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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 1/3/2011 n. 524
Non è applicabile la normativa sull'evidenza pubblica nell'ipotesi di procedura indetta in via d'urgenza.


Nell'ipotesi di gara d'appalto indetta in via d'urgenza, come tale non procrastinabile per ragioni di tutela sia della salute pubblica che della sicurezza, non si applicano le norme dettate in materia di evidenza pubblica nella scelta dei contraenti, bensì l'art. 57, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/06. Ai sensi della citata norma, la procedura negoziata, indetta senza pubblicazione del bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell'affidamento di un appalto, qualora ricorra l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, incompatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, previa pubblicazione di un bando. Di conseguenza, il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione ai principi generali di pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti, tipici della procedura aperta, fermo restando che, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità, devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva; in particolare, in ordine al carattere di urgenza, esso non può in alcun modo addebitarsi all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità, circostanze queste che si ritiene non ricorrano nel caso di specie.


Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Harald Bonura e Dorotea Altobello, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, viale XX Settembre, n. 70;

 

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandro Girbino, in Catania, via Asilo Sant'Agata, 19;

A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maria Grazia Gagliano, in Catania, via G.B. Grassi, 8;

 

nei confronti di

Impresa Puccia Giorgio, in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mariano Leonora, in Catania, via Perugia,10;

quanto al ricorso introduttivo:

- della direttiva sindacale prot. n. 49939 del 23.09.2009;

- della lettera d'invito a presentare manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., di nettezza urbana e accessori da effettuare presso il Comune di Modica (nota prot. n. 51639 del 29.09.2009, ricevuta dalla ditta Busso a mezzo telefax del 30.09.2009);

- del verbale relativo alla seduta del giorno 05.10.2009, con cui il Dirigente del IX Settore ha proceduto all'apertura del plico e alla conseguente verifica della documentazione presentata dalla ditta Puccia Giorgio, unica partecipante alla trattativa;

- del Foglio Patti e Condizioni, del Capitolato Tecnico e dell'Elenco Prezzi, tutti rilasciati in copia alla ditta Busso in data 01.10.2009, a seguito di istanza formulata in pari data;

- di ogni altro verbale di gara, ivi compreso quello di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva che fosse intervenuto, allo stato non conosciuto;

- di ogni altro documento di gara allo stato non conosciuto;

- dell'ordinanza contingibile e urgente che fosse medio tempore adottata al fine di disporre l'affidamento, come indicato nella lettera d'invito;

- di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6.11.2009:

- dell’ordinanza sindacale n. 1412 del 7.10.2009 con cui è stato disposto l’affidamento del servizio alla ditta Puccia Giorgio;

- della nota prot. 52724 del 6.10.2009 con cui è stata data esecuzione alla nota sindacale prot. 49939 del 23.9.2009;

- del verbale del 12.10.2009 del IX settore, ufficio contratti del Comune di Modica,

- della perizia di variante del 17.1.2008;

- di ogni atto connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modica e dell’ A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a, nonché dell’ Impresa Puccia Giorgio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FATTO

Col ricorso introduttivo l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano S.r.l. impugna i provvedimenti con cui il Comune di Modica, per conto dell’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a., aveva avviato a mezzo lettera di invito una trattativa privata volta all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di raccolta dei r.s.u. nelle more dell’espletamento della gara pubblica.

Lamentava che la procedura seguita violava le norme del codice dei contratti in materia di pubblicità, di concorrenza, nonché per le modalità di svolgimento (esiguità del termine assegnato ai partecipanti per la formulazione dell’offerta, illogicità del criterio selettivo del “minor tempo per l’inizio del servizio”, incongruità dell’ importo del servizio, etc.); denunciava inoltre l’inesistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente per l’affidamento del servizio.

Chiedeva, infine, il risarcimento del danno determinato dalla perdita della possibilità di partecipare alla selezione.

Con motivi aggiunti depositati il 6.11.2009, impugnava l'ordinanza sindacale n. 1412 del 7.10.2009, medio tempore conosciuta, con cui era stato disposto l’affidamento del servizio alla ditta Puccia Giorgio, lamentando sia la violazione delle norme del T.U. sugli Enti locali concernenti l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem, sia lo sviamento di potere, essendo stato affidato il servizio a quella stessa ditta Puccia Giorgio che non aveva dato in passato garanzie di serietà e affidabilità.

Si costituivano in giudizio il Comune di Modica e l’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a, che eccepivano il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, non avendo presentato manifestazione di interesse all’affidamento a seguito dell’invito rivoltole dal Comune, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti. Resiste in giudizio anche la ditta Puccia Giorgio.

All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

-Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento, pur prescindendo dalla sollevata eccezione di difetto di interesse al ricorso in capo alla ricorrente che, a seguito dell’invito del Comune, non ha offerto la propria disponibilità all’affidamento del servizio, ritenendo non legittima la proposta formulata dal Comune.

-Si premette una breve ricostruzione in fatto della complessa vicenda, utile a meglio comprendere la motivazione degli atti adottati dal Comune e la legittimità degli stessi.

Con contratto del 26.1.2007, veniva affidato all’ATI costituita tra Impresa Ecologica di Busso Giuseppe, figlio del titolare della Società odierna ricorrente, ed ECO.SI s.r.l. il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. del Comune resistente.

Con sentenza n. 1851/2007, confermata in appello dal C.G.A. con decisione n. 1121 del 19.12.2008, in accoglimento di ricorso proposto da altra ditta ( AGESP S.p.a.,), questo TAR annullava l’aggiudicazione all’ATI sopra indicata.

In data 3.11.2008, il Comune dichiarava caducato il contratto e convocava per il 25.12.2008 tutte le altre imprese concorrenti alla gara, avviando le procedure per la nuova aggiudicazione dell’appalto; nelle more dell’espletamento della nuova gara, con ordinanza contingibile e urgente del 31.12.2008 n. 1629, il Sindaco aveva affidato nel frattempo all’ ATI Busso Giuseppe –ECO.SI la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, ovvero fino al subentro della gestione comprensoriale a cura dell’A.T.O. Ambiente Ragusa.

Il procedimento di gara veniva concluso negativamente per l’AGESP S.p.a. per difformità riscontrate nella documentazione; quindi, valutate le offerte ricevute, dopo la rinuncia di altra ditta graduata al secondo posto, aggiudicava la gara alla ditta Puccia Giorgio, e stipulava relativo contratto n. 15517 in data 17.6.2009.

Senonchè, quest’ultima non intraprendeva mai il servizio, risultando deficitaria di mezzi e attrezzature di cui pure aveva dichiarato precedentemente la disponibilità; per cui il Comune perveniva alla risoluzione del contratto in data 20 agosto 2009.

Tuttavia, anche l’ATI Busso Giuseppe –ECO.SI ( che era stata incaricata con l’ordinanza n. 1629/OR del 31.12.2008, interinalmente) si rendeva inadempiente e, a causa dei numerosi disservizi e carenze qualitative del servizio reso, veniva avviato il procedimento di revoca dell’ordinanza predetta.

Con prot. 49939 del 23.9.2009, il Sindaco impartiva al Dirigente del IX Settore direttiva di indicare le ditte, con sede nel territorio delle province di Ragusa e Siracusa, in possesso delle necessarie iscrizioni e dei requisiti per poter contrarre con la P.A., nonchè della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio. Il Dirigente invitava a presentare “manifestazioni di interesse” tre ditte, tra cui la ricorrente, ma solo la Ditta Puccia rispondeva positivamente, dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei richiesti requisiti, sicchè ad essa, con ordinanza n. 1412 del 7.10.2009, revocata la precedente ordinanza n. 1629/2008, il Sindaco ordinava lo svolgimento del servizio per il tempo occorrente all’espletamento delle procedure di affidamento da parte dell’ATO Ambiente Ragusa s.p.a. dell’appalto di servizio comprensoriale, cui anche il Comune di Modica aveva scelto di aderire ( v. nota prot. 68489 del 24.12.2008 indirizzata dal Comune al Presidente dell’ATO). Disponeva, altresì, che modalità del servizio, mezzi e attrezzature e ogni altra dotazione fossero quelli già previsti dal progetto approvato il 14.6.2006 e dal progetto di variante del 16.1.2008 e che ai prezzi unitari ivi previsti venisse applicato il ribasso ( 8,88%), già praticato dalla precedente esecutrice del servizio.

La ricorrente, come già detto, non presentava manifestazione di interesse.

Non è trascurabile, infine, che all’epoca dell’adottata ordinanza n. 1412 (come risulta dal testo della stessa), erano in corso “vicende giudiziarie che avevano condotto agli arresti dei titolari dell’ Impresa ecologica/ECO.Si e al blocco in addebito, disposto dall’Autorità Giudiziaria dei fondi depositati sui conti correnti della ditta, la quale non ha potuto procedere al pagamento delle spettanze maturate dai dipendenti”.

Alla luce dei fatti sopra riassunti, passando all’esame delle censure proposte col ricorso introduttivo relativamente alle modalità della selezione attraverso la quale il Comune è pervenuto all’affidamento del servizio, mediante l’ordinanza contingibile e urgente da ultimo impugnata, in favore della ditta Puccia Giorgio, se ne rileva l’infondatezza.

Come osserva il Comune, con la direttiva del 23.9.2009, il Sindaco diede l’avvio ad una trattativa privata, ovvero alla procedura negoziata per la scelta in via di urgenza di una ditta cui affidare subito ed in via temporanea il servizio, avendo aderito il Comune all’appalto di servizio comprensoriale gestito dall’ATO Ambiente di Ragusa ( il cui progetto era stato nel frattempo inviato al Presidente del Consiglio Comunale per farne oggetto di proposta al Consiglio con nota del 7.10.2009 n. 53078), ma i cui tempi di espletamento non erano certo compatibili con lo stato di “emergenza” venutosi a creare a causa della interruzione del servizio, in dipendenza delle revoche dei precedenti affidamenti, di cui si è detto.

Trattandosi non di gara aperta per l’affidamento dell’appalto, ma di individuazione di un contraente in via d’urgenza, non procrastinabile per ragioni di tutela sia della salute pubblica che della sicurezza (è dato atto nell’ordinanza, tra l’altro, dell’intervento della polizia municipale per le proteste dei cittadini), non trovano applicazione le norme sull’evidenza pubblica nella scelta dei contraenti, ma piuttosto l’art. 57, comma 2 lett. c) d.lg. 12 aprile 2006 n. 163.

Ai sensi della citata norma, la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell'affidamento di un appalto, quando ricorre l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e contingibili, non compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, previa pubblicazione di un bando di gara.

Di conseguenza, il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, fermo restando che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità, circostanze queste che si ritiene non ricorrano nella fattispecie, alla luce dei fatti sopra riassunti. (Consiglio Stato , sez. V, 10 novembre 2010 , n. 8006). E’ palese infatti, nella specie, che nessuna responsabilità può farsi risalire al Comune per i disservizi causati dalle deficienze organizzative e di mezzi della ditte incaricate; né i medesimi disservizi e difficoltà esecutive del servizio potevano essere previste ed evitate, nè prevenute dall’Amministrazione, essendo imputabili piuttosto a comportamenti inadempienti dei contraenti ed ai tempi lunghi della gara da esperirsi da parte dell'ATO Ambiente di Ragusa.

In ogni caso, ritiene il Collegio infondate le censure per violazione delle norme del D. Lvo 163/2006 mosse col ricorso introduttivo, ed in particolare osserva che:

-Non sussiste il vizio di cui al primo motivo, ovvero la violazione dell’art. 70 del D. L.vo 163, nonché la violazione dei principi comunitari e nazionali in tema di concorrenza, per l’asserita esiguità del termine assegnato dalla lettera invito per formulare l’offerta, in quanto il termine assegnato non era di due giorni utili, come afferma la ricorrente, ma di cinque (dal 30.9. al 5.10. 2009), compresi anche il sabato e la domenica, giorni tutti sicuramente utilizzabili, in una sana logica imprenditoriale, per la preparazione di una dichiarazione di interesse all’affidamento del servizio de quo. D’altra parte, il termine così contenuto è ragionevole, se si tiene nel dovuto conto dell’urgenza di provvedere in cui si ritrovava il Comune, costretto a fronteggiare l’emergenza in un settore così delicato quale quello della raccolta dei rifiuti.

-Neppure sussiste la denunciata violazione dell’art. 57 del D.L.vo n. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 3 della l. 241/1990, e dei principi della par condicio; né il difetto di motivazione sulle ragioni che hanno indotto a ricorrere alla trattativa privata, senza previa pubblicazione di un bando.

La direttiva sindacale prot. 49939 del 23.9.2009 chiariva l’urgenza di provvedere a seguito delle carenze e dei disservizi imputabili alla ditta in quel momento incaricata del servizio (proprio la odierna ricorrente) e dunque il configurarsi di una situazione di fatto non ascrivibile a responsabilità del Comune; esponeva, inoltre, la necessità di disporre con immediatezza l’affidamento ad altra ditta in possesso dei requisiti e delle attrezzature, per la comprensibile ragione sottintesa di non procrastinabilità del servizio, di interesse per la salute pubblica. La motivazione del provvedimento appare dunque sufficiente con riferimento ai presupposti della procedura straordinaria di cui all’art. 57 cit..

-Quanto all’illogicità del criterio selettivo indicato (minor tempo occorrente per l’effettivo inizio del servizio) si osserva che il criterio di scelta non appare irragionevole, visto il tipo di servizio e l’urgenza di provvedere; inoltre, non è l’unico criterio indicato, perché, nella lettera di invito si precisa che in caso di manifestazioni d’interesse equivalenti in ordine al dato temporale, si preferirà la ditta la cui dotazione di attrezzature, mezzi e locali sarà valutata maggiormente corrispondente alle caratteristiche tecniche di cui all’elenco prezzi del progetto. In ogni caso, la ricorrente, non avendo partecipato all'invito, non ha titolo a censurare il criterio di cui sopra.

-Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, con cui si afferma l’ “antieconomicità” della “base d’asta”, insufficiente a coprire i costi minimi del servizio, si osserva che non si tratta di base d’asta (soggetta a ribasso) ma della stima dell'importo annuo del servizio in relazione alla situazione peculiare prima delineata; il che giustifica l’apparente antinomia rispetto all’importo (maggiore) assunto a base d’asta nella gara bandita nel 2006.

Con riguardo all’articolazione delle voci di costo, si fa notare in ricorso che il costo per il personale, previsto nel CSA nel 2006 era maggiore rispetto a quello indicato nella lettera di invito e che il costo stesso, maggiorato a seguito dei rinnovi contrattuali del 2008, sarebbe comunque non remunerato.

Valgano le considerazioni già svolte, ovvero che si tratta di importo su cui non vanno operati ribassi, perché non afferente a gara, e che i dati delle tabelle ministeriali concernenti il costo del lavoro, non rappresentano parametri assoluti e inderogabili, e non si può escludere a priori che siano suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali.

La giurisprudenza ha ritenuto per es. che offerte che si discostino dalle tabelle, purchè siano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, non siano anomale, in quanto le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno introdotto un parametro certo cui riferire la valutazione dell'anomalia delle offerte, ma non nel senso di autorizzare l'esclusione automatica di quelle che contengono valori inferiori a quelli minimi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010 , n. 16568). Per le stesse ragioni, un costo del servizio che si discosti dalle tabelle non è di per sé incongruo.

Non è poi ammissibile un sindacato di merito sulla valutazione tecnico-discrezionale di congruità compiuta dall’Amministrazione (specie in una situazione come quella prima descritta), se non nei limiti di una evidente illogicità. Il divario però rappresentato dalla ricorrente, mediante i calcoli svolti, attraverso cui perviene ad un totale per costo del lavoro di euro 3.872.829, a fronte dell’importo annuo del servizio di cui alla lettera di invito pari a 4.032.057,77 (a parte i costi per la sicurezza quantificati a 25.938,32), non appare tale da far ritenere evidente l’insufficienza dell’importo indicato dall’Amministrazione a coprire il costo della manodopera.

Anche per quanto concerne il costo degli automezzi e delle attrezzature, si osserva che la perizia di parte, depositata il 5 gennaio 2011, non evidenzia in merito illogicità macroscopiche negli atti posti in essere dal Comune.

- Quanto ai motivi aggiunti, coi quali si impugna l’ordinanza sindacale n. 1412 del 7.10.2009 che dispone l’affidamento, in via con tingibile e urgente, alla ditta Puccia, il Collegio rileva che:

- Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), né la violazione e falsa applicazione della legge n. 225 del 1992 per insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri emergenziali. Secondo la ricorrente, infatti, la fattispecie concreta non integra situazione di rischio per l’incolumità pubblica o per la sicurezza urbana, così come tali ipotesi sono specificate nel D.M. 5 agosto 2008 dal Ministero dell’Interno.

Si osserva che l’Autorità emanante ha chiaramente indicato i presupposti di fatto del potere esercitato, ovvero la situazione di emergenza per la salute e l’incolumità pubblica, a causa dell’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti; poco rileva che possa avere errato nell’indicare la norma (art. 54 del T.U.E.L. anzicchè art. 50, 5° comma, dello stesso testo normativo, che fa riferimento alle emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale), dato che:

- l’errata indicazione di una disposizione normativa non può condurre, in altri termini, che ad una mera irregolarità;

- in ogni caso la previsione di cui al comma 5° dell'art. 50 appare del tutto sinergica con la previsione di cui all'art. 54, comma 2 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868).

Ed in materia la giurisprudenza ha già ritenuto legittima l'ordinanza contingibile ed urgente assunta da un sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, proprio al fine di assicurare comunque la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire interruzioni, cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 09 luglio 2010 , n. 2906 (ed anche il T.A.R. Veneto ha rilevato come l'affidamento del servizio ad una società per effetto di un provvedimento extra ordinem, viene assunto sulla base di presupposti di diritto del tutto diversi da quelli in base ai quali si procede in via ordinaria).

Come è palese dalla precedente ricostruzione in fatto, poiché le procedure ordinarie di affidamento dell’appalto erano affidate all’ATO Ambiente di Ragusa, nelle more dell’espletamento della gara , l’unico strumento utilizzabile era l’ordinanza contingibile e urgente, di cui sussistono i presupposti, come già sopra chiarito, stante la assoluta necessità di provvedere alla raccolta dei rifiuti nell’interesse della salute dei cittadini, e non essendo gestibile in via ordinaria l’imprevedibile situazione determinatasi. Infondata, di conseguenza, anche la censura con riguardo al mancato inoltro di preventiva comunicazione al Prefetto, che si riferisce ad altra fattispecie, quella disciplinata dall’art. 54 T.U.E.L.

- Neppure ha pregio il motivo relativo al mancato verificarsi di un evento inatteso, di carattere eccezionale e non imputabile a responsabilità dell’Amministrazione.. Sostiene, infatti, la ricorrente che il Comune avrebbe dovuto programmare la propria attività in modo da fronteggiare la necessità di raccolta dei rifiuti non come fenomeno imprevedibile e/o occasionale, ma come esigenza di routine; invece, la catena di eventi amministrativi che ha condotto al presunto stato di emergenza sarebbe legata alla volontà e agli atti dell’Amministrazione. Inoltre, non sarebbe stato dichiarato lo stato di emergenza dal Governo, ex art. 5 della l. 225/1992, sicchè non poteva farsi ricorso al potere di ordinanza sindacale. In ogni caso, neppure lo stato di emergenza consentirebbe di derogare ai principi comunitari in materia di procedure di appalto.

La prospettazione di parte ricorrente è del tutto fuorviante.

Per quanto esposto in punto di fatto, è evidente che l’amministrazione comunale non è responsabile dei malfunzionamenti del servizio, verificatisi in passato, addebitabili solo alle affidatarie, né delle vicende giudiziarie che hanno investito sia le gare di appalto che (anche sul piano penale) le ditte affidatarie. Neppure era prevedibile la situazione di revoca degli affidamenti, che ha condotto allo stato emergenziale ed alla necessità di provvedere in via di urgenza per evitare interruzione del servizio, nelle more dell’espletamento della gara.

D’altra parte, non essendo gli atti impugnati afferenti all’espletamento di una gara, secondo quanto già sopra illustrato, nessuna violazione di principi comunitari è riscontrabile.

- Infine, la ricorrente si duole del comportamento contraddittorio del Comune che, in spregio ai principi di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza, ha affidato il servizio alla stessa impresa Puccia, che, per mancanza di attrezzature, non aveva assicurato il servizio in passato, con conseguente risoluzione del contratto in data 20 agosto 2009.

- Innanzitutto, come precisa il Comune, la ditta Puccia non si era resa in passato responsabile di false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti, in quanto le dichiarazioni non confermate dai successivi riscontri riguardavano il possesso di mezzi e attrezzature con le qualità e nel numero prescritti dal bando, e non i requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. La ditta aveva successivamente adeguato le attrezzature, tanto che alla verifica poi effettuata, è risultata, a dire del Comune, in possesso dei mezzi e delle attrezzature sufficienti. Ma, inoltre, è determinante la circostanza che solo la ditta Puccia ha risposto affermativamente all’invito del Comune, con la conseguenza che solo ad essa il Comune ha potuto affidare il servizio in via d’urgenza.

- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati, anche nella parte relativa alla proposta domanda di risarcimento dei danni, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.

- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000 complessive, di cui euro 1.000 in favore di ciascuna parte resistente, oltre iva e cpa..

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e connessi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna l’impresa ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 3.000 complessive, di cui euro 1.000 in favore di ciascuna parte resistente, oltre iva e cpa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2011

 

 

 

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