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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 2/11/2010 n. 4316
Il sindaco con ordinanza può assicurare la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'affidamento di questo al precedente affidatario ma deve rivalutare il corrispettivo economico fissato con il precedente contratto.


E' illegittima l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 38 c. 2 l. 8 giugno 1990 n. 142, con cui il sindaco assicura la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'affidamento di questo al precedente affidatario, nella parte in cui mantiene il corrispettivo economico fissato col precedente contratto, dovendo in ogni caso essere rispettata l'esigenza di arrecare il minor sacrificio possibile al privato destinatario dell'ordinanza e quindi di non imporre corrispettivi raccordati a valori risalenti nel tempo e senza verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso.

Materia: ambiente / rifiuti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Meridiana Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Azzaro e Monica Giunta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, piazza Iolanda, 1;

 

contro

il Comune di Rosolini in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Giacomo Leopardi, 126;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

 

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza sindacale n. 200 del 31.12.2008, notificata in pari data, con la quale il Sindaco ha ordinato alla Meridiana S.r.l. di continuare il servizio di raccolta e trasporto RSU fino al nuovo affidamento;

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 9.3.2009:

della determina n. 22 del 27.1.2009 a firma del responsabile del servizio dell'ufficio ecologia ed ambiente del comune di Rosolini;

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 7.4.2009:

della determina n. 115 del 3.3.2009, notificata a mezzo fax il 12.3.2009;

- quanto al ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2009:

della determina n. 144/09 di revoca della determina n. 115/09, nonché della determina n.202/2009

 

e per l'accertamento e la condanna

al risarcimento del danno conseguente all'illegittima imposizione dell'obbligo di espletare il servizio.

quanto all’atto notificato il 25.06.2009, depositato il 20.07.2009, per la concessione, in via cautelare, di una provvisionale sulle somme spettanti alla ricorrente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rosolini in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero dell'Interno;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. poiché analoga questione è stata trattata e decisa dal TAR Lazio, sez. II, con sent.n. 8173 del 6 ottobre 2001, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6624/2002 (secondo cui è illegittima l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 38 comma 2 L. 8 giugno 1990 n. 142 con cui il Sindaco assicura la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'affidamento di questo al precedente affidatario, nella parte in cui mantiene il corrispettivo economico fissato col precedente contratto, dovendo in ogni caso essere rispettata l'esigenza di arrecare il minor sacrificio possibile al privato destinatario dell'ordinanza e quindi di non imporre corrispettivi raccordati a valori risalenti nel tempo e senza verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso);

 

Ritenuto, per il resto che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, sussistevano nel caso in esame i presupposti per l’emanazione del provvedimento contingibile e urgente n. 200/08 (impugnato con il ricorso principale) e ciò al fine di ovviare all’emergenza rifiuti;

 

- che l'efficacia di detto provvedimento è stata legittimamente prorogata mediante l’emanazione di determine dirigenziali contenenti gli impegni di spesa relativi (determine impugnate con i successivi ricorsi per motivi aggiunti), fino alla data di consegna del servizio alla ditta che si è resa aggiudicataria (il 4 giugno 2009) del servizio in argomento. E ciò nella considerazione che, malgrado il Comune non si sia attivato tempestivamente per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, tuttavia la situazione eccezionale che si era venuta a determinare era corrispondente ad un dato obiettivo consistente nella situazione di pericolo ambientale e per la salute pubblica non fronteggiabile adeguatamente con misure ordinarie, anche in considerazione dei tempi non brevi correlati all’espletamento di una gara ad evidenza pubblica;

 

Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono fondati nella parte in cui si protesta la illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui di è imposta al ricorrente la prosecuzione del servizio allo stesso affidato alle stesse condizioni del contratto stipulato col Comune fin dall’ottobre 2007 ed a sua volta già eccezionalmente prorogato fino al 31 gennaio 2008;

 

Rilevato infatti che la determina n. 200/08, come ripetutamente prorogata nell’efficacia fino alla data del 4 giugno 2009, conferma la remunerazione ai prezzi concordati con l’originario contratto, senza approfondire l’analisi di possibili variazione degli stessi dando luogo ad una prestazione imposta, in contrasto con i principi desumibili dall’art. 23 della Costituzione, nel momento in cui viene definito il corrispettivo di una prestazione economica in un valore non più corrispondente ai valori attuali di mercato;

 

Ritenuto infine che i provvedimenti impugnati si presentano illegittimi nella parte in cui si è inciso, fuori da ogni criterio di sinallagmaticità e senza adeguati apprezzamenti istruttori, nella sfera economica di parte ricorrente (e ciò a prescindere dall’esame delle ulteriori censure contenute nei ricorsi all’esame e dei profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento n. 115/09, successivamente revocato);

 

- che, essendo fondate le istanze risarcitorie avanzate con i ricorsi all’esame, va ordinato al Comune di Rosolini di risarcire alla parte ricorrente i danni scaturenti dalla prosecuzione del servizio, come prorogato con la delibera 200/08, a partire dal primo gennaio 2009 e fino alla data di cessazione (coincidente con la consegna del servizio stesso alla ditta che frattanto si è resa aggiudicataria, intervenuta in data 4 giugno 2009), nella misura, in mancanza di elementi atti a comprovare l’entità di un maggior danno, corrispondente alla rivalutazione dell’originario compenso in base agli indici ISTAT, con riferimento all’adozione della prima delle ordinanze impugnate (n. 200/08), con rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi a partire dalla data di cessazione del servizio in regime di proroga e fino al soddisfo, facendo propri i criteri risarcitori elaborati dal TAR Lazio e confermati dal Consiglio di Stato con le sentenze prima richiamate, alle quali espressamente si rinvia;

 

- che d'altronde lo stesso Comune resistente, premessa la perdurante mancata attuazione della previsione dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006, sembra voler ammettere nella specie (giusta memoria depositata il 21.4.2009, pag. 9), la revisione dei prezzi de quibus sulla base degli ordinari indici ISTAT;

 

Ritenuto infine che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e quindi essere poste a carico del Comune intimato nella misura che si liquida in dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi ad esso aggiunti, li accoglie parzialmente e per effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Rosolini al risarcimento del danno nei confronti della società “meridiana s.r.l.” nei limiti ed entità stabiliti in motivazione.

Spese a carico del comune di Rosolini nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Alba Paola Puliatti, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2010

 

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