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TAR Lazio, Sez. Latina, 11/2/2011 n. 135
L'art. 43, c. 2 del T.U.E.L., riconosce espressamente ai consiglieri comunali il diritto ad avere copia degli atti per cui si è presentata formale richiesta di accesso e che risultino utili per l'espletamento del loro mandato.

L'art. 43, c. 2 del T.U.E.L., prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Ne consegue che, nel caso di specie, è fondato il ricorso promosso da un consigliere comunale avverso l'atto di diniego opposto dall'amministrazione interessata alla richiesta, presentata da quest'ultimo, di accesso ad atti concernenti l'esercizio del proprio mandato, in quanto non può costituire valido motivo ostativo al diritto di accesso la carenza di personale sia pure determinata da collocamento in congedo ordinario.

Materia: enti locali / accesso agli atti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2010, proposto da:

Maria Paola Pica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scalia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Tamburrini in Latina, via Cicerone, 44;

 

contro

Comune di Vico nel Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Maggi, con domicilio Ex Lege presso Tar Lazio Sez. di Latina in Latina, via A. Doria, 4;

 

per l'accertamento

del diritto di accesso agli atti e di richiesta informazioni presentate dal ricorrente dal novembre 2009, rimaste senza riscontro e per l’annullamento dell’atto di diniego dell’accesso;

 

in subordine, per l’annullamento dell’art. 27 commi 1 e 2 del regolamento comunale del diritto di accesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Nel Lazio;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente, in qualità di consigliere comunale, ha richiesto in data 14 luglio 2010 con raccomandata:

 

-copia del progetto “completamento e riqualificazione del centro storico con illuminazione artistica monumentale con abbattimento dell'inquinamento luminoso” e precisamente progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 258.228; progetto dei lavori di completamento di € 28.258;

 

-copia della deliberazione di giunta comunale 20 dell'11 marzo 2009 100 ad oggetto “ lavori straordinari di investimenti. Art. 23 L.R. Lazio 31/2008: lavori a) di sistemazione del campetto località Colle; b) realizzazione palestra presso centro sociale culturale piazzale San Giorgio. Richiesta di finanziamento e approvazione progetto preliminare”;

 

-copia dello statuto dell'unione dei comuni- di cui fa parte il comune resistente;

 

-copia della deliberazione di giunta comunale 35 del 27 aprile 2006;

 

-copia della deliberazione del consiglio comunale 1 dell'8 febbraio 2010 con all'oggetto “ approvazione verbali della seduta precedente”;

 

-copia della deliberazione del consiglio comunale 8.23 febbraio del 2010 con oggetto “ realizzazione della centrale d'olio di palma nel comune di Guarcino. Determinazioni in merito al ricorso in appello contro la sentenza del Tar Lazio 1343/2009”;

 

-copia del registro di protocollo del comune relativamente al periodo 1-30 aprile 2010;

 

-copia del bilancio di previsione 2010;

 

-copia del registro di protocollo del comune relativamente al periodo 1-30 giugno 2010.

 

Il sindaco ha riscontrato l'atto in questione con nota 3761 del 4 agosto 2010 affermando che “… il segretario comunale sta usufruendo di un periodo di congedo ordinario, …pertanto è impossibilitato ad impartire agli uffici competenti le opportune direttive. Analogamente si partecipa che i funzionari comunali, in considerazione del periodo estivo, stanno già usufruendo o sono in procinto di usufruire di analogo congedo”.

 

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

Deduce la ricorrente violazione dell’art. 43 del TUEL. La censura è fondata. Infatti, va affermato e riconosciuto il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 43 del TUEL, ad avere copia degli atti richiesti, ai fini dell'esercizio del suo mandato. Conseguentemente va ordinato al comune di rilasciare copia degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Né a tale diritto può validamente opporsi la mancanza di personale sia pure determinata da collocamento in congedo ordinario.

 

La censura di illegittimità dell’art. 27 commi 1 e 2 del regolamento comunale del diritto di accesso, in quanto subordinata alla preclusione del diritto di accesso, non viene in questa sede esaminata.

 

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in euro 1000, sono poste a carico del comune resistente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato di diniego di accesso ed ordina al comune resistente di rilasciare copia degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Condanna il comune al pagamento delle spese che liquida in € 1000.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

Santino Scudeller, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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