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TAR Friuli Venezia Giulia, 11/11/2010 n. 751
Sull'inapplicabilità della disciplina di cui al d.p.c.m. n. 117/99, richiamata dall'art. 83, c. 5, del d. lgs. n. 163/06, alla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti da raccolta differenziata sul territorio .

Nelle gare governate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i metodi di attribuzione del punteggio possono essere i più disparati.

Alla gara avente ad oggetto "affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti da raccolta differenziata sul territorio della Provincia" non è direttamente applicabile la disciplina di cui al d.p.c.m. n. 117 del 1999, richiamata dall'art. 83, quinto comma, del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto il decreto è riferibile ai soli appalti di pulizia degli edifici ed il richiamo operato dal Codice dei contratti pubblici è finalizzato esclusivamente a fornire un indirizzo operativo in sede di disciplina dell'emanando regolamento, non già a generalizzarne l'ambito di efficacia.

Nelle gare governate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - in mancanza di parametri rigidi ed ineludibili - i metodi di attribuzione del punteggio possono essere i più disparati - da quelli proporzionali a quelli progressivi, secondo differenti curve di progressività - e sono suscettibili - de plano - a condurre a risultati affatto diversi tra di loro: sempreché - come accaduto nella specie - venga assicurato, in relazione al tipo di gara, un equilibrato rapporto tra offerta economica ed offerta tecnica, evitando, in particolare, di assegnare un peso determinante a quest'ultima, mediante una compressione assolutamente sproporzionata ed illogica del punteggio per il ribasso percentuale.

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2010, proposto da:

Sager S.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda con Idealservice Soc. Coop., De Vizia Trasnfer S.p.A., Calcina Iniziative Ambientali S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Paviotti, Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

 

contro

Iris - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lilli, Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Filzi 8;

 

nei confronti di

Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.;

 

per l'annullamento

-del punto 5.1 del Disciplinare di gara, in particolare della formula matematica per l'attribuzione del punteggio alla componente economica dell'offerta;

-del provvedimento - adottato con delibera del Consiglio Comunale di Amministrazione Iris dd. 13.9.2010, comunicato con nota prot. n. 14255 dd. 17.9.2010, ricevuta da Sager il 20.9.2010- di aggiudicazione definitiva alla società Sangalli G. C. srl dell'appalto per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata sul territorio dei 24 Comuni della provincia di Gorizia;

-in subordine del bando di gara per l'illegittimità dell'indizione stessa della gara in contrasto con il dettato dell'art. 23 bis, comma 8, lett. e) del D.L. 112/2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iris - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Boifava, Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 503/10 la società Sager s.r.l. ha chiesto l’annullamento:

“ del punto 5.1 del disciplinare di gara avente ad oggetto “Affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti da raccolta differenziata sul territorio della Provincia di Gorizia”, e, in particolare, della formula matematica per l’attribuzione dei punteggi della componente economica dell’offerta;

2) del provvedimento – adottato con delibera del consiglio di Amministrazione della società IRIS s.p.a. di data 13 settembre 2010, di aggiudicazione definitiva alla società Sangalli Giancarlo & c. S.r.l. dell’affidamento dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti da raccolta differenziata sul territorio della Provincia di Gorizia;

3) in subordine del bando di gara e dell’intera lex specialis per contrasto con il dettato dell’art. 23 bis, comma 8, del D.l. n. 112/08.

Occorre premettere che con bando di gara del 6 ottobre 2009 la società IRIS s.p.a. indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sul territorio della Provincia di Gorizia, per la durata di 24 mesi, con un importo a base d’asta di € 6.129.215,43 (oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il bando di gara e il relativo disciplinare di gara indicavano quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri:

Offerta tecnico qualitativa: Ponderazione:50

Offerta economica: ponderazione: 45

Elenco automezzi: ponderazione: 5.

In particolare, il punto 5.1 del disciplinare di gara, oggetto del presente ricorso, così disponeva: “Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore secondo le seguenti formule:

P(a) = C(a) + D(a) + E(a)

dove:

P(a) = punteggio complessivo dell’offerta (a)

C(a) = punteggio dell’Offerta tecnico qualitativa dell’offerta (a)

D(a) = punteggio dell’Elenco automezzi dell’offerta (a)

E(a) = punteggio dell’Offerta economica dell’offerta (a)”.

A sua volta, il disciplinare di gara stabiliva che ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo all’Offerta economica si sarebbe applicato il seguente calcolo:

E(a) = 45 * e(a)

Al punteggio massimo (45 punti) sarà quindi applicato il coefficiente determinato come segue, con riferimento al ribasso percentuale sul prezzo a base di gara:

- è attribuito coefficiente zero all’offerta minima possibile (ribasso dello 0,01 %)

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per IRIS = ribasso percentuale massimo Rmax)

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, applicando la seguente formula:

e(a) = Ra / Rmax

dove

e(a) = coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno

Ra = ribasso percentuale dell’offerta (a) in esame

Rmax = massimo ribasso offerto (più vantaggioso per IRIS).

L’attribuzione dei punteggi, secondo le formule dianzi evidenziate, determinava la seguente graduatoria: 1° Sangalli punti 82,563; 2° Sager punti 68,151; 3° Aimeri punti 67,178.

La società Iris approvava il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla impresa prima classificata in data 13 settembre 2010.

Avverso questo provvedimento la società Sager ha proposto ricorso deducendo quattro mezzi.

L’impresa Sangalli ha depositato ricorso incidentale il 21.10.2010.

Si sono costituiti in giudizio la società IRIS s.p.a. e la controinteressata Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.

Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella camera di consiglio del 27.10. 2010.

I primo motivo è così rubricato:

“Violazione di legge: punto 5.1 del disciplinare di gara; illegittimità della formula matematica prevista per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica per suo contrasto antitetico con quella di cui al D.P.C.M. 117/99 e conseguente illegittimità della graduatoria”.

La società ricorrente sostiene che la formula matematica adottata nel disciplinare di gara dalla società IRIS sarebbe in dissonanza con la formula di cui all’allegato A del d.p.c.m. 117/99, posto che il comma 5 dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 stabilisce che l’emanando regolamento di attuazione del codice utilizza come parametro per la determinazione delle metodologie di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi il contenuto del suindicato d.p.c.m.: eppertanto, la formula matematica per l’attribuzione del punteggio economico utilizzata da IRIS nel caso di specie sarebbe illegittima perché contrastante con quella dell’allegato A del d.p.c.m. 117/99.

La tesi non è condivisibile.

Il Collegio osserva, in modo tranciante, che alla gara de qua non è direttamente applicabile la disciplina di cui al d.p.c.m. n. 117 del 1999, richiamata dall’art. 83, quinto comma, del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto il decreto è riferibile ai soli appalti di pulizia degli edifici ed il richiamo operato dal Codice dei contratti pubblici è finalizzato esclusivamente a fornire un indirizzo operativo in sede di disciplina dell’emanando regolamento, non già a generalizzarne l’ambito di efficacia.

Neppure il secondo mezzo è fondato.

Esso è così compendiato:

“Eccesso di potere: punto 5.1 del Disciplinare di gara; illogicità ed abnormità della formula di calcolo utilizzata da IRIS per l’assegnazione del punteggio economico, in un’aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sviamento”.

A giudizio della deducente, ammesso che la società IRIS si fosse potuta discostare dalla previsione del decreto n. 117/99, la formula adottata sarebbe comunque illegittima, in quanto confliggerebbe con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza: alterando essa i rapporti interni dei punteggi assegnabili alle singole componenti dell’offerta e trasformando – di fatto - il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quello del massimo ribasso.

Il Collegio rileva che nelle gare governate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – in mancanza di parametri rigidi ed ineludibili - i metodi di attribuzione del punteggio possono essere i più disparati – da quelli proporzionali a quelli progressivi, secondo differenti curve di progressività - e sono suscettibili – de plano – a condurre a risultati affatto diversi tra di loro: sempreché – come accaduto nella specie – venga assicurato, in relazione al tipo di gara, un equilibrato rapporto tra offerta economica ed offerta tecnica, evitando, in particolare, di assegnare un peso determinante a quest’ultima, mediante una compressione assolutamente sproporzionata ed illogica del punteggio per il ribasso percentuale.

Va soggiunto che il criterio concretamente utilizzato dalla Stazione appaltante per l’offerta economica e per l’offerta tecnico qualitativa è quello espressamente previsto dall’allegato B del D.P.R. n. 554 del 1999 (criterio dell’interpolazione lineare).

Trasponendo i suindicati principi al caso in esame, è a dire che la società aggiudicataria ha offerto un ribasso del 12,20%, che equivale ad un prezzo annuo pari a € 5.381.451,15; la ricorrente ha offerto un ribasso del 5,40%, che equivale ad un prezzo annuo pari a € 5.798.237,80.

Trattasi di un marcato differenziale tra i due ribassi percentuali, posto che, avuto riguardo al prezzo complessivo, commisurato all’importo a base d’asta pari a € 24.530.541,72 per la durata di 48 mesi (24 + 24), l’offerta economica della società aggiudicataria determina un risparmio per l’Amministrazione di € 2.992.726,09, mentre l’offerta economica della società ricorrente avrebbe comportato un risparmio assai inferiore, pari a € 1.324.649,25.

Questo differenziale – ritiene il Collegio – è sufficiente a giustificare pienamente la scelta dell’Autorità procedente, che ha attribuito alla società Sangalli un punteggio più che doppio in relazione alla componente economica (45 punti vs. 19,918 punti), in presenza di un risparmio più che doppio sul corrispettivo a base d’asta (€ 2.992.726,09 vs. € 1.324.649,25).

Di qui l’inconsistenza dei rilievi attorei.

Quanto alla presunta illegittimità del parametro costituito dal ribasso (che è una delle formule adottate dal regolamento di attuazione del codice dei contratti in corso di pubblicazione, per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo nelle gare per l’affidamento delle forniture e dei servizi), è d’uopo osservare che per rispettare il principio dell’interpolazione lineare, come stabilito dalla normativa di settore espressamente richiamata nel bando di gara e per assicurare, quindi, l’attribuzione del coefficiente 0 all’ipotetica offerta pari all’importo a base di gara e l’attribuzione del coefficiente 1 alla migliore offerta e valori interpolati linearmente con tali dati per le altre offerte, i valori delle offerte da prendere in considerazione e da raffrontare debbono essere quelli del ribasso percentuale del concorrente migliore e quelli di ogni altro concorrente, e non già le cifre assolute del prezzo derivanti dai ribassi proposti (cfr. Cons. St., V, 9 marzo 2009, n. 368 e Parere A.V.C.P. 9 settembre 2010, n. 151).

Il terzo ed i quarto mezzo sono così rubricati:

“Violazione dell’art. 23 bis, comma 8, lett. e), d.l. 112/08; illegittimità del bando di gara e dell’intera lex specialis e della delibera di aggiudicazione definitiva a conferire dopo il 31 dicembre 2010 il servizio posto a base di gara”.

La ricorrente chiede in via subordinata l’annullamento dell’intera procedura e della delibera di aggiudicazione definitiva nei confronti della società Sangalli, sul rilievo che la società IRIS, secondo quanto previsto dall’art. 23 bis, comma 8, lett. e), del d.l. n.112/08, non sarebbe più legittimata a conferire dopo il 31 dicembre 2010 il servizio posto a base di gara; in particolare, la presenza di soci privati nel capitale di IRIS renderebbe, a partire dal 1 gennaio del 2011, la società non più legittimata alla gestione in house del servizio di raccolta rifiuti per conto dei 24 comuni soci, rendendo impossibile affidare a terzi lo svolgimento del medesimo servizio: di qui l’illegittimità derivata dell’intera lex specialis e, quindi, della delibera di aggiudicazione definitiva.

Le doglianze si appalesano inammissibili.

Ed invero – in disparte il fatto che l’oggetto del presente giudizio non può estendersi alla legittimità dell’affidamento in house della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di IRIS per conto dei 24 comuni soci oltre il 31 dicembre 2010 - non è ravvisabile in capo alla ricorrente un interesse concreto, diretto ed attuale, in quanto, ove l’intera procedura e il provvedimento di aggiudicazione fossero annullati dall’accoglimento dei motivi in esame, la ricorrente non ne ricaverebbe alcun vantaggio concreto ed attuale, non potendo né aspirare ad aggiudicarsi la gara, né, tampoco, avrebbe la possibilità di partecipare ad una nuova procedura, proprio perché – a suo dire - IRIS non avrebbe più titolo neanche a bandire una nuova procedura.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Il ricorso incidentale proposto dalla Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. va, conseguentemente, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate nella loro integralità.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

  

L'ESTENSORE

  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2010

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