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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 14/12/2010 n. 2942
Sull'inammissibilità di una domanda di risarcimento per equivalente per mancanza del danno ingiusto.

E' infondata la domanda di risarcimento per equivalente, esperita per l'annullamento di una delibera con la quale l'amministrazione comunale abbia annullato la gara indetta per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, nel caso in cui sia intervenuto l'annullamento giurisdizionale del provvedimento di autotutela amministrativa adottato dall'ente comunale. Tale annullamento, consentendo al ricorrente di partecipare alla procedura di affidamento del contratto e quindi la reintegrazione in forma specifica nella posizione giuridica lesa, comporta l'inammissibilità della domanda di risarcimento per equivalente per mancanza del danno ingiusto.

Materia: appalti / autotutela

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2004, proposto da:

Ditta Galati Alfonso e Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palamara, con domicilio eletto presso Anna Maria Salerno in Guardavalle M., via Repubblica;

 

 

contro

Comune di Serra San Bruno;

 

per il RISARCIMENTO del DANNO

subito in seguito all’annullamento della delibera n. 350 del 10.12.1997 della G.M. del comune di Serra San Bruno, con la quale l’ente dichiarava annullata la gara del 19.11.1997 indetta per la manutenzione di impianto di pubblica illuminazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che il ricorso sia palesemente infondato e possa essere, pertanto, deciso con sentenza in forma semplificata in applicazione dell’art. 74 c.p.a. con sintetico riferimento al punto, di fatto o di diritto, risolutivo ovvero ad un precedente conforme;

 

ritenuto che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di auto annullamento della gara, deciso con sentenza di questo TAR n. 93 del 4.12.1998, abbia consentito la reintegrazione in forma specifica della ricorrente nella posizione giuridica lesa, consentendole una rinnovata partecipazione alla procedura di affidamento del contratto, non rilevando l’eventuale decisione del comune di disporre un secondo annullamento della gara stessa con successivo provvedimento, per cui la domanda di risarcimento per equivalente, proposta con il ricorso in epigrafe, è del tutto infondata, per mancanza del danno ingiusto;

 

ritenuto, pertanto di dover respingere il ricorso, per infondatezza,

 

ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese processuali, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2010

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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