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TAR Liguria, Sez. II, 12/4/2011 n. 586
Sulla legittimità del rinnovo integrale di una gara d'appalto, in seguito all'annullamento dell'aggiudicazione, per violazione del principio relativo alla segretezza delle offerte.

E' legittimo l'operato di un P.A. che abbia provveduto al rinnovo integrale di una gara d'appalto, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, dovuto al mancato rispetto del principio di segretezza delle offerte, ciò in quanto, la violazione suddetta, comporta gravi conseguenze ai fini del corretto svolgimento della procedura; nel caso di specie, in sede di esercizio della discrezionalità conseguente alla statuizione di annullamento, la stazione appaltante si è correttamente posta la questione circa l'utilizzabilità di atti viziati nei termini accertati. Secondo consolidata giurisprudenza, in materia di riesercizio del potere amministrativo conseguente all'annullamento degli atti di gara, l'amministrazione soccombente ha l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell'ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell'art. 26 l. n. 1034/71; in altre parole, l'annullamento dell'aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'amministrazione, la quale deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento, al fine di orientare la sua ulteriore azione. Appare, pertanto, pienamente conforme al generale canone di ragionevolezza in materia di appalti pubblici, prendere atto della lesione dei principi di segretezza, con conseguente esercizio della discrezionalità nel senso della totale rinnovazione della gara, e ciò al fine di acquisire nuove offerte da sottoporre anche a corretti e predeterminati criteri di valutazione.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C.S.O. - Consorzio Servizi Organizzati, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Damonte, Gian-Maria Laurenti, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4; C.S.O. - Consorzio Servizi Organizzati Capogruppo Rti Costituendo con La Lucente Srl, La Lucente Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4;

 

contro

Azienda Sanitaria Locale Teramo, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Borneto, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Giancarlo Borneto in Genova, via Bacigalupo 4/17;

 

nei confronti di

Service Cooperativa Sociale, Cisia Progetti Srl; Service Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo Rti con Cisia Progetti Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Del Paggio, Valeria Vignolo, con domicilio eletto presso Valeria Vignolo in Genova, via Ss. Giacomo e Filippo 15/8;

 

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. Liguria, sezione seconda, n. 1538 del 25/06/2009

nonché per l’annullamento, per motivi aggiunti, delle delibere direttore generale asl Teramo nn. 1024 e 1025del 7\8\2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Teramo e di Service Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo Rti con Cisia Progetti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, impugnando altresì gli atti di rinnovo totale della gara.

Avverso tali atti si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione degli artt. 33 commi 1 e 5 l 1034\71, avendo travisato il decisum della sentenza nella parte in cui disponeva di rideterminarsi in relazione alla procedura concorsuale, non dovendo, come invece fatto, rifare ex novo la gara.

L’amministrazione intimata e la società controinteressata si costituivano in giudizio e chiedevano la declaratoria di inammissibilità del gravame per mancanza della diffida, la sospensione del processo ed il rigetto del gravame.

Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 12\4\2010, le censure venivano estese in via derivata e direttamente nei confronti di altri atti concernenti il disposto rinnovo di gara. Le parti resistenti contro deducevano in analoghi termini.

Con ordinanza n. 147\2010 questo Tar respingeva la domanda cautelare proposta.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 9\8\2010 le censure venivano estese nei confronti degli atti concernenti lo svolgimento della nuova gara.

Con ordinanza collegiale n. 352\2010 le parti venivano invitate a dedurre, ex art. 73 comma 3 cod proc amm, in ordine alla questione di competenza, trattandosi di atti adottati da p.a. sita in regione Abruzzi.

Alla pubblica udienza del 7\4\2011 la causa passava in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è infondato nel merito.

La statuizione contenuta nella pronuncia di cui si chiede l’esecuzione emerge sotto due connessi profili: per un verso, i motivi accolti riguardano la mancata indicazione di adeguate misure di conservazione degli atti di gara tali da assicurare il rispetto della necessari segretezza delle offerte nonché l’interpolazione dei criteri di valutazione posta in essere dalla commissione; per un altro verso la sentenza espressamente conclude statuendo che l’amministrazione dovrà necessariamente rideterminarsi in relazione alla procedura concorsuale di cui è causa. Tale ultima indicazione, seppur apparentemente generica, va ricollegata alla natura dei vizi accolti che hanno inciso sulla regolarità di due fasi fondamentali, sia quella di determinazione delle regole di valutazione delle offerte, sia quella concernente la garanzia della segretezza degli atti di gara comprese le offerte, con ogni evidente conseguenza in termini di rispetto dei principi sottesi alla natura stessa dell’obbligo di gara (a partire dalla par condicio tra concorrenti). Nel caso di specie, in particolare, l’indicazione generale ed ampia di rideterminazione in ordine alla procedura si ricollega proprio alle reputate gravi conseguenze derivanti dalla violazione di regole basilari per il corretto svolgimento di una gara, cosicchè in sede di esercizio della discrezionalità conseguente alla statuizione di annullamento la stazione appaltante si è correttamente posta la questione circa l’utilizzabilità di atti viziati nei termini accertati.

Una volta chiarito ed individuato il dictum contenuto nella pronuncia del Collegio di cui si chiede l’esecuzione, secondo quanto emerge dal chiaro tenore della stessa, occorre riassumere i principi consolidati in tema di riesercizio del potere amministrativo conseguente all’annullamento degli atti di gara.

In generale, la sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in capo all'amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell'ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971, vigente all’epoca di proposizione del gravame: in altri termini, l'annullamento dell'aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'amministrazione.

Anche nell'emanare i provvedimenti ulteriori che conseguono all'effetto caducatorio dell'annullamento dell'aggiudicazione della gara, l'amministrazione deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e delle conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto ed orientare conseguentemente la sua ulteriore azione. Rispetto a tali provvedimenti, il sindacato del giudice amministrativo è pieno e completo, investendo situazioni che restano esclusivamente nel campo del diritto pubblico.

Peraltro, va altresì ribadito che a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di un contratto della p.a. e dei relativi atti di gara, ferma la scelta discrezionale per l'amministrazione di indire una nuova gara o rinnovare in parte le attività pregresse, scelta legittimamente operabile nel senso di fare prevalere il principio "utile per inutile non vitiatur", occorre tener presente che, in sede di rinnovazione degli atti di gara , limitare l'operato della commissione a una verbalizzazione delle operazioni a suo tempo svolte, al fine di dare esecuzione al giudicato, significa ridurre l'effetto di annullamento degli atti di gara alla mera necessità di fornire, per quanto possibile, una prova dello svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria dei commissari di gara.

Diversamente, appare pienamente conforme alla pronuncia, per un verso, e pienamente conforme a ragionevolezza per un altro verso, prendere atto della reputata lesione dei principi di segretezza con conseguente esercizio della discrezionalità (come sopra riconosciuta in via generale) nel senso della totale rinnovazione della gara al fine di acquisire nuove offerte da sottoporre ad adeguate misure di segretezza nonché a corretti e predeterminati criteri di valutazione, entrambi elementi assenti nella gara annullata secondo la statuizione della pronuncia di cui in epigrafe.

Invero, se già in termini di principio emerge, in sede di esecuzione della sentenza di annullamento di un’aggiudicazione, la impossibilità di rinnovare parzialmente la gara a buste aperte, ciò a maggior ragione va ribadito laddove la gara sia stata annullata, come nel caso de quo, proprio a cagione del mancato rispetto delle invocate misure di tutela della segretezza e della conservazione degli atti; analogamente, è stato non irragionevolmente evidenziato come in mancanza dei criteri contestati non si sarebbe potuto compiutamente valutare le offerte, con conseguente non irrazionalità della scelta di rivedere la lex specialis.

Di tutto ciò l’amministrazione ha debitamente tenuto conto e dato atto nell’ambito degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi, analogamente a quanto statuito nella sentenza oggetto di richiesta esecuzione, per compensare tra le spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2011

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