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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1/12/2010 n. 26527
Non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento nell'ipotesi di emissione di informativa interdittiva.

Sulla portata della norma introduttiva dell'informativa prefettizia, in riferimento alla tutela anticipata nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di cogliere l'affidabilità dell'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico. In particolare: sul potere discrezionale del Prefetto in ordine all'accertamento dell'infiltrazione mafiosa.



Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di procedure per l'affidamento di appalti pubblici, non si ravvisa la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento nell'ipotesi di emissione dell'informativa interdittiva e delle conseguenti delibere incidenti sul rapporto concessorio e/o contrattuale, in quanto trattasi di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'istituto dell'informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/94 e 10 del D.P.R. n. 252/98, è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso; non occorre la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte del concorrente da parte di soggetti mafiosi; è, invero, sufficiente il "tentativo di infiltrazione"; tale scelta è coerente con le caratteristiche del fenomeno mafioso, il quale non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendosi arrestare alla soglia dell'intimidazione; la formulazione generica del tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante ai fini del diritto, comporta l'attribuzione, in capo al Prefetto, di un ampio margine discrezionale in sede di accertamento; ne consegue che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo nell'ipotesi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Tuttavia, al fine di salvaguardare i principi di legalità e certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo invece l'individuazione di circostanze sintomatiche di concreti collegamenti con la criminalità organizzata.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ITALPROGET S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16;

 

contro

- MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

- PROVINCIA DI CASERTA e STAZIONE APPALTANTE UNICA DELLA PROVINCIA DI CASERTA, non costituite in giudizio;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

a) della nota della Provincia di Caserta prot. n. 36606 del 29 marzo 2010, recante la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto inerente ai lavori di manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei Ponti Della Valle – tratto San Marco Evangelista al confine con la Provincia di Napoli;

b) della nota della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente, delle cause interdittive di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998;

c) del provvedimento interdittivo, adottato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, emesso dalla Prefettura di Caserta e/o dalla Stazione Appaltante Unica nei confronti della società ricorrente a seguito della riunione del 22 marzo 2010;

d) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale comunque lesivo, compresi per quanto occorra: 1) la convenzione istitutiva della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta, nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la revoca automatica delle aggiudicazioni già decise a favore di ditte in relazione alle quali non si conoscono i contenuti dei provvedimenti interdittivi antimafia, nonché nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la revoca automatica delle aggiudicazioni già decise a favore di ditte in relazione alle quali non si conoscono i contenuti delle informative antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge n. 629/1982; 2) il provvedimento con cui la Provincia di Caserta ha determinato l’aggiudicazione dei lavori in favore di altra impresa;

 

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

e) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente, dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

f) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 22 marzo 2010;

g) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale comunque lesivo, compresi, se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente: 1) la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12B.16/ANT/AREA 1^ del 18 giugno 2010, recante la trasmissione degli atti richiesti con ordinanza istruttoria di questo Tribunale; 2) la nota della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente, delle cause interdittive di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998; 3) la nota del Comune di Maiori prot. n. 9342 del 30 giugno 2009, recante la richiesta alla Prefettura di Caserta di informazioni antimafia sul conto della società ricorrente; 4) le note della Questura di Caserta n. 822389/ANT/B.N. del 18 gennaio 2010, CAT.Q2/2/ANT./B.N. del 10 aprile 2008 e CAT.Q/2/2/ANT./B.N. del 7 agosto 2009; 5) la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1044/12B.16/ANT/AREA 1^ del 3 giugno 2009; 6) la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 1625/PL.AGG. del 26 maggio 2009 e della precedente del 16 ottobre 2008, recanti la richiesta alla Prefettura di Caserta di informazioni antimafia sul conto della Eurocostruzioni 2003 S.r.l.; 7) la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1044/12B.16/ANT/AREA 1^ del 25 maggio 2009, recante la richiesta alle forze di polizia di fornire ulteriori eventuali elementi di valutazione in ordine alla posizione antimafia della Eurocostruzioni 2003 S.r.l.; 8) le note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0261688/1-4 di prot. “P” del 20 febbraio 2010 e n. 0261688/1-5 di prot. “P” del 5 marzo 2010; 9) la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Caserta prot. n. 0158186/10 del 19 marzo 2010; 10) la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Napoli prot. n. 0157557/10 del 19 marzo 2010; 11) la nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/I/H7 di prot. 2206 del 7 marzo 2010; 12) la segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno in data 29 marzo 2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società ricorrente, aggiudicataria da parte della Provincia di Caserta dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei Ponti Della Valle – tratto San Marco Evangelista al confine con la Provincia di Napoli, espone di essere stata colpita dalla nota del predetto ente prot. n. 36606 del 29 marzo 2010, recante la revoca dell’aggiudicazione, a cagione dell’emissione da parte della Stazione Appaltante Unica (S.A.U.) della Provincia di Caserta di informativa prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010, in cui si evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Le suddette controindicazioni venivano dopo poco tempo recepite nell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 marzo 2010.

Avverso tali provvedimenti e gli atti della relativa istruttoria (tutti in epigrafe individuati), oltre che avverso il provvedimento provinciale di nuova aggiudicazione dei lavori in favore di altra impresa, insorge la ricorrente, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, deducendo vizi attinenti all’incompetenza, alla violazione degli artt. 2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione, della normativa in tema di informazioni antimafia e di condizionamento mafioso degli enti locali, della legge sul procedimento amministrativo e del bando di gara, all’eccesso di potere sotto svariati profili nonché all’illegittimità derivata.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Caserta, costituitisi in giudizio, concludono nella propria memoria difensiva per il rigetto del ricorso.

Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.

Il ricorso, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 6 ottobre 2010.

 

DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, la società ricorrente intende contestare la legittimità delle informative interdittive emesse nei suoi confronti e degli atti della corrispondente istruttoria procedimentale, nonché dei conseguenti provvedimenti della Provincia di Caserta con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei Ponti Della Valle ed è stata determinata la riaggiudicazione in favore di altra impresa. Più in particolare, la decisione dell’amministrazione provinciale di revocare l’aggiudicazione dell’appalto trae linfa dagli esiti sfavorevoli dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 marzo 2010, di recepimento del contenuto della precedente informativa della S.A.U. prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010.

2. Il Collegio premette che è inammissibile l’impugnativa di tale ultima informativa (unitamente alla censura di incompetenza rivolta nei suoi confronti) per evidente carenza di interesse, poiché la stessa è stata superata, perdendo definitivamente efficacia e lesività, dalla successiva informativa prefettizia del 29 marzo 2010, che rimane il provvedimento interdittivo effettivamente pregiudizievole per la posizione della ricorrente.

Analogamente, deve esulare dall’odierna cognizione la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12B.16/ANT/AREA 1^ del 18 giugno 2010, con la quale l’autorità prefettizia ha trasmesso gli atti richiesti nell’ordinanza istruttoria di questo giudice, assumendo tale atto una chiara valenza processuale.

2.1 Così circoscritto l’ambito del presente giudizio (e prima di procedere all’esame delle prospettate censure), è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’informativa prefettizia poggia essenzialmente su due gruppi di circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 22 marzo 2010, richiamato in parte motiva):

a) esistenza di cointeressenze tra la società ricorrente e la Eurocostruzioni 2003 S.r.l., avendo quest’ultima concesso in fitto alla prima, per un periodo di sei anni con decorrenza dall’aprile 2009, il proprio ramo d’azienda preposto alle costruzioni. L’amministratore della Eurocostruzioni è stato controllato numerose volte in compagnia di pregiudicati per reati attinenti alle organizzazioni di stampo camorristico ed è nipote dell’amministratore unico della società ricorrente;

b) a carico dell’amministratore unico e del responsabile tecnico della società ricorrente sono emerse frequentazioni con personaggi gravati da precedenti di polizia per reati rilevanti ai fini antimafia.

3. Ciò premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso gli atti impugnati, evidenziando che la ricorrente stigmatizza tra le prime anomalie la carenza di istruttoria per insussistenza degli indici di condizionamento mafioso, che sarebbero smentiti dalle certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei componenti la compagine sociale, dall’assenza del benché minimo legame economico con esponenti della malavita locale, dall’esperienza professionale acquisita nel settore degli appalti pubblici e dall’assenza di condizioni di disagio economico tali da giustificare l’avvicinamento a settori della criminalità organizzata.

La doglianza non può essere condivisa.

Il Collegio si limita ad osservare che, a termini dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998, le informative antimafia possono ben fondarsi su accertamenti che prescindono dalle notizie di carattere processuale destinate a confluire nelle suddette certificazioni, e che danno conto di situazioni di pericolo infiltrativo poste anche al di sotto del penalmente rilevante, come meglio sarà precisato in seguito.

Con riferimento ai rimanenti elementi invocati dalla ricorrente, è sufficiente notare che la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa non presuppone necessariamente stabili relazioni economiche con malavitosi, essendo sufficienti anche mere frequentazioni e/o situazioni di convivenza, e che le forme di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata possono anche prescindere dalle situazioni di disagio economico e trovare giustificazione in altre contingenze. Infine, si ammanta di neutralità l’esperienza professionale acquisita nel settore, al pari di ogni comportamento rientrante nell’ordinario dipanarsi delle relazioni sociali.

3.1 Con una seconda censura, la ricorrente si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che le avrebbe impedito di svolgere attività partecipativa ed esplicativa delle proprie ragioni con riferimento sia al provvedimento di revoca sia all’informativa interdittiva.

La censura è priva di pregio.

Il Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza, che non ravvisa la necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione dell’informativa interdittiva e dei conseguenti provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio e/o contrattuale, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n. 851).

3.2 Con ulteriore censura, parte ricorrente deduce la violazione della normativa regolante l’emissione delle informative atipiche, giacché la stazione appaltante avrebbe omesso di effettuare la necessaria valutazione, trascurando anche di motivare al riguardo, dell’interesse pubblico al ritiro dell’aggiudicazione

La doglianza non convince se solo si pone mente alla decisiva circostanza che nel caso specifico è controversa la legittimità di un’informativa prefettizia tipica, in ordine alla quale la determinazione amministrativa di inibire, attraverso la revoca dell’aggiudicazione, la stipula del contratto d’appalto assume carattere assolutamente vincolato.

3.3 Con altra articolata censura vengono lamentati il difetto di istruttoria e di motivazione, sulla scorta dell’assunto che l’autorità prefettizia avrebbe addotto elementi di controindicazione privi di univocità, insufficienti a far palesare la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Le critiche attoree tendono ad evidenziare nel percorso valutativo della Prefettura le seguenti anomalie: a) la cessione in fitto del ramo d’azienda non è indice di cointeressenza economica tra due imprese, dal momento che “il ramo di azienda si separa dalla gestione dell’azienda che la gestiva e rientra nell’attività e nella responsabilità di chi la gestisce attualmente, nel proprio interesse e con propri mezzi”; b) l’amministratore della Eurocostruzioni 2003 ha avuto solo contatti occasionali con pregiudicati, essendo peraltro stato controllato in una piccola realtà locale “dove i contatti personali sono frequenti e dove per la ristrettezza dell’ambiente tutti, più o meno, si conoscono”; c) l’amministratore unico della Italproget e l’amministratore della Eurocostruzioni 2003 sono legati da un mero rapporto di parentela, che non può rappresentare, in assenza di ulteriori elementi, indizio di contiguità mafiosa; d) la Eurocostruzioni 2003 non è stata colpita da interdittiva antimafia.

Anche tale complessa censura non merita condivisione.

La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:

- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

- è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);

- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;

- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;

- l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).

Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientrano quelle di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).

In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009 n. 1129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).

In sintesi, mutuando al riguardo le parole del massimo giudice amministrativo, si può ben affermare che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit.).

3.4 Orbene, calando i superiori insegnamenti giurisprudenziali al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare l’errore istruttorio e motivazionale da cui sarebbe inficiata la gravata informativa prefettizia.

Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nel verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del 22 marzo 2010 e nei precedenti accertamenti di polizia.

Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla ricorrente, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.

È incontestabile, infatti, che il collegamento sussistente tra la Italproget e la Eurocostruzioni 2003, essendo cementato da significative cointeressenze, quali l’affitto del complesso aziendale appartenente alla seconda ed il rapporto di parentela intercorrente tra i due rispettivi amministratori, si configura come sicuro veicolo di trasmissione dei pericoli di contiguità mafiosa da una ditta all’altra.

Si osserva, al riguardo, che il contratto di affitto d’azienda è destinato a creare una relazione stabile tra due imprese in virtù della durata nel tempo del nascente rapporto giuridico, consentendo, altresì, alla ditta più vicina alle consorterie criminali di trarre impropri vantaggi economici (grazie alla percezione del canone) dall’impiego indiretto dei propri mezzi aziendali nell’esecuzione di commesse pubbliche.

Ne deriva la pregnanza, in termini di sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, del dato dell’intervenuto affitto d’azienda, rafforzato nel caso specifico dal legame parentale tra zio e nipote.

Con riguardo alla posizione dell’amministratore unico della Eurocostruzioni 2003, il Collegio deve rilevare che i contatti avuti da costui con pregiudicati per reati afferenti alla criminalità organizzata non possono essere definiti occasionali, in quanto dai controlli di polizia effettuati è emerso che lo stesso “si accompagnava” con tali personaggi, facendo trasparire, pertanto, rapporti di frequentazione, tra l’altro ripetuti nel tempo ed intrattenuti a volte all’interno di pubblici esercizi in orari notturni (cfr. nota della Questura di Caserta CAT.Q/2/2/ANT./B.N. del 7 agosto 2009).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non si tratta nel caso specifico di contatti imposti dalla particolare realtà locale, il cui ristretto ambito spaziale implica diffuse conoscenze tra i cittadini, perché un conto è limitarsi alle pratiche di cortesia formale (come un innocuo scambio di saluti), altro è giovarsi della compagnia di individui sospetti. Peraltro, nei piccoli insediamenti urbani, proprio la circostanza che “tutti conoscono tutti” espone il singolo ad una maggiore consapevolezza della condotta degli altri concittadini, rendendogli più agevole la distinzione tra soggetti malavitosi e non, nonché la scelta delle proprie frequentazioni.

Né deve essere trascurata la rilevanza del legame di parentela esistente tra i due amministratori, potendo essere tratto dagli orientamenti della giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l’individuo sospetto – rammentandosi che nel caso di specie la detta comunanza di interessi è rappresentata dal rapporto di fitto d’azienda – tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).

Infine, la dedotta circostanza che la Eurocostruzioni 2003 non sia stata (ancora) colpita da misura interdittiva non esclude che la stessa società possa essere considerata, a cagione della condotta del suo amministratore ed in un’ottica valutativa complessiva che tenga anche conto delle frequentazioni sospette intrattenute dai vertici aziendali della Italproget (non contestate dalla difesa attorea), fonte di pericolo infiltrativo per quest’ultima impresa.

3.5 Con un’ultima censura, parte ricorrente stigmatizza la contraddittorietà ed il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Prefetto nell’emanare la gravata informativa, “perché tutti gli accertamenti di polizia in essa richiamati depongono in senso diametralmente opposto a quanto dallo stesso ritenuto nel dispositivo della interdittiva”.

Anche tale doglianza non convince.

L’assunto attoreo è smentito dalla mera lettura dei rapporti informativi delle forze di polizia, i quali in prevalenza hanno dato conto di significativi elementi indizianti del pericolo di infiltrazioni mafiose, esigendo semplicemente, allo scopo di una approfondita istruttoria, che il giudizio di sussistenza delle cause interdittive fosse rimesso alla valutazione congiunta di tutti gli organi investigativi coinvolti, come è puntualmente avvenuto nel corso della riunione del G.I.A. del 22 marzo 2010.

Inoltre, anche le poche risultanze investigative che non hanno addotto elementi di riscontro ai fini della normativa antimafia, hanno richiamato gli accertamenti positivi già effettuati dalle altre forze di polizia o, comunque, quelli ancora in corso.

4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.

La delicatezza delle questioni trattate costituisce particolare motivo per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2010

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