HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/1/2011 n. 478
Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per violazione dell'obbligo di allegare una copia del documento d'identità all'offerta economica.

E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all'offerta economica presentata in sede di gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tale copia sia stata prodotta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'Amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell'adempimento. La richiesta di allegare il documento di identità all'offerta economica non si risolve in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente; pertanto, tale clausola non può dirsi illogica né sproporzionata, in quanto trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell'Amministrazione, dando certezza circa la provenienza della dichiarazione; d'altro canto, essa si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo, e, dunque, proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4349 del 2010, proposto da:

Eds Electronic Data Systems Italia s.r.l. in proprio e quale mandataria di Rti, Rti Capgemini Italia s.p.a., Rti - Elsag Datamat s.p.a., Rti - 3m Italia s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

 

contro

Ipzs - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Fujitsu Siemens Computers s.p.a. in proprio e quale mandataria di Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Albanese, Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61; Ati - Scc s.p.a.; Accenture s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Scordino, con domicilio eletto presso Associati Studio Ripa Di Meana & in Roma, piazza dei Caprettari, 70;

sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2010, proposto da:

Accenture s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Luca Scordino, con domicilio eletto presso Associati Studio Ripa Di Meana e C. in Roma, piazza dei Caprettari, 70;

 

contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a.p.a., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Area Acquisti e Affari Generali, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Funzione Acquisti e Magazzini, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Direzione Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Fujitsu Technology Solutions s.p.a. in proprio e quale mandataria di Rti, Rti Its s.p.a. e in proprio, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Albanese, Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;

 

per la riforma

 

quanto al ricorso n. 4349 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 09793/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA PROGETTO PASSAPORTO ELETTRONICO - RIS DANNI

 

quanto al ricorso n. 4761 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii Bis n. 09795/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA PROGETTO PASSAPORTO ELETTRONICO - RIS DANNI

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ipzs - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Fujitsu Siemens Computers s.p.a. in proprio e quale mandataria Ati e di Accenture s.p.a. e di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Area Acquisti e Affari Generali e di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Funzione Acquisti e Magazzini e di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - Direzione Generale e di Fujitsu Technology Solutions s.p.a. in proprio e quale mandataria di Rti e di Rti Its s.p.a. e in proprio;

Viste le memorie difensive;

Visto l’appello incidentale proposto da Fujitsu Tecnhnology Solutions s.p.a nel giudizio n. 4761/2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto gli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, ,Picozza, Scordino e l’avvocato dello Stato Barbieri.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

1) Ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice del processo amministrativo, nelle controversie (quale quella in esame) relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture, “i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74” (ovvero in forma semplificata);

2) La norma è di immediata applicazione in forza del principio tempus regit actum;

3) Gli appelli devono essere riuniti stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di ricorsi che riguardano la stessa gara;

4) Il ricorso proposto da EDS deve essere respinto in quanto, a prescindere dalla legittimità del primo provvedimento di esclusione, risulta certamente sussistente la causa che ha determinato il secondo provvedimento di esclusione. Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:

4.1.) nonostante l’espressa previsione contenuta a pena di esclusione nel titolo II, punto 4, del disciplinare di gara. di allegare all’offerta economica la copia del documento di identità dei sottoscrittori, nessuno dei componenti del raggruppamento EDS ha presentato la copia del proprio documento di identità;

4.2.) anche se le copie dei documenti di identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed in equivoco disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento;

4.3.) la richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica, del resto, non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140);

4.4.) tale clausola non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall’altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz’altro proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito;

4.5.) la giurisprudenza citata d EDS a sostegno della tesi contraria non risulta pertinente perché nel caso di specie la lex specialis prevedeva esplicitamente che l’offerta economica dovesse essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

5) Merita accoglimento l’appello incidentale proposto da Fujitsu alla luce delle seguenti considerazioni:

5.1.) la sostituzione del dispositivo di laminazione da parte di Fuijitsu non ha determinato alcuna violazione dei principi di evidenza pubblica e di par condicio tra i concorrenti in quanto il laminatore era irrilevante ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e dei criteri di attribuzione dei punteggi e la sostituzione è avvenuta in una fase successiva all’aggiudicazione (cfr. il punto 3 del disciplinare di gara da cui emerge che il punteggio tecnico sarebbe stato assegnato solo ed esclusivamente avendo riguardo a quelle apparecchiature espressamente indicate al punto 12 del capitolato, tra le quali non compare il dispositivo di laminazione);

5.2.) non risulta violato il termine di 48 ore assegnato dalla stazione appaltante per la presentazione delle postazioni campione, attesto che la richiesta di IPZS di consegnare le postazioni campione è stata inviata via fax alla Fujitsu il pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2009, con la conseguenza che il termine ultimo per la prestazione scadeva sabato 19 dicembre, ovvero in un giorno non lavorativo in cui gli uffici amministrativi di IPZS erano chiusi. Legittimamente, pertanto, è stato progato al primo giorno lavorativo successivo, in applicazione di un principio generale desumibile dagli articoli 155 Cod. proc. civ. e 2963 Cod. civ.;

6) Alla luce delle considerazioni che precedono deve accogliersi l’appello incidentale proposto da Fujitsu e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado proposto da Accenture;

7) Ne discende l’improcedibilità dell’appello principale proposto da Accenture, con il quale la stessa, sul presupposto dell’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore di Fujitsu, ha chiesto che la sentenza del Tribunale amministrativo venisse riformata nella parte in cui non ha dichiarato l’inefficacia del contratto ed il conseguente subentro nel rapporto contrattuale;

8) Vanno dichiarati parimenti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse gli altri motivi dell’appello incidentale con cui Fujitsu sostiene che Accenture doveva essere esclusa dalla gara;

9) Deve disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in considerazione della complessità delle questioni esaminate..

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione degli appelli in epigrafe;

- respinge l’appello proposto da EDS - Electronic Data Systems Italia s.r.l.

- accoglie l’appello incidentale proposto da Fujitsu Siemens Computer s.p.a.;

-dichiara improcedibile l’appello proposto da Accenture s.p.a.

- per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 9795/2010, respinge il ricorso proposto in primo grado da Accenture s.p.a..

- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2011

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici