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Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/5/2011 n. 2751
Sulla legittimità da parte della stazione appaltante di una verifica delle offerte approfondita nel caso di un'offerta anomala che presenti un ribasso particolarmente consistente.

E' legittima una verifica dell'anomalia approfondita, in ordine alla congruità di un' offerta che presenti un ribasso particolarmente consistente, e ciò al fine di accertare che l'offerente, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione. In tema di verifica in ordine all'anomalia delle offerte presentate in sede di gara, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità, per cui la relativa valutazione, inerendo al merito amministrativo, è da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, se non per aspetti di manifesta irrazionalità od evidente travisamento dei fatti, che non sussistono, alla luce anche del concreto procedimento svolto per la verifica di attendibilità dell'offerta. Nel caso di specie, con riguardo alla soglia di anomalia individuata, si è ritenuto ingiustificato il ribasso offerto in considerazione di una pluralità di ragioni, che nel loro insieme sorreggono la valutazione avanzata dalla stazione appaltante. Tali motivazioni evidenziano l'inattendibilità economica dell'offerta per eccessivo ribasso, ai fini di un corretto esercizio in fase di esecuzione del contratto. Peraltro, il concorrente non risulta in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori in appalto, secondo i dovuti livelli e standards di efficienza e qualità.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3343 del 2010, proposto dalla società Cogedi a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Ausiello e Massimo Caiano, con domicilio eletto presso Alessandro Trani in Roma, p.zza Dante, n. 12;

 

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in Campania e Molise (Sede Centrale di Napoli), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Vitale Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso Innocenzo Militerni in Roma, p.zza del Popolo, n. 18;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 01495/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa statale e della società controinteressata Vitale Costruzioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Ausiello, Soprano su delega di Militerni e l'avv. dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- In primo grado, alla stregua di quattro motivi di censura con domanda di risarcimento danni, la società appellante impugnava vari atti relativi alla gara in massimo ribasso indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento dei lavori di adeguamento della Caserma “Cappellini” e degli apprestamenti in uso al Gruppo Tecnico Logistico del Centro Navale della Guardia di Finanza di Nisida, contestando l’aggiudicazione a favore della controinteressata e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza oggetto di impugnazione, disattese le doglianze e la pretesa risarcitoria, ha respinto con diffusa motivazione il ricorso proposto dalla società interessata, rilevando in sintesi come sia ragionevole e coerente, con riguardo ai principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, una verifica dell’anomalia particolarmente approfondita in ordine alla congruità dell’offerta che presenti un ribasso consistente, al fine di accertare che l’offerente, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione.

2.- Con il gravame in esame, la società appellante, impugnata tale sentenza e riproposte le relative censure, in sua riforma, ha chiesto l’accoglimento del ricorso di primo grado, sostenendone la iniquità, la ingiustizia, la contraddittorietà, l’antigiuridicità della relativa motivazione.

La difesa statale si è costituita formalmente in giudizio, mentre la controparte vi resiste opponendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

Parte ricorrente e controinteressata hanno ulteriormente illustrato le proprie difese con varie memorie e reciprocamente replicato.

All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

3.- In linea preliminare, si può prescindere dalle opposizioni sollevate da controparte privata, sia perché l’appello è da respingere in quanto infondato, sia perché le relative resistenze attengono più propriamente al merito.

Come da esposizione che precede, è controversa in giudizio l’anomalia dell'offerta in ordine alla quale –secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale- l'amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui la relativa valutazione, costituendo espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale ed inerendo quindi al merito amministrativo, è da ritenersi insindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti, che nello specifico non sussistono alla luce anche del concreto procedimento svolto per la verifica di attendibilità dell’offerta, dopo gli ulteriori chiarimenti richiesti e l’audizione dell’offerente concretamente intervenuta.

Nella specie, con riguardo alla soglia di anomalia individuata nell’11,860%, si è ritenuto ingiustificato il ribasso offerto in considerazione di una pluralità di ragioni, che nel loro insieme ed analiticamente in ogni loro componente sorreggono la valutazione censurata (eccessivo ribasso nella misura del 35,031%, rilevante esiguità dell'utile di impresa pari soltanto all’1% con riferimento alla durata dei lavori ed agli oneri finanziari implicati dall’appalto, mancata dimostrazione circa l'eventuale economicità del procedimento di lavoro e le soluzioni tecniche da adottare, costo della manodopera giustificato con riguardo ai separati ccnl edili e metalmeccanici anziché come richiesto in relazione al costo del lavoro per le lavorazioni edili determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro).

Tali motivazioni evidenziano, al loro singolo esame, l’inattendibilità economica dell’offerta per eccessivo ribasso, ai fini di un corretto esercizio in fase di esecuzione del contratto.

Del resto, l’appellante neppure in questa sede ha fornito prova convincente della congruità della propria offerta e le economie di scala cui si riferisce sono insussistenti, anche in rapporto al ridotto margine di utile indicato, con la conseguenza che esso non risulta in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori in appalto secondo i dovuti livelli e standards di efficienza e qualità.

4.- Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza confermata, con assorbimento della domanda risarcitoria anch’essa rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello come in epigrafe proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza del TAR Campania n. 1495 del 2010.

Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite relative all’odierno grado, che si determinano nella misura complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da corrispondersi quanto ad € 1.000,00 (euromille/00) all’Amministrazione statale e quanto ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) alla controinteressata società Vitale, oltre spese generali ( 12,50%), IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

 

 L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2011

 

 

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