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TAR Puglia, Bari, sez. I, 1/2/2011 n. 213
Sulla legittimità della revoca dell'aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito di regolarità fiscale, sanato dalla concorrente soltanto successivamente all'adozione del provvedimento.

E' legittima la revoca di aggiudicazione di una gara nei confronti di un concorrente, in relazione al quale sia stata accertata la mancanza del requisito di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 38, c. 1, - lett. g), del d.lgs. n. 163/06, in quanto la regolarizzazione è avvenuta solo all'indomani del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, e non poteva legittimamente integrare, in capo all'impresa, il requisito di partecipazione richiesto dalla legge. Il requisito di regolarità contributiva e fiscale prescritto è indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì ai fini dell'ammissione alla gara; ne consegue l'obbligo, in capo all'impresa concorrente, di regolarizzare la propria posizione fin dalla presentazione della domanda, e mantenerla tale per tutto lo svolgimento della gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie. Nel caso di specie, non ha rilievo che la cartella esattoriale sia divenuta definitiva alla scadenza del termine utile per proporre ricorso, dopo la presentazione dell'offerta ma prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, giacchè la ratio della norma, che impone l'esclusione nelle sole situazioni di irregolarità fiscale "definitivamente accertate", è volta a garantire che l'impresa non subisca le conseguenze di procedure di accertamento tributario o di riscossione erroneamente intraprese nei suoi confronti.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2011, proposto da Tecnufficio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annarita Armiento e Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Brattelli in Bari, via Cairoli 126;

 

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo 26;

 

per l'annullamento

- della determinazione n. 2010/100/00384 del 18.11.2010 del Dirigente della Ripartizione Appalti e Contratti del Comune di Bari, con la quale: a) la Tecnufficio s.r.l è stata esclusa, ex art. 38, comma 1 - lett. g) del D.lgs. n. 163 del 2006, dalla gara indetta dal Comune di Bari per il noleggio triennale di una fotocopiatrice digitale con software per la gestione dei documenti; b) è stata disposta la decadenza della Tecnufficio s.r.l. dall’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 2.9.2010; c) è stato dichiarato deserto l’incanto; d) si è trasmessa segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- della nota prot. 274772 del 18.11.2010;

- dell’avviso di procedura aperta, parte 6) – lettera a.1.;

- delle note prot. 22092 del 22.9.2010 e prot. 225814 del 27.9.2010;

- della nota prot. 305089 del 22.12.2010;

- nonché per la condanna del Comune di Bari ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente ovvero, in subordine, a risarcire il danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Annarita Armiento e Rosa Cioffi;

Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisati i difensori delle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria si fonda sulla circostanza che la società ricorrente non era in regola con il pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. g) del d. lgs. n. 163 del 2006;

Rilevato che non è contestata dalla difesa della ricorrente la sussistenza della morosità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sia alla data della presentazione dell’offerta (30.8.2010) che al momento dell’aggiudicazione provvisoria (2.9.2010), per l’importo di euro 2.382,49;

Ritenuto che la decisione assunta dalla stazione appaltante è corretta, alla luce dei principi già affermati da questa Sezione in relazione a fattispecie analoghe (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917), in quanto la regolarizzazione è avvenuta solo in data 22.9.2010, all’indomani dell’aggiudicazione provvisoria, e non poteva legittimamente integrare in capo alla ricorrente il requisito di partecipazione richiesto dalla legge;

Rilevato che il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…” i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma;

Ritenuto, in tal senso, che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza della sua posizione per tutto lo svolgimento della gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie, potendo perciò considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8215; Id., sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817; Id., sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288; Id., sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1458; Id., sez. VI, 11 agosto 2009 n. 4928; Id. sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);

Rilevato inoltre che, nella fattispecie in esame, non ha rilievo che la cartella esattoriale sia divenuta definitiva il 16.9.2010 (allorquando è scaduto il termine per ricorrere), dopo la presentazione dell’offerta da parte della ricorrente ma prima dell’adozione del provvedimento di esclusione, poiché la ratio della norma, che impone l’esclusione nelle sole situazioni di irregolarità fiscale “definitivamente accertate”, è volta a garantire che l’impresa non subisca le conseguenze di procedure di accertamento tributario o di riscossione che siano erroneamente intraprese nei suoi confronti ovvero che siano controverse, fino alla pronuncia dell’autorità giurisdizionale; ma, al contrario, quando l’atto dell’Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e perfezionarsi il presupposto giuridico-fattuale necessario per l’irrogazione della sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse;

Ritenuto che anche il secondo motivo è infondato, poiché il debito tributario riscontrato a carico della ricorrente (pari a euro 2.382,49 per l’anno 2006) non può essere considerato esiguo, anche avuto riguardo all’importo dell’appalto posto a gara;

Ritenuto, infine, che par pacifica giurisprudenza la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento (in questo senso, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925; Id., sez. V, 13 luglio 2006 n. 4426);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2011

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