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TAR Lazio, Sez. III ter, 10/5/2011 n. 4081
In materia di gare d'appalto, non sussiste un interesse alla richiesta di accesso in ordine agli atti, qualora l'istante non abbia preso parte alla relativa procedura.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici trova apposita disciplina nell'ambito del d.lvo n. 163 del 2006. Il c. 6 dell'art. 13 del citato d.lvo n. 163/06, infatti, consente l'accesso agli atti coperti da segreti tecnici e commerciali, contenuti nelle offerte, riservandolo, però "al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". E' evidente la diversità rispetto alla corrispondente regola dettata dall'art. 24, c. 7, l. n. 241/90, ove si prevede il diritto all'accesso nei casi in cui questo sia necessario per curare o per difendere "i propri interessi giuridici", con una formulazione più ampia rispetto a quella di cui al c. 6, del citato art. 13, che, invece, collega l'interesse all'accesso alla posizione giuridica non di chiunque vi abbia interesse, ma del solo concorrente che abbia intrapreso un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara in cui l'istanza di accesso è formulata. Pertanto, il diritto di accesso agli atti amministrativi non può estendersi ad un sindacato generalizzato dell'intera attività nell'ambito di una procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei, attraverso l'enunciazione di un interesse meramente esplorativo, e privo dell'indicazione di alcun principio di prova in ordine alle illegittimità che si sarebbero perpetrate, e che diverrebbero eventualmente concrete solo dopo un monitoraggio dell'intera attività amministrativa volto alla ricerca di possibili imperfezioni, irregolarità od anomalie, ab origine solo ipotizzate ma non suffragate da concreti elementi.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 694 del 2011, proposto da: Soc. Arval Service Lease Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, 26;

 

contro

la Soc. Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Satta, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, Foro Traiano, 1/A;

 

nei confronti di

Soc. Leaseplan Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Francesco Goisis e Alfredo Lucente, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale di Villa Massimo, 57;

 

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi in data 22 dicembre 2010sulla domanda di accesso ai documenti presentata in data 22 novembre 2010;

e, conseguentemente, per sentire ordinare a Poste Italiane S.p.a. il rilascio alla società ricorrente di copia dei documenti richiesti con l’istanza di cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società Poste Italiane S.p.a. e Leaseplan Italia S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Premette la società ricorrente di avere appreso che:

- nell’agosto 2010 la società Poste Italiane S.p.a. ha indetto una procedura concorsuale aperta per l’individuazione del soggetto con cui sottoscrivere “Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 16.640 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica, e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali”;

- alla gara ha partecipato la sola LeasePlan Italia S.p.a., aggiudicandosela;

- di avere, pertanto, richiesto in data 22 novembre 2010, il rilascio, in copia semplice, della documentazione prodotta, unitamente all’offerta di gara da parte della LeasePlan Italia, aggiudicataria provvisoria della gara d’appalto de qua, nonché copia del verbale di aggiudicazione provvisoria e di ogni altro atto anteriore, coevo e successivo relativo all’aggiudicazione stessa, dovendosi intendere tale richiesta estesa all’eventuale aggiudicazione definitiva ed a tutti i verbali di gara;

- ha precisato, ai predetti fini, di essere titolare di un interesse qualificato all’accesso, in qualità di primaria operatrice nel settore della locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, aspirando, attraverso l’impugnativa di tali atti, alla rinnovazione della procedura concorsuale ed alla partecipazione a seguito di rinnovazione della gara.

Ricorda, poi, di avere effettivamente impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara di cui si tratta, medio tempore intervenuta, con riserva di proposizione di motivi aggiunti all’esito dell’esame della documentazione richiesta con la suddetta istanza di accesso.

Impugna, pertanto, con il ricorso in epigrafe, il silenzio formatosi sull’istanza di accesso, lamentandone l’illegittimità alla stregua del seguente unico articolato motivo: violazione degli artt. 22 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; dell’art. 13, del d.lgs. 163 del 2006; dell’art. 97 della Costituzione; difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria; violazione del giusto procedimento.

Conclude la ricorrente chiedendo, in accoglimento dei rassegnati mezzi di impugnativa, l’annullamento del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di accesso agli atti e documenti, e la declaratoria dell’ordine di esibizione dei seguenti atti e provvedimenti: a) provvedimento con cui Poste Italiane S.p.a. ha aggiudicato in via provvisoria la procedura aperta per l’istituzione dei Accordi Quadro di cui sopra; b) provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di LeasePlan Italia; c) tutti i verbali di gara; d) tutta l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) comprensiva di copia del plico contenente la stessa e di copia delle buste contenenti la documentazione amministrativa, quella tecnica e la documentazione economica, presentata da LeasePlan Italia per la partecipazione alla procedura in questione.

Si è costituita in giudizio l’evocata stazione appaltante che ha eccepito l’infondatezza della richiesta di accesso agli atti di gara formulata dalla società ricorrente, non concorrente alla gara medesima, evidenziando la legittimità, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, d. lgs. 163/2006, del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso agli atti di gara da parte di impresa non partecipante alla stessa, e, comunque, la carenza di interesse all’accesso di Arval anche ai sensi dell’art. 22, legge n. 241/1990.

Si è costituita, altresì, la società controinteressata LeasePlan Italia, che ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011, uditi i difensori delle parti, che hanno insistito nelle rispettive prospettazioni, richieste e conclusioni, il Collegio ha trattenuto al causa in decisione.

 

DIRITTO

Deve essere disposto lo stralcio, in via preliminare, delle memorie difensive depositate dalle parti resistenti, siccome tardive, come eccepito dal difensore del ricorrente alla camera di consiglio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 87, comma 3, d. lgs. n. 104 del 2010, riguardante i riti camerali ivi previsti, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, e, dunque sono dimezzati anche i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per la produzione di documenti, memorie e repliche.

Come esposto in fatto, con il ricorso in epigrafe la ricorrente sollecita la declaratoria dell’ordine di esibizione degli atti della procedura concorsuale indetta da Poste Italiane S.p.a. per l’individuazione del soggetto con cui sottoscrivere “Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 16.640 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica, e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali”, che ha visto aggiudicataria l’unica società partecipante, LeasePlan Italia S.pa.

La ricorrente, a sostegno dell’interesse a conoscere tutti gli atti di gara, adduce di essere primaria operatrice nel settore della locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e di avere impugnato l’esito di tale procedura, riservandosi, in proposito, l’introduzione di motivi aggiunti all’esito dell’esame della documentazione richiesta con la suddetta istanza di accesso.

Il ricorso non può essere accolto.

Deve essere, in proposito, rilevato che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici trova apposita disciplina nell’ambito del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L’art. 13, del richiamato codice dei contratti, premesso un generale rinvio alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990, indica, poi, una disciplina che diverge da quest'ultima per alcuni profili, evidenziando previsioni peculiari, e, dunque, speciali rispetto a quelle di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il comma 6 dell'art. 13 in esame, infatti, consente l'accesso agli atti coperti da segreti tecnici e commerciali, contenuti nelle offerte, riservandolo, però “al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.

E’ evidente la diversità rispetto alla corrispondente regola dettata dall'art. 24, comma 7, che può cogliersi già alla lettura testuale della seconda norma ora in esame, ove si prevede il diritto all’accesso nei casi in cui questo sia necessario per curare o per difendere “i propri interessi giuridici", con una formulazione più ampia rispetto a quella di cui al comma 6, dell'art. 13, che, invece, collega l’interesse all’accesso alla posizione giuridica non di chiunque vi abbia interesse, ma del solo concorrente che abbia intrapreso un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara in cui l'istanza di accesso è formulata.

Le superiori coordinate inducono il Collegio a ritenere che la società Arval, che non ha partecipato alla procedura di gara cui si riferiscono gli atti e provvedimenti oggetto dell’actio ad exibendum, non é titolare di quella posizione differenziata e qualificata, come efficacemente descritta dalla normativa applicabile alla fattispecie in controversia, a nulla rilevando, in proposito, l’appartenenza della medesima allo stesso settore di impresa oggetto della gara de qua.

Peraltro, ritiene il Collegio che la richiesta del cui diniego si tratta, non può trovare ingresso anche sotto un diverso profilo.

Ed invero, anche a volere prescindere da quanto sopra evidenziato in ordine alla peculiarità della disciplina dell’accesso in materia di contratti pubblici, l’istanza ostensiva di cui all’art. 24, della legge n. 241 del 1990 non deve costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa, non essendo ammissibile piegare lo strumento dell’accesso al perseguimento di una generica attività informativa ed esplorativa.

Con riferimento ai fatti in controversia, la ricorrente afferma di avere una posizione giuridica differenziata in quanto mira alla riedizione della procedura concorsuale di cui si tratta, ancorché la medesima non vi abbia preso parte, né abbia lamentato l’impossibilità di prendervi parte a causa della apposizione di clausole del bando impeditive o limitative della partecipazione alla gara; afferma, per altrettanto, che la conoscenza di tutti gli atti della procedura si pone quale presupposto necessario per la proposizione di motivi aggiunti, che si è espressamente riservata di interporre una volta esaminati gli atti del cui accesso si tratta.

Ritiene il Collegio che il diritto di accesso agli atti amministrativi non può estendersi ad un sindacato generalizzato dell’intera attività nell’ambito di una procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei, attraverso l’enunciazione di un interesse meramente esplorativo, e privo dell’indicazione di alcun principio di prova in ordine alle illegittimità che si sarebbero perpetrate, e che diverrebbero eventualmente concrete solo dopo un monitoraggio dell’intera attività amministrativa volto alla ricerca di possibili imperfezioni, irregolarità od anomalie, ab origine solo ipotizzate ma non suffragate da concreti elementi.

Tali considerazioni evidenziano ulteriormente la natura esplorativa della istanza di esibizione avanzata dalla parte ricorrente, per cui, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000.00 (duemila/00) da ripartirsi, in pari misura, in favore di Poste Italiane S.p.a. e LeasePlan Italia S.p.a., parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2011

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