HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17/12/2010 n. 27650
Sulla legittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente disposto per la omessa apposizione del sigillo con ceralacca sulla busta contenente l'offerta economica.

Nel caso in cui il bando di gara commini espressamente l'esclusione obbligatoria, quale conseguenza di talune specifiche violazioni, la stazione appaltante è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, per l'interprete, qualsiasi diversa valutazione relativamente all'inadempimento. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente disposto per la omessa apposizione del sigillo con ceralacca sulla busta contenente l'offerta economica, in quanto nelle gare indette per l'aggiudicazione di un appalto con la p.a. il sigillo con ceralacca del plico contenente le offerte, richiesto a pena di esclusione dal bando, risponde all'esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura.

Materia: appalti / disciplina

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6028 del 2010, proposto da:

Consorzio Stabile Fin Consorzio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Francesco Migliarotti in Napoli, via dei Mille N. 16;

 

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Per Campania e Molise, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Delegato ex Opcm 3270/2003;

 

per l'annullamento

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA PER "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIABILITAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE COMPRENSORIALE SUB 1, A SERVIZIO DEI COMUNI DI POMPEI, S.ANTONIO ABATE E SCAFATI, 1° E 2° LOTTO".

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Per Campania e Molise;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

PREMESSO

che, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’art. 74 c.p.a.;

 

che, in sede di decisione della domanda cautelare, l’art. 60 c.p.a. consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, e che nella specie è stato dato l’avviso di cui all’art. 60 cit. alle parti costituite;

 

RILEVATO

che la ricorrente Consorzio Stabile Fin Consorzio, in relazione alla gara indetta per la progettazione esecutiva dei lavori di completamento e riabilitazione idraulica del collettore comprensoriale sub 1 a servizio dei Comuni di Pompei, S.Antonio Abate e Scafati, ha impugnato la sua esclusione disposta per la omessa apposizione del sigillo con ceralacca sulla busta contenente l’offerta economica;

 

che, con il presente gravame, deduce la illegittimità della disposta esclusione, poiché a suo dire, la mancata apposizione del sigillo con ceralacca sulla busta contenente l’offerta economica non avrebbe vulnerato il principio di integrità del plico, dato che l’offerta economica era inclusa in altra busta sigillata con ceralacca, e sui lembi di chiusura della medesima busta “B” erano stati comunque apposti i timbri di inchiostro in luogo della ceralacca egualmente idonei a preservarne la relativa integrità;

 

CONSIDERATO

che il motivo siccome proposto non può ritenersi fondato in quanto la disposta esclusione è intervenuta sotto la stretta osservanza delle prescrizioni del bando che imponevano esplicitamente, quali adempimenti a pena di esclusione, a tutela della integrità delle buste contenti l’offerta, la apposizione del sigillo con ceralacca e del timbro sia per chiudere i lembi del plico contenente l’offerta e documentazione, da inoltrare a mezzo del servizio postale con raccomandata, sia per sigillare le buste ivi racchiuse e precisamente quella contrassegnata con la lettera “A Documentazione” e quella contrassegnata con la lettera “B Offerta Economica”;

 

che il bando, con disposizione chiara e di contenuto non equivoco apponeva altresì quale condizione per il confezionamento delle buste interne al plico, che le due buste dovevano essere a loro volta sigillate con ceralacca “pena l’esclusione dalla gara” e controfirmate su tutti i lembi di chiusura”pena l’esclusione dalla gara”;

 

che, in ogni caso, nel giudizio non risulta contestata la legittimità della clausola di esclusione applicata dalla stazione appaltante, non essendo stata formulata alcuna espressa impugnazione sul punto;

 

che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la stazione appaltante è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all'interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l'amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando;

 

che l'accoglimento della sigillatura tramite ceralacca è evidentemente funzionale ad evitare il rischio di manomissione delle buste e di alterazione del loro contenuto, una volta che siano uscite dalla sfera di disponibilità dei partecipanti alla gara,come nella specie, ove era previsto l’inoltro del plico a mezzo del servizio postale;

 

che, comunque, la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: “nelle gare indette per l'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione il sigillo con ceralacca del plico contenente le offerte, richiesto a pena di esclusione dal bando, risponde all'esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura: il termine "sigillo con ceralacca" indica perciò una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura.” (Cd.S. sez.V, 29.04.2010, n.2453);

 

che per tale ragione il ricorso va respinto e le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

 

condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione intimata delle spese processuali nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento).

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

 

Alessandro Pagano, Consigliere

 

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2010

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici