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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 10/2/2011 n. 285
Sulla legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente con la quale un sindaco, al fine di garantire il trasporto pubblico degli studenti pendolari, ha affidato il servizio a soggetti terzi.

E' legittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale un sindaco, al fine di garantire il trasporto pubblico degli studenti pendolari nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, ha affidato il servizio a soggetti terzi. Tale provvedimento è stato adottato, infatti, dopo avere riscontrato l'impossibilità da parte della concessionaria di proseguire il servizio di trasporto alunni nelle tratte di interesse a causa di un protratto fermo tecnico degli autobus e dopo aver verificato l'assoluta necessità ed urgenza di ripristinare i collegamenti interrotti, anche con altri mezzi, per il perseguimento dell'interesse pubblico e prevalente di garantire ai giovani l'esercizio concreto del proprio diritto allo studio.

Materia: trasporti / affidamento servizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2009, proposto da:

Ast - Azienda Siciliana Trasporti Spa, con socio unico la regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Plaja, con la quale è domiciliata presso gli uffici della sede periferica di Catania dell’Ente, in Catania, via S. Giuseppe La Rena, 25;

 

contro

Comune di Mirabella Imbaccari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 28;

 

nei confronti di

Euro Tour Snc; Salvo Tour Snc di Romeo Filippina; ditta Politi Salvatore; ditta Autoservizi Imakara di Gozzo e Bonura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento

dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco del comune di Mirabella Imbaccari n. 8 del giorno 1° aprile 2009, conosciuta il successivo 6 aprile 2009, con la quale si ordinava di affidare dal 1°/4/2009 al 30/472009 il servizio trasporto studenti per le tratte Mirabella- Caltagirone e Mirabella-Piazza Armerina, alle ditte controinteressate;

della delibera della G.M. del comune intimato n. 58 del 30/04/2009 pervenuta all’Azienda resistente il successivo 14 maggio 2009, con la quale si determinava di affidare dal 2 maggio 2009 al 30 maggio 2009il servizio trasporto studenti pendolari per le tratte da Mirabella Imbaccari a Caltagirone e ritorno e da Mirabella Imbaccari a Piazza Armerina e ritorno alle ditte contro interessate;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mirabella Imbaccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’azienda ricorrente, già affidataria del servizio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale in autobus, giusta contratto di affidamento provvisorio del 10/10/2007, impugna gli atti meglio descritti in epigrafe adottati, il primo dal Sindaco con i poteri contingibili ed urgenti ed il secondo dalla Giunta Municipale, con i quali il servizio di collegamento viene affidato ad imprese terze, al fine di garantire il trasporto degli studenti pendolari nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, rilevata la sospensione del servizio da parte della ricorrente per problemi tecnici di autobus in fermo tecnico presso l’impianto di Caltagirone.

 

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure.

 

1) Violazione art. 1 l. reg. n. 24/1973 come modificato dall’art. 9 l. reg. n.14/2002 e dall’art. 139 commi 60 e 61 della l. reg. n. 4/2003. Violazione dei principi di buon andamento dell’Amministrazione. Omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità di cui all’art. 1 l. n. 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge regionale n. 24/73 (e successive modificazioni) il Sindaco del Comune resistente aveva l’obbligo di assicurare il trasporto gratuito degli alunni ad altro comune mediante il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea ovvero, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi, ipotesi quest’ultima che riveste carattere residuale e di eccezionalità.

 

2) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della L. n. 1822 del 1939, della l. reg. n. 19/2005, art. 27 comma 6 e dell’art. 1454 c.c.. Violazione del principio del buon andamento dell’Amministrazione. Omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità di cui all’art. 1 l. n. 241/90 e della l. reg. n.10/91.

In ossequio alle norme calendate, l’unico rapporto contrattuale esistente al fine di garantire il trasporto degli alunni nelle tratte interessate dai provvedimenti impugnati è stato istaurato tra l’Azienda ricorrente e la Regione. Il Comune di Mirabella Imbaccari con l’adozione dei provvedimenti impugnati ha violato tali norme non avendo tenuto in alcun conto i diritti di preferenza propri dell’affidatario di servizio pubblico di linea e in affidamento provvisorio del servizio extraurbano sull’autolinea Caltagirone- Piazza Armerina oggetto di concessione regionale, sulla quale insistono le tratte oggetto di abbonamento scolastico.

Rileva ulteriormente parte ricorrente che l’Ente convenuto, prima di diffidare la ricorrente ex art. 1454 c.c. pena la risoluzione del contratto, avrebbe dovuto provvedere ad adempiere le proprie obbligazioni economiche.

 

3) Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti.

Poiché l’A.S.T. è ancora titolare della concessione dell’autolinea Caltagirone- Piazza Armerina l’affidamento del servizio trasporto studenti ad altre società determina la sovrapposizione di un servizio già fornito dalla ricorrente e di cui l’Amministrazione gode.

L’Amministrazione comunale intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la infondatezza di tutte le censure addotte.

Alla Pubblica Udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

Con la prima censura posta a sostegno del ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 della l. reg. n. 24/73 nel testo modificato da leggi successive in base al quale il Sindaco ha l’obbligo di assicurare agli alunni il trasporto gratuito ad altro comune mediante il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea ovvero….”mediante servizi affidati a terzi”.

La circolare del 19/10/1990 dell’Assessore Regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti, richiamata dal ricorrente, ribadisce l’obbligo dei comune di utilizzare, per il servizio de quo, in via ordinaria i servizi pubblici già esistenti e solo eccezionalmente il potere di ricorrere al altri mezzi.

 

Occorre allora verificare se la situazione che si è venuta a creare nel Comune di Mirabella Imbaccari a causa della impossibilità della ricorrente, concessionaria del servizio di trasporto, giusta contratto di affidamento provvisorio stipulato in data 10 ottobre 2007, di espletare il servizio a causa di un protratto fermo tecnico di autobus presso l’impianto di Caltagirone, configuri un’ipotesi di eccezionale gravità atta a giustificare il ricorso ad altri mezzi.

 

Dalla prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo è dato evincere che la situazione di inadempienza nella quale l’A.S.T. si è venuta a trovare, aveva determinato il Comune intimato, dopo svariati e vani solleciti a riprendere i collegamenti pattuiti per il trasporto degli alunni pendolari, ad adottare la nota prot. n. 3 del 31 marzo 2009, con la quale si comunicava che dal 1° aprile successivo il servizio trasporto studenti sarebbe stato garantito con altri mezzi.

 

In re ipsa è la connotazione della gravità della situazione che si è venuta a creare a seguito del disservizio determinatosi nelle linee dell’AST, in un periodo dell’anno scolastico, coincidente con l’ultimo trimestre dello stesso, in cui gli alunni hanno necessità di seguire assiduamente le lezioni per completare la preparazione e colmare eventuali lacune. La riscontata gravità, coniugata con la indisponibilità dell’AST, per protratti problemi tecnici, a riallacciare i collegamenti interrotti, configurano senza dubbio l’ipotesi di eccezionalità che consente all’ente comunale, facendo uso dei poteri contingibili e d’urgenza, di servirsi di altri mezzi per garantire, comunque, un servizio necessario.

 

Con riferimento alle altre censure contenute nel ricorso introduttivo, che per esigenze di economia processuale, congiuntamente si trattano, non sussistono le lamentate violazioni degli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di affidamento provvisorio stipulato in data 10 ottobre 2007, che attribuisce all’affidatario i diritti di preferenza poiché, come già evidenziato, l’affidamento a terzi dei servizi de quibus è stato adottato dopo avere riscontrato l’impossibilità dell’AST di proseguire il servizio di trasporto alunni nelle tratte di interesse e verificata l’assoluta necessità ed urgenza di ripristinate i collegamenti interrotti, anche con altri mezzi, per il perseguimento degli interesse pubblico e prevalente di garantire ai giovani l’esercizio concreto del proprio diritto allo studio.

 

Non sussiste neanche la lamentata sovrapposizione tra il servizio espletato dalla ricorrente con quello attribuito dal Comune di Mirabella Imbaccari a soggetti terzi, posto che di fatto tale servizio, nel periodo di interesse non era reso dall’A.S.T. per riconosciuti problemi tecnici e quindi interrotto.

 

La circostanza, lamentata dalla società ricorrente, che il Comune intimato sia rimasto inadempiente del pagamento di fatture relative agli abbonamenti scolastici afferenti ad anni scolastici precedenti, ove sussistente, non sarebbe comunque preclusiva per l’ente comunale della possibilità, rectius necessità, di adottare i provvedimenti necessari per garantire con altri mezzi il servizio de quo, ferma la facoltà per la società ricorrente di fare valere eventuali propri diritti con altri mezzi giudiziari.

 

Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso in epigrafe va rigettato.

 

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente nella misura che si determina in dispositivo.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese a carico della parte ricorrente nella misura di Euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Alba Paola Puliatti, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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