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TAR Piemonte, Sez. I, 5/11/2010 n. 4085
Lo stato di amministrazione straordinaria in cui versa un'impresa commerciale insolvente non determina l'interruzione del processo.

Sulla natura del giudizio di verifica dell'anomalia delle offerte.

Lo stato di amministrazione straordinaria in cui versa un'impresa commerciale insolvente, costituendo una procedura concorsuale avente finalità conservative del patrimonio produttivo, non è assimilabile ad una delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., determinano l'interruzione del processo. Anche la nozione di stato di insolvenza, nella procedura di amministrazione straordinaria, non corrisponde alla definizione tradizionale, rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, di incapacità funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare regolarmente con mezzi normali le proprie obbligazioni, sostanziandosi invece in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo e il salvataggio dell'impresa nel mercato.

Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la verifica dell'anomalia dell'offerta è espressione di una potestà tecnico - discrezionale dell'autorità amministrativa, non sindacabile in sede di legittimità, a meno di essere viziata da profili di manifesta illogicità, insufficiente motivazione, ovvero errore di fatto. Peraltro, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà, o meno, dell'offerta nel suo complesso, e l'art. 88 c. 7 del d.lgs. n. 163/06, nella parte in cui prevede che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile, va inteso nel senso che la valutazione dell'Amministrazione deve verificare l'affidabilità globale dell'offerta, e l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del G.A. solo allorquando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che rendano l'intera operazione economica non plausibile e, dunque, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di specie, le censure proposte dalla ricorrente non hanno evidenziato, nell'ambito del suboprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria, vizi di manifesta illogicità, di travisamento del fatto o di insufficiente istruttoria. Al contrario, il procedimento in esame è stato condotto con rigoroso approfondimento istruttorio e si è concluso con la formulazione di un giudizio coerente, logico e ragionevole.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2004, proposto da:

SAN GIORGIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelica Buccelli e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

 

contro

COMUNE di CHIVASSO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Giardini e Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Umberto Giardini in Torino, via Grassi, 9;

 

nei confronti di

MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Paolo Poggi e Luca Verrienti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Ottavio Revel, 19;

 

per l'annullamento

della determinazione n. 154 del 30.3.2004, trasmessa alla ricorrente con nota 21.4.2004 prot. 9839, pervenuta in data 23.4.2004 avente ad oggetto l'aggiudicazione in capo alla Maggioli Tributi S.p.A., della gara di appalto per l'affidamento del "servizio di accertamento, riscossione e liquidazione imposte varie";

nonché per l'annullamento

del verbale della Commissione Tecnica nominata per la valutazione delle offerte del 26.3.2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chivasso e di Maggioli Tributi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori avv.ti Picco, su delega dell'avv. Scaparone, per la parte ricorrente e l’avv. Sanvido per il Comune di Chivasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con determinazione n. 711 del 19.12.2002, il Comune di Chivasso ha bandito una gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento di imposte e diritti vari, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo a base d’asta è stato determinato in € 120.267,00 di aggio annui, corrispondente al 24 % dell’incasso presunto annuo dell’appalto.

Alla gara sono state ammesse tre concorrenti: AIPA spa, Publiconsult spa e Maggioli Tributi spa, quest’ultima concessionaria uscente del servizio.

In esito all’esame delle offerte tecniche ed economiche, il punteggio complessivo attribuito a ciascuna concorrente è risultato il seguente:

Maggioli Tributi spa punti 95,233

Publiconsult punti 72,071

AIPA spa Punti 72,01.

L’offerta Maggioli è stata quindi sottoposta a verifica di anomalia: acquisite le giustificazioni della concorrente nonché ulteriori precisazioni, la commissione di gara ha ritenuto la serietà e l’affidabilità dell’offerta, concludendo nel senso che la stessa consente “al concessionario uscente di garantire uno standard di servizi confacente alla necessità dell’Amministrazione”.

Le conclusioni della commissione sono state recepite nella determinazione n. 154 del 30.03.2004 con la quale la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Maggioli Tributi spa.

2. Con ricorso notificato il 22.06.2004 e depositato il 06.07.2004, la società San Giorgio spa (già Publiconsult spa), seconda classificata, ha impugnato la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva e ne ha invocato l’annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale ha censurato, in particolare, il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria svolto dalla stazione appaltante, denunciando vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità.

La ricorrente ha premesso di non conoscere i contenuti dell’offerta risultata aggiudicataria, e neppure le giustificazioni presentate dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia. Tuttavia, già dal verbale di aggiudicazione del 26 marzo 2004 emergerebbero, a suo dire, “macroscopici vizi di illogicità e difetto di istruttoria” commessi dalla stazione appaltante nel sub procedimento di verifica dell’anomalia. In particolare, nessuna delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria sarebbe idonea a rendere ragione dei costi e dei ricavi considerati nella formulazione dell’offerta. L’istruttoria sarebbe stata condotta dall’amministrazione in maniera superficiale.

3. Si sono costituiti, con atti separati, il Comune di Chivasso e la controinteressata Maggioli Tributi spa, i quali hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi dedotti; in subordine, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza invocandone il rigetto.

4. In prossimità dell’udienza di merito del 04.06.2010, la difesa del Comune di Chivasso ha depositato una memoria.

5. Con ordinanza n. 50/10 del 14.06.2010, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ottemperati dalla ricorrente il 30.06.2010.

6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2010, sentiti l’avv. Picco per la parte ricorrente (la quale ha prodotto visura camerale storica della società Tributi Italia s.p.a.) e l’avv. Sanvido per il Comune resistente (la quale ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Roma, sez. fallimentare, n. 312 del 27.07.2010), il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

 

DIRITTO

1. Va premesso che in corso di causa la società ricorrente, sotto la nuova denominazione di Tributi Italia s.p.a., è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, giusta decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.06.2010. Inoltre, con sentenza del Tribunale di Roma, sezione fallimentare n. 312 del 27.07.2010, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della medesima società.

Tali circostanze, peraltro, non sono idonee a determinare l’interruzione del presente processo.

Infatti, lo stato di amministrazione straordinaria in cui versa una grande impresa commerciale insolvente, costituendo una procedura concorsuale con finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell’attività imprenditoriale, non è assimilabile ad una delle ipotesi tipiche che, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. (richiamato indirettamente dall’art. 79, comma 2 del codice del processo amministrativo) determinano l’interruzione del processo (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6242; TAR Toscana Firenze, sez. I, 21 giugno 2010, n. 2017). Anche la nozione di stato di insolvenza, nella procedura di amministrazione straordinaria, non corrisponde alla definizione tradizionale, rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, di incapacità funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare regolarmente con mezzi normali le proprie obbligazioni, sostanziandosi invece in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo e il salvataggio dell'impresa nel mercato.

Non ricorrendo una causa di interruzione del processo, la causa può essere definita nel merito.

2. E’ oggetto di impugnazione il provvedimento con cui il Comune di Chivasso ha aggiudicato in via definitiva alla società Maggioli Tributi s.p.a. la gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione e accertamento di imposte e diritti vari.

La ricorrente, seconda classificata, censura in particolare il suboprocedimento di verifica dell’anomalia condotto dalla stazione appaltante sull’offerta vincitrice. Tale verifica, secondo la ricorrente, sarebbe stata svolta in maniera superficiale e risulterebbe affetta da vizi di macroscopica illogicità.

Ritiene il collegio che si possa prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese dell’amministrazione e della controinteressata, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

Va osservato che nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici la verifica dell'anomalia dell'offerta è espressione di una potestà tecnico - discrezionale dell'Autorità amministrativa, non sindacabile in sede di legittimità se non inficiata da profili di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero errore di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 29 gennaio 2009, n. 497; Consiglio Stato, sez. V, 20 settembre 2005, n. 4856; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 05 marzo 2010, n. 104; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2554).

Inoltre, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, e lo stesso art. 88 comma 7 del Codice dei Contratti, nella parte in cui prevede che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile, va inteso nel senso che la valutazione dell'Amministrazione deve verificare l'affidabilità globale dell'offerta e l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante.

Nella fattispecie in esame, la documentazione versata in atti evidenzia lo svolgimento, da parte della stazione appaltante, di un’istruttoria completa e approfondita sulla congruità delle singole voci dell'offerta aggiudicataria: un’istruttoria che si è articolata in due successive richieste di chiarimenti e di precisazioni rivolte alla società controinteressata, nell’acquisizione e nell’esame delle giustificazioni di quest’ultima, nella predisposizione di una tabella di sintesi dei risultati conseguiti (allegata al provvedimento di aggiudicazione) e in una valutazione conclusiva e “globale” circa la serietà e l’attendibilità dell’offerta esaminata, ritenuta dalla stazione appaltante “ancora più favorevole” di quanto previsto dalla stessa offerente. Gli esiti di tale verifica sono stati, poi, esplicitati nell’atto impugnato attraverso una motivazione articolata e diffusa.

Per contro, nessuna delle censure proposte dalla ricorrente configura vizi di macroscopica illogicità delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante. In particolare:

- la circostanza che anche le altre concorrenti, e non solo la società aggiudicataria, fossero in grado di realizzare economie di scala, potrebbe al più rilevare nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche (nel senso di non giustificare, sotto tale specifico profilo, eventuali disparità di trattamento tra le concorrenti), ma non rende di per sé “inattendibile” o “poco seria” l’offerta aggiudicataria, tanto meno in modo macroscopico;

- non è vero che l’ipotizzato “aumento medio annuo del 9,63% delle riscossioni” non sia stato giustificato “sulla base dell’andamento degli anni precedenti”: l’esame delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria dimostra esattamente il contrario, laddove si afferma che la previsione è stata fatta addirittura “per difetto”, facendo riferimento alla sola gestione dell’anno 2000 riferita al solo Comune di Chivasso, senza considerare l’aumento del 31,78% realizzato nell’ultimo quadriennio;

- non è dato comprendere per quale motivo l’aver imputato “a ricavo” anche i maggiori ricavi effettuati dall’aggiudicataria nel primo trimestre 2004 costituirebbe un sintomo di inattendibilità dell’offerta;

- infine, quanto ai costi i costi relativi al personale, osserva il collegio che essi sono stati oggetto di un supplemento di indagine da parte dell’amministrazione, sono stati giustificati in modo analitico dall’aggiudicataria, esaminati puntualmente dalla stazione appaltante ed esposti conclusivamente nella tabella allegata al provvedimento impugnato, sulla quale nessuna censura è stata proposta dalla ricorrente.

Alla stregua di tali considerazioni, il collegio ritiene che le censure proposte dalla ricorrente non abbiano evidenziato, nell’ambito del suboprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria, vizi di manifesta illogicità, di travisamento del fatto o di insufficiente istruttoria.

Al contrario, il procedimento in esame è stato condotto con rigoroso approfondimento istruttorio e si è concluso con la formulazione di un giudizio coerente, logico e ragionevole.

Il ricorso va quindi respinto perché infondato.

Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi in considerazione della natura delle questioni trattate e della qualità delle parti.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2010

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