causa è stata spedita in decisione nella pubblica udienza del 13.10. 2010.

Il ricorso ed i motivi aggiunti – assorbite le eccezioni di inammissibilità dedotte dai resistenti – vanno rigettati.

La società istante lamenta di essersi classificata al terzo posto pur avendo offerto il prezzo più basso (€. 3,90 per facciata contro €. 3,99 della ditta aggiudicataria).

Occorre, innanzitutto, dire che la procedura cui la ricorrente ha partecipato, è una procedura in economia, e, segnatamente, un cottimo fiduciario, di cui è cenno nell’articolo 125 del D. Lgs. 163/2006: pertanto, è questa la disposizione - richiamata nel Regolamento per gli acquisti in economia, di cui si è già detto - che regola la fattispecie per cui è causa;

L’art. 125 stabilisce, al comma 11, che “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”; il l comma 14 prescrive, poi, che “I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”.

Ciò premesso, la ricorrente assume, in primis, la illegittimità del procedimento di gara in questione in quanto non sarebbe stato predeterminato il valore delle prestazioni poste a base di gara.

La tesi non ha pregio.

Come risulta dagli atti di causa, il Responsabile delegato di posizione organizzativa chiedeva al Segretario generale del Consiglio regionale l’autorizzazione ad avviare una procedura in economia per l’affidamento di durata triennale del servizio trascrizione sedute consiliari, per una spesa massima presunta di €. 120.000 (I.V.A. inclusa); con nota dd. 26.11.09 il Segretario generale del Consiglio autorizzava, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del citato Regolamento di contabilità, il Responsabile della P.O. Verbalizzazioni e resoconti ad avviare la procedura in economia di cui all’articolo 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una spesa massima prevista di 120.000 euro (IVA inclusa); nella lettera invito era stato detto che trattavasi di gara informale, della quale veniva dato il riferimento al C.I.G. 0401111F40 per la consultazione sul sito dell’Autorità di vigilanza.

Pertanto, risulta per tabulas che gli atti di gara contenevano la predeterminazione del valore del servizio e che, conseguentemente, le ditte concorrenti erano state poste puntualmente nella condizione di formulare l’offerta.

D’altra parte, non può non sottacersi che né il ripetuto Regolamento né l’art. 125 del Codice dei contratti prescrivono, in sede di cottimo fiduciario, l’indicazione di un valore a base d’asta (valore evincibile, comunque, attraverso la consultazione del sito dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, come indicato nella richiesta d’offerta).

Non miglior sorte ha la asserita violazione di principi enunciati nell’art. 2 del Codice dei contratti: il motivo si appalesa inammissibile per la sua genericità, oltre che infondato, attesa la sua inapplicabilità nel caso di specie.

Circa la dedotta violazione degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006, il Collegio osserva che la richiesta di offerta conteneva espressamente i parametri di riferimento per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e, precisamente:

- prezzo (fino ad un massimo di 80 punti)

- riduzione del termine di consegna di cui al punto c) (massimo punti 10)

- riduzione del termine di consegna di cui al punto d) (massimo punti 10).

Ora, sia il prezzo che il termine di consegna sono criteri di valutazione codificati (rispettivamente sub a) ed l) per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; inoltre, la richiesta di offerta indicava la ponderazione attribuita in ordine decrescente a ciascuno dei criteri previsti, come richiesto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006: disposizione, peraltro, inapplicabile al cottimo fiduciario.

Nessun pregio ha, poi, il vizio di eccesso di potere per mancata determinazione del criterio del prezzo: non era né previsto né prescritto che l’elemento del prezzo dovesse essere ulteriormente specificato.

Del pari destituita di fondamento è la censura afferente la modalità di attribuzione del punteggio per i tre criteri previsti dalla richiesta di offerta: ed invero, quest’ultima indicava – del tutto congruamente - in ordine decrescente i “pesi” da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell’offerta stessa (fino ad un massimo di 80, 10, 10 punti).

Quanto alla lamentata violazione del principio di pubblicità, sull’assunto che una inesistente Commissione di gara avrebbe proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica in seduta segreta, il Collegio rileva che la procedura di gara si è svolta nel rispetto della disciplina della gara informale contemplata dal Regolamento per gli acquisti in economia e dalla lettera di richiesta dell’offerta, che non prevedevano il rispetto di forme particolari né per la consegna delle buste né per la loro apertura; versandosi in tema di cottimo fiduciario, peraltro, è d’uopo rilevare che l’invocato principio di pubblicità delle gare non si estende alla procedura avente ad oggetto l'acquisizione di forniture in economia, non essendo l'osservanza di tale principio previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

Circa il fatto che la Commissione di gara avrebbe individuato il criterio per il calcolo delle offerte economicamente più vantaggiosa a buste aperte, dopo che erano noti i parametri numerici indicati dai concorrenti, va detto che il funzionario delegato, in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento per gli acquisti in economia e dalla nota di richiesta delle offerte, non ha fatto altro che dare applicazione a criteri e parametri già noti e predeterminati, applicando i pesi attribuiti in modo decrescente ai singoli parametri dalla lettera invito.

Al riguardo, non è revocabile in dubbio la pretestuasità dell’impostazione attorea, che pretenderebbe di applicare alla gara in questione criteri diversi da quelli correttamente applicati, al solo fine di veder attribuita alla propria offerta un maggior punteggio.

Riguardo alla doglianza incentrata sul fatto che, in spregio all’art. 84, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sarebbe stata costituita una Commissione giudicatrice in numero di componenti pari anziché dispari, il Collegio non può non ribadire che il cottimo fiduciario de quo si è svolto secondo la disciplina prevista dal Regolamento per le spese in economia: l’art. 4, comma 5, di questo Regolamento dispone che: “L’esame e la valutazione delle offerte sono effettuati dal dirigente o dal responsabile di posizione organizzativa delegato”; come si vede agevolmente, non è prevista la costituzione di alcuna Commissione giudicatrice, trattandosi di una mera gara informale.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti – nei confronti dei quali non possono che ripetersi le argomentazioni sopra esposte - vanno respinti.

Le spese del giudizio possono venire compensate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li

rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

  

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010

 

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