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TAR Puglia, Lecce, sez. III, 1/12/2010 n. 2768
Sulla legittimità dell'esclusione di un'impresa risultata inadempiente, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara, in ordine agli obblighi contributivi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06.

La regolarità contributiva delle imprese che partecipano a gare pubbliche è requisito indispensabile non solo per la partecipazione, ma soprattutto ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, sicché l'impresa è tenuta ad essere in regola con gli obblighi contributivi dall'istanza di partecipazione e per tutto il periodo di esecuzione del contratto, essendo siffatta regolarità sicuro indice della correttezza dell'impresa nei rapporti con le maestranze. Inoltre, è irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, pur se ricondotto, retroattivamente, al momento della scadenza del termine di pagamento, posto che ciò gioverebbe soltanto nell'ambito delle reciproche relazioni sottostanti al rapporto obbligatorio, e non già nei confronti della stazione appaltante, in relazione alla quale rileva, per contro, soltanto l'esigenza di un puntuale rispetto degli obblighi incombenti sull'appaltatore, per effetto di parametri normativi e/o contrattuali espressione di affidabilità dell'impresa. Ne consegue che, è legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un'impresa risultata inadempiente nei confronti degli obblighi contributivi ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n.163/06, a seguito di verifica effettuata successivamente all'aggiudicazione provvisoria della gara. Peraltro, il bando di gara imponeva alla P.A. di non considerare rilevanti eventuali regolarizzazioni successive del DURC.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2010, proposto da:

Spa San Marco Industria Costruzioni Meccaniche, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

 

contro

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Giovanna Capoccia, con domicilio eletto in Lecce presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale;

 

per l'annullamento

- della nota 10 settembre 2010 n. 72605 del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Lecce;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui l'eventuale aggiudicazione in favore della controinteressata ed il contratto con l'aggiudicataria, ove stipulato;

nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica, con l'attribuzione del servizio in questione, e/o per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Tolomeo, Capoccia;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

1. - La ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dalla Provincia di Lecce per l’esecuzione dei lavori di “adeguamento del collegamento Lecce-Porto Cesareo attraverso le SS.PP. n.7, 21, e 119”, non risultando la San Marco SPA, mandataria dell’ATI S&G Costruzioni srl - San Marco spa Industria Costruzioni Meccaniche, in regola con il D.U.R.C.

2. - A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione della lexspecialis di gara e dell’art. 38 d.lgs. n.163/2006.

- Eccesso di potere per falsità del presupposto e sviamento.

3. - Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.

La ricorrente era risultata aggiudicataria provvisoria della gara in questione, essendo l’offerta dalla stessa proposta la prima non anomala.

Tuttavia la P.A., a seguito di accertamenti espletati dal Servizio Gare ed Appalti dell’Ente, rilevava che l’Impresa San Marco spa, mandataria dell’ATI citata, non era in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dai due DURC CIP n.20090764961176 rilasciati dall’INPS di Chieti in data 15 gennaio 2010 e 12 agosto 2010 e conseguentemente ne disponeva, si sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006, l’esclusione.

La legittimità della esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti della ricorrente trova la sua giustificazione nelle disposizioni della lex specialis ove, nel bando di gara al punto sub 8) si disponeva che “relativamente all’aggiudicatario ed al soggetto secondo classificato, questa Provincia provvederà a richiedere direttamente l’emissione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva alla data di effettuazione della presente gara. Non sarà valida la certificazione DURC che eventualmente riportasse l’attestazione della regolarizzazione avvenuta successivamente alla predetta data”.

Invero, dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) del 12 agosto 2010, acquisito dall’Amministrazione provinciale in data 19 agosto 2010, risulta effettivamente che la San Marco spa non era in regola con il versamento dei contributi al 15 dicembre 2009.

Appare pertanto evidente che, nella fattispecie, l’Amministrazione ha fatto corretta e fedele applicazione di una norma della lex specialis (peraltro non impugnata) dalla quale la stessa non avrebbe potuto discostarsi pena la violazione di norme fondamentali in materia di gara, quali il rispetto delle regole precostituite e della par condicio dei partecipanti.

Da ciò deriva la assoluta non pertinenza delle censure espresse dalla ricorrente a dire della quale la P.A. avrebbe dovuto compiere la cosiddetta “verifica di gravità” della irregolarità riscontrata atteso che tale verifica non risultava affatto prevista dal bando di gara, dato che quest’ultimo ha ritenuto la rilevanza della mera irregolarità del DURC e la conseguente irrilevanza della eventuale regolarizzazione postuma avvenuta.

Difatti, la mancata impugnativa del bando, nella parte in cui questo preclude, sia la regolarizzazione postuma, sia qualsivoglia verifica circa la gravità della irregolarità, rende irrilevanti le censure espresse dalla ricorrente a tal proposito, dato che la P.A. non poteva discostasi dalle chiare e tassative disposizioni della lex specialis.

Peraltro, la regolarità contributiva delle imprese che partecipano a gare pubbliche è requisito indispensabile non solo per la partecipazione ma soprattutto per la stipulazione del contratto d'appalto, sicché l'impresa è tenuta ad essere in regola con gli obblighi contributivi dall'istanza di partecipazione alla gara e per tutto il periodo di esecuzione del contratto, essendo siffatta regolarità sicuro indice della correttezza dell'impresa nei rapporti con le maestranze.

Ciò risulta conforme al consolidato principio secondo il quale l'impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288), con l'ovvia conseguenza che l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l'impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.

Inoltre, e sempre in forza di ciò, viene ragionevolmente a porsi come del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, posto che ciò gioverebbe soltanto nell'ambito delle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non già nei confronti dell'Amministrazione appaltante, nei confronti della quale rileva - per contro - soltanto l'esigenza di un puntuale rispetto degli obblighi incombenti sull'appaltatore per effetto di parametri normativi e/o contrattuali che si configurano quale espressione di affidabilità dell'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, dec. 288 del 2006 cit.).

Nella specie, peraltro, il bando di gara imponeva alla P.A. di non considerare rilevanti eventuali regolarizzazioni successive del DURC.

4. - Per le considerazioni che precedono il provvedimento impugnato non merita le censure rassegnate nel ricorso.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2010

 

 

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