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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 3/12/2010 n. 4613
Sussiste l'obbligo, in capo ad un RTI, di indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese associate.

In materia di gare pubbliche per l'affidamento di un appalto di servizi, ai sensi dell'art. 37 c. 4, d.lgs. n. 163/06, sussiste l'obbligo, in capo ad un RTI, di indicare nella propria offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, trattandosi, per la stazione appaltante, di un dato conoscitivo essenziale al fine di verificare il possesso dei richiesti requisiti di idoneità. La ratio del predetto obbligo consiste nel consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, essendo in tal modo più agevole individuare il responsabile della prestazione delle singole parti dell'appalto.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da RICCOBONI S.p.a. e GRASSANO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Gastini, Luca Griselli e Domenico Mignosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Rosario Pizzino in Catania, via Firenze, 118;

 

contro

I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118;

 

nei confronti di

Consorzio Stabile COSINT S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Calesella e Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;

TREERRE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi, Massimiliano Miconi e Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catania, via V. Giuffrida, 37;

GALVA S.p.a., ENVSAN N.V. ;

 

per l'annullamento

degli atti relativi all’appalto di affidamento del servizio di prelievo/raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero/riutilizzo dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione biologico consortile I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.a. di Priolo;

dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva (prot. 2472 del 2.11.2009) e del contratto (ove già stipulato);

degli atti di nomina della Commissione e dei relativi atti, nonché in parte qua del bando, del disciplinare di gara e dei criteri di aggiudicazione;

di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali;

del diniego di accesso ex art. 25, comma 5, l.241/1990, di cui alla nota prot.2522 del 13.11.2009 della stazione appaltante;

e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.a., del Consorzio Stabile COSINT S.c.r.l. e di TREERRE S.p.a.;

Visti i ricorsi incidentali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 7 aprile 2008 da parte di I.A.S. Industria Acqua Siracusana Spa, veniva indetta gara per l’affidamento del servizio di “prelievo/raccolta, trasporto smaltimento e/o recupero/riutilizzo dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione biologico consortile I.A.S. di Priolo, stoccati nei bacini denominati A e B”, per l’importo complessivo a base d’asta presunto di euro 64.250.000, per la presunta durata di giorni 900, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.

Il Disciplinare di gara determinava i criteri di aggiudicazione, specificandone i punteggi, e rimettendo tutti gli altri punteggi alla prudente valutazione della Commissione, composta da soggetti esterni e presieduta dal Presidente dell’Ente appaltante.

In esito alla gara, omesse qui varie vicende succedutesi prima dell’aggiudicazione provvisoria, risultava aggiudicataria, nella seduta del 22 maggio 2009, la controinteressata ATI con capogruppo FCC Ambito.

La ricorrente, classificatasi terza in graduatoria, con ricorso notificato il 16 luglio 2009 e depositato il successivo 23 luglio, impugnava “al buio”, senza aver avuto modo di consultare l’intero dossier della procedura, detta aggiudicazione provvisoria, denunciando, per un verso, la mancata esclusione dell’A.T.I. prima classificata e del Consorzio Stabile COSINT S.c.r.l.; per altro verso, lamentando alcune illegittimità dell’intera procedura, con riguardo alla nomina della Commissione, al suo operato e allo stesso bando, al fine di ottenere in via subordinata la rinnovazione della gara.

Con motivi aggiunti notificati il 21 settembre e depositati il 24 settembre 2009, la Riccoboni S.p.a., a seguito di accesso documentale, denunciava ulteriori profili di illegittimità., impugnando anche la nota IAS del 14 luglio prot. 1679, depositata in giudizio dalla difesa di TREERRE .S.p.a., con cui veniva comunicata l’aggiudicazione provvisoria, nonché la nota (allora sconosciuta) con cui la stazione appaltante ipotizzava il subentro di SO.GE.RI s.r.l. nella posizione di mandante dell’ATI al posto di GALVA S.P.A.

Si costituivano in giudizio l’ I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.a. ed il Consorzio Stabile COSINT S.c.r.l..

La controinteressata TREEERRE S.p.a., proponeva ricorso incidentale in data 26 agosto 2009, asserendo l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente.

Con ordinanza n. 1358 del 29 settembre 2009 il TAR rigettava la domanda cautelare della ricorrente in quanto risultava impugnata solo l’aggiudicazione provvisoria.

In data 8 ottobre 2010, la ricorrente depositava ulteriori motivi aggiunti, con cui prospettava ulteriori censure dell’aggiudicazione provvisoria.

Intervenuto in data 4 novembre il provvedimento di aggiudicazione definitiva (prot. 2472), comunicato alla ricorrente il 9 novembre, questa lo impugnava con ulteriori motivi aggiunti notificati il 3 dicembre e depositati in data 18 dicembre 2009, riproponendo le medesime censure già svolte, ed altre proprie dell’atto di aggiudicazione definitiva.

La TREERRE Spa proponeva un ulteriore ricorso incidentale depositato in data 5 gennaio 2010, a seguito della proposta impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

Con ordinanza n. 29 del 14 gennaio 2010, questo Tribunale rigettava la nuova istanza cautelare avverso l’aggiudicazione definitiva, ritenendo sorretto da fumus il ricorso incidentale; il C.G.A. però, accogliendo l’appello con ordinanza del 17 marzo 2010, riteneva che la controversia meritava un approfondimento riguardo a tutte le impugnazioni proposte in primo grado.

Il ricorso, trattato all’udienza del 10 novembre 2010, veniva quindi introitato per la decisione, dopo ulteriore approfondimento delle varie argomentazioni dedotte ed illustrate nelle memorie conclusionali e di replica delle parti.

 

DIRITTO

Ritiene preliminarmente il Collegio che vadano esaminate, prima di ogni altra, le censure svolte col primo e secondo ricorso incidentale spiegato da TREERRE s.p.a., aventi carattere pregiudiziale, in quanto tendenti a far dichiarare illegittima l’ammissione alla gara della ricorrente.

Tale carattere pregiudiziale, non viene meno per il fatto che la ricorrente principale abbia proposto motivi di impugnazione avverso l’intera procedura di gara , attivando così il proprio interesse strumentale, il quale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, è azionabile anche dai concorrenti esclusi (cfr. Cons. St. A.P. 10 novembre 2008, n.11), e, pertanto, in relazione al quale il ricorso incidentale non potrebbe spiegare effetti c.d.“paralizzanti”.

Invero, ad avviso del Collegio, che esamina i motivi nell’ordine logico più rispondente all’economia processuale, la infondatezza delle censure mosse dalla Riccoboni s.p.a. nei confronti dell’intera procedura di gara, come meglio si esporrà di seguito, fa ritenere che nessuna utilità la ricorrente principale potrebbe trarre dalla decisione del proprio ricorso.

Con entrambi i ricorsi incidentali proposti, TREERRE S.p.a. muove tre ordini di censure avverso l’ammissione a gara del raggruppamento facente capo a RICCOBONI S.p.a.: 1) la mancata indicazione delle parti del servizio che ciascuna impresa del raggruppamento avrebbe eseguito; 2) l’omissione delle dichiarazioni sui requisiti morali e di ordine pubblico da parte di numerosi procuratori dotati di ampi poteri di rappresentanza; 3) la mancata accettazione incondizionata dei rifiuti pericolosi da parte delle imprese del raggruppamento e dei soggetti titolari delle discariche.

Per inciso, e sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente principale e va rilevata la tempestività e ammissibilità di entrambi i ricorsi incidentali proposti da TREERRE S.p.A. ed in particolare del secondo, depositato il 5 gennaio 2010, il quale è stato proposto regolarmente mediante atto notificato entro i 30 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso principale, ex art. 22 l. 1034/1971 e art. 37 R.D. 1054/1924, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ovvero entro il 18 dicembre 2009, essendo stato notificato il ricorso per motivi aggiunti, avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, da cui nasce l’interesse all’impugnazione incidentale di TREEERRE s.p.a. , in data 3 dicembre 2009.

Nel merito, è fondato il primo motivo con cui TREERRE S.p.a. lamenta la violazione degli artt. 10 e 12 lett.h) del disciplinare di gara, che richiamano l’art. 37, comma 4, del codice dei contratti, che imponevano di specificare le parti del servizio che le imprese costituenti il raggruppamento ricorrente si impegnava ad eseguire nell’ipotesi di aggiudicazione; il raggruppamento facente capo a RICCOBONI S.p.a., inoltre, non avrebbe indicato chi avrebbe eseguito la parte del servizio di movimentazione dei rifiuti (solo una parte non meglio precisata di tale servizio era stata imputata alla ditta RICCOBONI)., come espressamente richiesto dall’art. 12 lett. h) cit.

La ricorrente contesta l’affermazione in fatto, invocando la propria produzione documentale, da cui si evincerebbe (alla stregua del doc. 22 della relativa produzione) che i legali rappresentanti di RICCOBONI S.p.a e GRASSANO s.r.l. hanno congiuntamente dichiarato le modalità di ripartizione del servizio.

Sul punto, va rilevato che, effettivamente, è stato dichiarato quanto segue: “Riccoboni spa si occuperà delle seguenti attività: piani di lavoro e sicurezza; allestimento e gestione generale del cantiere; parte della movimentazione/prelievo di rifiuti; parte del trasporto e smaltimento e/o recupero/riutilizzo dei rifiuti;

“Grassano srl si occuperà delle seguenti attività parte del prelievo rifiuti; parte del trasporto e smaltimento e/o recupero/riutilizzo dei rifiuti.”

Ad avviso del Collegio, tuttavia, le sopra richiamate dichiarazioni sono generiche in quanto esse non sono sufficienti a far ritenere assolto “l’obbligo di specificazione delle parti del servizio” che normativamente era imposto ai partecipanti alla gara, ed era altresì precritto dal disciplinare di gara. Difatti le dichiarazioni rese, sopra riportate, non indicano percentualmente “la parte” del servizio che ciascuna delle imprese del raggruppamento ricorrente si accolla.

Vero è che la giurisprudenza, in ordine all’applicazione dell’art. 37, IV comma, del codice dei contratti e prima ancora dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 157/1995 si è pronunciata in senso non univoco circa la portata di detto l'obbligo.

In particolare, secondo un primo orientamento, "l'indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 157/95, solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale, e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale (caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido)", e, "laddove invece, nel caso in cui tali imprese costituiscano soggetti 'di secondo grado' i quali commetteranno la gestione effettiva dell'appalto a proprie partecipanti, si riespande in tutta la sua pienezza l'esigenza per la stazione appaltante di avere adeguata contezza in ordine ai soggetti che effettivamente eseguiranno le lavorazioni (ed alle relative ripartizioni di compiti), anche ai fini delle necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, nonché in ordine alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità" (Cons. St., VI, 4 maggio 2009, n. 2783).

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, invece,"ai sensi dell'art. 37 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il raggruppamento temporaneo di imprese, che partecipi ad una gara pubblica per l'affidamento di un appalto di servizi, ha l'obbligo di indicare nella sua offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, trattandosi per la stazione appaltante di dato conoscitivo essenziale al fine di verificare il possesso dei richiesti requisiti di idoneità" (Consiglio Stato , sez. V, 28 agosto 2009 , n. 5098; C.g.a, 22 aprile 2009, n. 297).

Secondo tale più rigoroso orientamento, cui il Collegio ritiene di dovere aderire, "la ratio dell'obbligo di indicare, [...] le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, consiste nell'intento di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto che in concreto eseguirà il servizio non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, essendo individuato il responsabile della prestazione delle singole parti dell'appalto, ma anche, trattandosi di un regime di gara al quale non si applica il rigoroso sistema di qualificazione previsto per l'affidamento dei lavori pubblici, per effettuare la previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore sia in relazione alla documentazione di gara che in esito ad attività istruttorie del responsabile del procedimento, nonché di assolvere alla funzione di rendere, nei confronti dell'amministrazione, parziaria l'obbligazione del raggruppamento appaltante per le prestazioni che ciascuna delle imprese è tenuta a svolgere e non solidale, come l'obbligazione sarebbe in mancanza della specificazione ( T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009 , n. 172; Consiglio Stato , sez. V, 14 gennaio 2009 , n. 98)

Inoltre, è presente nella norma l'intento di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento, non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione stabilite dal bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare e che non sempre è ristorabile mercé la garanzia patrimoniale derivante dalla responsabilità solidale delle imprese riunite (C.d.S. Sezione V, 19 febbraio 2003, n. 917 e 19 gennaio 1998, n. 84).

L'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 157 del 1995 e l’art. 37, comma 4, D.lvo 163/2006 non impediscono quindi la suddivisione di compiti all'interno di un'associazione di imprese, né pongono preclusioni o limiti, ma richiedono che risulti specificato in sede di gara l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio, con l'obbligo di presentazione di una dichiarazione dettagliata, anche sotto il profilo della indicazione delle percentuali delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento (TAR Sicilia Palermo, sez. III, 14.12.2009, n. 1910)

Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la conseguenza che l'offerta contrattuale deve ritenersi parziale ed incompleta, perché mancante di tutti gli elementi essenziali (in quanto non è conosciuto il soggetto nei cui confronti vale direttamente l'obbligo di adempiere una parte della prestazione), ed anche indistinta, perché non consente all'amministrazione aggiudicatrice di conoscere, prima di accettare l'offerta, tutti gli elementi di informazione necessari, mancando la individuazione del soggetto che in concreto espleterà il servizio e al quale dovranno far capo direttamente gli obblighi contrattuali.

Il Collegio condivide tali specifiche considerazioni, tanto più che nella fattispecie, la delicatezza del servizio, riguardante la movimentazione e lo smaltimento/riutilizzo di fanghi, provenienti da zona industriale altamente inquinata, qual è quella di Priolo, non può non esigere il rispetto massimo di regole di trasparenza e conoscenza per le Amministrazioni circa le modalità di svolgimento in concreto del servizio da parte dell’aggiudicataria, quanto più dettagliate possibili, al fine di verificare preventivamente che l’affidamento nella buona esecuzione del sevizio sia ben riposto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale va accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi denunciati e, conseguentemente, ne deriva che l’ATI ricorrente tra Riccoboni S.p.a. e Grassano srl andava esclusa dalla gara.

Tuttavia, avuto riguardo alla natura delle censure complessivamente sollevate col ricorso introduttivo, si pone l’esigenza, come sopra detto, di esaminare quelle sollevate in via subordinata, volte a travolgere l’intera procedura di gara.

Le censure suddette si appalesano infondate.

Le ricorrenti società prospettano (vedi come riassunte a pag. 57 della memoria conclusionale) tre ordini di motivi riguardanti:

la mancanza di criteri specifici per la valutazione delle offerte tecniche;

la composizione della Commissione giudicatrice;

l’operato della Commissione, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’illogicità delle valutazioni operate, nonché dell’introduzione – ad offerte cognite- di elementi di valutazione ultronei rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara e quindi il mancato rispetto del bando e del capitolato di gara.

Quanto al punto 1): l’art. 14 del disciplinare fissa i criteri e i parametri di valutazione con l’indicazione dei punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A tal proposito si osserva che conformemente al comma 1 dell’art. 83 cod. contratti, tali di criteri di valutazione dell'offerta sono stati individuati nel prezzo, pregio tecnico e termine.

Conformemente al comma 2 dell’art. 83 del cod. contr., inoltre, la lex di gara ha precisato la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, espressa con un valore numerico determinato: 60, 30, 10.

Inoltre, ha fissato, in applicazione del comma 4 dell’art. 83 cit., per la valutazione dell’offerta tecnica ( ancorchè non obbligatorio, in quanto la norma lo prevede “ove possibile”) i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi.

Difatti, quanto all’attribuzione del punteggio da 0 a 30 per il valore tecnico, l’ art. 14 del disciplinare di gara precisa che il “criterio di assegnazione” si basa sul confronto tra tutti i progetti pervenuti considerando, quali termini di paragone, i seguenti elementi ( che vanno considerati propriamente, “pesi” e “sub-pesi” ovvero sub punteggi, secondo la dizione normativa):

- progetto complessivo, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di punti 15, dei quali non più di 5 alle modalità di recupero e non più di 10 alle altre modalità (risorse impiegate, modalità esecutive, mezzi, tecnologie, ecc);

- logistica ( fino a 5);

- sistemi di prevenzione e di salvaguardia dell’ambiente e della salute dei lavoratori e delle persone poste in essere nella fase di cantiere per la raccolta dei fanghi ( fino a 10 punti, per coperture, percolati e agenti meteorici, abbattimento polveri e odori).

E’ ulteriormente precisato ( sub-pesi) che “il punteggio attribuito alla modalità di recupero ( 5) è attribuibile all’offerta con la percentuale residua non recuperabile più bassa; alle altre offerte è attribuibile un minor punteggio determinato dalla formula : percentuale non recuperabile minima offerta diviso percentuale non recuperabile singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo”.

Alla luce di tali dettagliate prescrizioni della lex di gara, il Collegio ritiene che correttamente siano stati predeterminati, sia gli elementi dell’offerta, che il criterio ponderale di assegnazione del relativo punteggio, e, specificamente, per quanto concerne la valutazione dell’offerta tecnica, siano stati predeterminati dalla lex di gara sia il criterio di valutazione ( confronto tra i progetti) ed inoltre i sub-criteri e sub- punteggi, come sopra riportati.

In presenza di parametri di giudizio così analitici contenuti nel bando, la censura appare destituita di fondamento.

D’altra parte, la scelta dei criteri più adeguati (tra quelli esemplificativamente indicati dall'art. 83, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall'Amministrazione. (Consiglio Stato , sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7259; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 03 febbraio 2010 , n. 237)

Ad avviso del Collegio, appare invece ragionevole la previsione del bando con cui è stata distribuita la ponderazione tra il 60 ed il 30 per cento tra valore economico e valore tecnico dell’offerta, nonché il 10 per cento per il tempo di esecuzione del servizio. Appare altrettanto ragionevole e non viziata da travisamento la distribuzione del punteggio di 30 ( previsto per l’offerta tecnica) nei sub-punteggi sopra richiamati.

Quanto al punto 2), viene denunciata la violazione dell’art. 84, comma 8, cod. contr., essendo stati nominati Commissari esterni, senza aver previamente accertato la carenza in organico di adeguate professionalità.

Sul punto sembrano esaurienti le difese dell’I.A.S., che mettono in evidenza come al momento della nomina della Commissione l’unico Dirigente in forza era il Direttore Ing. Filippo Bifulco, Ingegnere impiantista, per molti anni direttore di impianti petrolchimici nell’area industriale di Priolo ( già direttore generale della centrale Isab Energy dal 1993 al 2002 e dal 2006 assunto come direttore IAS); nessun altro dipendente IAS avrebbe potuto comporre la Commissione, mancando di adeguata professionalità o inquadramento: uno dei direttori vicari non è laureato e l’altro è in possesso di laurea in economia e commercio; il vice direttore amministrativo non poteva essere nominato perché non esperto della materia oggetto del contratto e così pure il vice direttore tecnico, il quale non possedeva idoneo inquadramento ( non era dirigente) ed aveva partecipato alla fase di redazione del capitolato speciale, incorrendo così nel limite di cui all’art. 84, comma IV, cod. appalti alla cui stregua “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Tali puntuali circostanze non sono contestate da parte ricorrente, che, nell’ultima memoria di replica del 29 ottobre 2010, sposta la propria contestazione alla mancata ricerca dei componenti la Commissione tra i dipendenti IAS non ricoprenti cariche direttive. Tuttavia, è evidente che la delicatezza delle operazioni relative al servizio appaltato esigeva una competenza specialistica, di livello almeno universitario, in capo ai Commissari, che può ritrovarsi solo tra il personale direttivo..

Con la censura di cui al precedente punto 3), si lamenta l’illegittima fissazione di criteri di valutazione da parte della Commissione, in quanto effettuata in un momento successivo all’apertura delle offerte tecniche, come emergerebbe dal verbale del 9 gennaio 2009, in cui per “la logistica” sarebbero stati introdotti dalla Commissione criteri di valutazione ultronei (quali l’impatto sulla viabilità esterna, il dimensionamento del servizio, la causalità degli eventi e del monitoraggio/controllo), dopo aver appreso il contenuto dei plichi “B” delle varie offerte.

A fronte di ciò, il Collegio osserva che dalla lettura del verbale in questione appare che la Commissione, lungi dall’introdurre ulteriori criteri di valutazione, ha piuttosto inteso motivare i propri giudizi, chiarendo i presupposti di fatto che ne hanno supportato le scelte, e che riguardano l’apprezzamento dei progetti nel loro complesso e comparativamente, così come richiedeva l’art. 14 del disciplinare.

Sotto tale profilo, appare destituita di fondamento anche la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione; la sufficienza della motivazione è tra l’altro conseguenza direttamente proporzionale alla specificazione dei criteri ( C.d.S. VI, 22.6.2006, n. 3851), che, come si è visto, non è mancata nella fattispecie.

Infine, quanto alla censura di violazione della lex di gara (bando e capitolato speciale d’appalto), con cui la ricorrente lamenta che il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe contemplato nella propria offerta economica i costi relativi alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento e/o recupero di ben 26.000 tonnellate di materiale di drenaggio posto sul fondo scavi, si osserva che la contestazione circa la non attendibilità della valutazione della Commissione (che avrebbe impropriamente ricompreso tale costo nella voce “imprevisti” ed anche nella voce “utili previsti”, con conseguente decurtazione degli stessi di almeno il 50%), non appare condivisibile.

Si tratta di aspetti dell’offerta economica che sono stati valutati in sede di verifica dell’anomalia e che, come evidenzia l’IAS nella memoria depositata il 30 ottobre 2010, hanno formato oggetto di “ampie garanzie” alla Commissione circa la”ricomprensione” di tale voce nell’offerta formulata dal raggruppamento aggiudicatario.

Il Collegio rileva, inoltre, per completezza, che il giudizio di “anomalia” non deve essere finalizzato a rinvenire inesattezze in ogni singola componente, ma deve perseguire lo scopo di valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale, e pertanto nella verifica dell'anomalia il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità dovrebbe riguardare voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile, ovvero l'affidabilità e la sostenibilità complessiva della proposta contrattuale è il criterio guida a cui deve ispirarsi la Commissione (Consiglio Stato , sez. V, 28 ottobre 2010 , n. 7631; T.A.R Basilicata Potenza, sez. I, 05 marzo 2010, n. 104; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 novembre 2009 , n. 2553).

La ricorrente denuncia ancora che le offerte delle prime due classificate sarebbero inadeguate sotto il profilo della protezione ambientale sotto molti profili, a cominciare dal trattamento in situ e dal mancato utilizzo dei c.d. big bags per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. La censura è volta però a sollecitare un sindacato di merito del giudice, che è inammissibile.

In conclusione, va accolto il ricorso incidentale e, conseguentemente, il ricorso introduttivo, con i connessi motivi aggiunti, va dichiarato in parte improcedibile ed in parte rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 in favore della contro interessata TREEERRE s.p.a., ricorrente incidentale; mentre si compensano verso le altre parti.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara improcedibile in parte e per quanto di ragione il ricorso principale. Per la restante parte rigetta il detto ricorso principale e i connessi motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore della contro interessata, che liquida in euro 2.500,00 e le compensa verso le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio del giorno 10 novembre 2010 e 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

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