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TAR Lazio, Sez. III, 17/5/2011 n. 4251
La fissazione dei criteri idonei all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti), rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

La scelta dei criteri più adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti), costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e impingendo nel merito dell'azione amministrativa,è sottratta al sindacato di legittimità del G.A., salvo il caso in cui, in relazione a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, non risulti manifestamente illogica, arbitraria, ovvero palesemente viziata da travisamento di fatto. Nel caso di appalto integrato, come quello di specie, la stessa ampia possibilità di presentare varianti al progetto da parte dei candidati, comporta necessariamente un ampio margine di discrezionalità in capo alla Commissione, in quanto il bando e la lettera di invito non possono disciplinare totalmente le varianti che saranno presentate dai vari concorrenti. Inoltre, anche la fissazione di sotto criteri da parte del bando, rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Non sussiste, infatti, alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di fissazione di sub-criteri, atteso il disposto dell'art. 83 c. 4, del d.lgs. n. 163/06, il quale non prevede necessariamente l'esercizio di alcun obbligatorio esercizio di tale facoltà, alla quale può ricorrersi solo "ove necessario".

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2010, proposto da:

Soc Impresa Lis Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Griselli, Andrea Manzi, Marco Salina, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

 

contro

Anas Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Soc Beton Villa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Alessandri, Lorenzo Grisostomi, Michele Ottani, con domicilio eletto presso Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Antonio Bosio,2; Soc Lauro Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; Soc Cerutti Lorenzo Srl;

 

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'OPERA "SS N. 32 TICINESE - SISTEMAZIONE STRADALE LOTTO N. 2 - TRATTO TRA IL KM 23+300 (COMUNE DI POMBIA) E IL KM 31+000 (COMUNE DI BORGO TICINO)" - c

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Soc Beton Villa Spa e di Soc Lauro Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con bando pubblicato il 18-7-2008, l’ANAS ha indetto un appalto integrato per la sistemazione stradale del tratto km 23+3-31+0 della SS Ticinese nei Comuni di Pombia e Borgo Ticino.

Hanno presentato domanda di partecipazione varie imprese tra cui la LIS,odierna ricorrente.

A seguito della fase di prequalifica, con lettera di invito del 17-2-2009 la Lis s.p.a. è stata invitata a partecipare alla successiva fase.

A seguito della presentazione delle offerte e della valutazione da parte della Commissione, con provvedimento del 31-12-2009, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della Beton Villa s.p.a.. Secondo classificato si posizionava il raggruppamento composto da Lauro s.p.a. e Cantieri Valsesia; terza classificata la ATI Cerutti.

La impresa Lis, odierna ricorrente, si è classificata al quarto posto.

Con il presente ricorso la Lis s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti preordinati e connessi compresi il bando e la lettera di invito formulando le seguenti censure:

violazione dell’art 84 del d.lgs. n° 163 del 2006; dell’ art 92 comma 3 del d.p.r. n° 554 del 1999; del cd. autovincolo amministrativo; nullità degli atti di gara; incompetenza; contraddittorietà; eccesso di potere, difetto di motivazione;

violazione dell’art 83 comma 4 del d.lgs. n° 163 del 2006; dell’art 91 comma 2 del d.p.r. n° 554 del 1999; della par condicio e dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; dei principi di trasparenza e concorrenza;

difetto di istruttoria e di motivazione;

violazione dell’art 83 comma 5 d.lgs. n° 163 del 2006; dell’art 91 comma 3 e dell’allegato B del d.p.r. n° 554 del 1999;

violazione del principio di continuità, di concentrazione e celerità delle operazioni concorsuali;

violazione dell’art 97 della Costituzione e del principio di buona amministrazione; violazione dei principi di trasparenza e par condicio; difetto di motivazione;

violazione dell’art 83 d.lgs. n° 163 del 2006; violazione del punto IV 2.1. del bando di gara; dei paragrafi D e E della lettera di invito; disparità di trattamento; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; ingiustizia manifesta;

Si sono costituite l’ANAS, la Beton Villa e la Lauro s.p.a contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 31-3-2010 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza di merito per il 30-6-2010.

Successivamente è stato disposto rinvio in relazione alla pendenza di altro giudizio proposto dalla Lauro s.p.a seconda classificata avverso l’aggiudicazione a favore della Beton Villa.

All’udienza del 6-4-2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la prima censura si contestano le modalità di nomina della Commissione in quanto l’ANAS non avrebbe seguito quanto previsto dal Regolamento interno.

Tale censura non è suscettibile di accoglimento.

In primo luogo non è stato dato alcun principio di prova di quale norma di tale regolamento sarebbe stata violata. Anche ad acquisire il regolamento interno con ordinanza istruttoria, dovrebbe essere almeno indicata quale disposizione del regolamento sarebbe stata violata o almeno quale circostanza di fatto avrebbe provocato tale violazione, cosa che non è in alcun modo specificato nella censura proposta.

Contesta poi la difesa ricorrente che i commissari non avrebbero reso la dichiarazione di non avere cause di incompatibilità con i partecipanti alla procedura.

Anche tale censura non può essere accolta.

La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato, anche in materia di pubblici concorsi, che la mancanza di tali dichiarazioni può rilevare come vizio del procedimento e del provvedimento finale solo se effettivamente siano esistenti cause di incompatbilità.

In tema di concorsi pubblici, l'omessa verbalizzazione della mancanza di cause di incompatibilità da parte dei commissari non costituisce vizio della procedura, una volta che sia accertata l'effettiva mancanza di cause ostative alla partecipazione delle operazioni dei singoli componenti (Consiglio Stato, sez. VI, 03 giugno 2010, n. 3496)

Con ulteriore censura si sostiene la illegittimità delle operazioni di gara, in quanto la Commissione ha superato il termine che le era stato fissato dalla stazione appaltante per la conclusione della procedura.

Tale censura non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che i termini di un procedimento, in mancanza di espressa previsione normativa, non possano ritenersi perentori, nel senso di far perdere all’amministrazione il potere di provvedere o di rendere il provvedimento tardivo di per sé illegittimo.

Costituisce principio generale dell’ordinamento, infatti, quello per cui, se un termine non è espressamente indicato dalla legge come perentorio, deve ritenersi ordinatorio.

Costituisce, altresì, principio generale della azione amministrativa quello per cui, l’eventuale superamento del termine per la conclusione di un procedimento non comporta la illegittimità del provvedimento finale, salvi i rimedi approntati dall’ordinamento per il cittadino come il silenzio rifiuto o l’eventuale risarcimento del danno da ritardo o i rimedi di carattere disciplinare nei confronti dei funzionari.

Il mancato rispetto del termine entro il quale concludere un procedimento, in genere, non è sufficiente ad inficiare i relativi provvedimenti finali, trattandosi di termine ordinatorio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2009, n. 4567).

La violazione dei termini non dà luogo ad illegittimità del provvedimento, ma a conseguenze di altro genere, sotto il profilo delle responsabilità disciplinari, penali, contabili, e della risarcibilità del danno da ritardo (Consiglio di stato, sez. VI, 29 luglio 2009 , n. 4708, rispetto all’art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000, in materia di procedure concorsuali per professori universitari).

Nella materia delle gare pubbliche, ai sensi dell’art 92 del d.p.r. n° 554 del 1999, il termine è fissato nel decreto di nomina della Commissione senza prevedere alcuna sanzione per la scadenza ed anzi la possibilità della proroga. E’ quindi evidente che la decadenza della Commissione e addirittura la illegittimità dei relativi atti non può derivare solo dalla fissazione del termine da parte di un provvedimento amministrativo.

Con ulteriore censura si sostiene poi la illegittimità dell’operato della Commissione, in quanto non sarebbero stati fissati i criteri per l’attribuzione dei punteggi nel bando e comunque la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato i punteggi in mancanza di criteri motivazionali prefissati dal bando.

La censura è tempestiva, in quanto non doveva essere proposta con la immediata impugnazione del bando di gara, secondo quanto affermato dalla controinteressata Beton Villa. Il bando di gara non impediva, infatti, né la partecipazione della Lis né le impediva di formulare l’offerta ( Ad. Plen. n° 1 del 2003).

Si può, invece, prescindere dalla questione dell’interesse a proporre tale censure, trattandosi della quarta classificata, in relazione alla infondatezza delle stesse.

Ai sensi dell’art 83 del d.lgs n° 163 del 12-4-2010, quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto ;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l’assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

Prima dell’abrogazione da parte del d.lgs n° 152 delll’11-9- 2008 (cd. terzo decreto correttivo) era previsto altresì che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissasse in via generale i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

La abrogazione di tale disposizione è intervenuta anche per una procedura di infrazione che era stata aperta dalla Commissione europea in quanto la medesima norma attribuiva una eccessiva discrezionalità alla Commissione giudicatrice.

Dopo il terzo correttivo, proprio al fine di evitare la discrezionalità della Commissione, è quindi il bando che deve già stabilire i criteri di attribuzione dei punteggi, inoltre i criteri indicati dall’art 83 sono poi espressamente considerati esemplificativi.

E’ quindi attribuita ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella scelta dei criteri e nell’individuazione dei punteggi.

Nel caso di specie, il bando di gara, pubblicato prima del terzo correttivo, ha previsto il punteggio di 40 punti per il prezzo; 35 per il valore tecnico ed estetico delle varianti ( prevedendo il minimo di 10 punti in caso di mancata proposta di varianti); 10 punti per i tempi di esecuzione dei lavori; 15 per la disponibilità di due o più turni.

La lettera di invito (successiva invece al terzo correttivo) ha integrato espressamente i criteri di attribuzione dei punteggi: per il prezzo, 40 punti con un coefficiente per calcolare la riduzione del prezzo espressamente previsto (rispetto al punteggio relativo al prezzo la Lis ha peraltro ottenuto il punteggio di 34,27, mentre la prima e la seconda classificata hanno attenuto un punteggio maggiore, Beton Villa 40; Ati Lauro De Giuliani, 38,99); 35 per l’offerta tecnica; riprendendo la previsione di dieci punti in caso di mancanza di varianti, quindi un punteggio da dieci a venticinque per le varianti.

Per tempi di lavorazione e utilizzo di doppi turni sono stati previsti punteggi specifici, 10 punti per i tempi di esecuzione dei lavori; 15 per la disponibilità di due o più turni.

Nella lettera di invito era altresì specificato per quanto riguarda il pregio tecnico ed estetico delle opere progettate in variante, il relativo punteggio sarà attribuito valutando le varianti proposte alla stregua dei principi e delle prescrizioni contenute sotto la voce offerta tecnica.

Il paragrafo E della lettera di invito relativo all’offerta tecnica prevedeva, infatti, le indicazioni per la valutazione delle varianti.

Al punto E.1.3 erano previste le varianti ammesse:

1. varianti sulle strutture in cemento armato:

a) può essere modificata la tipologia dell’impalcato e la geometria delle pile, nonché lo schema statico delle strutture delle opere d’arte principali e secondarie. Per ciò che attiene i materiali utilizzati sono possibili variazioni, nel senso che per le parti di strutture in cemento armato non saranno ammesse soluzioni che utilizzino materiali di peggiori caratteristiche meccaniche, rispetto a quelle utilizzate nel progetto a base di gara. Rimane confermato l’uso del cemento armato per la realizzazione di pile a spalle. Tutte le predette varianti potranno essere introdotte solo nel rispetto totale delle normative vigenti e nell’ambito dei pareri acquisiti con le conferenze dei servizi;

b) eventuale nuovo dimensionamento delle opere d’arte minori; nel caso di ridimensionamento delle opere idrauliche, le modifiche possono essere effettuate solo previo soddisfacimento della verifica idraulica delle nuove soluzioni proposte;

2. varianti sugli impianti di illuminazione;

3. varianti per la minimizzazione sia dei rischi collegati alla sicurezza durante l’esecuzione dell’opera sia dell’impatto dei lavori sul traffico con particolare riferimento ai periodi di esodo;

4. varianti tecnologiche per il controllo continuo del tempo delle opere in cemento armato e per la minimizzazione degli interventi di manutenzione delle opere;

5. varianti del piano di cantierizzazione delle opere,

6. integrazione e miglioramento degli impianti tecnologici e di sicurezza;

7. minimizzazione degli interventi di manutenzione dell’opera e relativi costi.

Il non sufficiente rispetto delle specifiche tecniche e delle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, specificate nel progetto definitivo, ovvero il mancato miglioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, conseguenti alle varianti/modifiche tecniche offerte dal concorrente, comporterà valutazione negativa da parte della commissione giudicatrice, Sarà altresì oggetto di negativa valutazione la variante/modifica tecnica che non determini, al contempo, una minore spesa o un minor tempo di esecuzione.

La presentazione di varianti non ammissibili determinerà l’esclusione dell’offerta.

Sono ammesse, sulla base di valutazioni proprie del concorrente, varianti al piano di sicurezza e coordinamento facenti parte integrante del progetto definitivo. I costi per gli oneri della sicurezza rimarranno comunque fissi ed invariabili.

Inoltre era previsto che “le varianti ammesse saranno esaminate dalla Commissione giudicatrice e valutate con punteggio variabile da 10.1. a 35 esclusivamente se la Commissione le riterrà sviluppate in modo completo in ogni sua parte con lo stesso livello progettuale del livello posto a base di gara e migliorative del progetto stesso. Ove la Commissione non ritenesse migliorative le varianti proposte attribuirà al concorrente un punteggio variabile da 0 a 9,9, fermo restando che le varianti dovranno essere sviluppate in modo completo in ogni loro parte e con lo stesso livello progettuale posto a base di gara”.

Dalla specificazione del tipo di varianti ammesse deriva una restrizione dello spettro ampio del punteggio previsto (25 punti).

Nel caso di specie, le varianti ammesse erano espressamente indicate nei punti E.1.3. della lettera di invito.

Il punteggio di 25 punti attribuibile per tali varianti quindi non si può ritenere illogico o irragionevole, in relazione alla ampia tipologia di modalità realizzative dell’opera che i concorrenti potevano presentare.

La scelta dei criteri più adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non sia manifestamente illogica, arbitraria, ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837; Consiglio Stato , sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7259).

Nel caso di appalto integrato, come quello oggetto della gara in constatazione, inoltre, la stessa ampia possibilità di presentare varianti al progetto da parte dei candidati, comporta necessariamente un ampio margine di discrezionalità della Commissione, in quanto il bando e la lettera di invito non possono disciplinare totalmente le varianti che saranno presentate dai vari concorrenti.

I medesimi criteri infatti sono stati adottati come risulta da verbali di altre gare depositati in giudizio dall’Anas anche in altre procedure, che hanno invece visto vincitrice la Lis.

Inoltre, anche la fissazione di sotto criteri da parte del bando rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Non sussiste, infatti, alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di fissazione di sub-criteri, atteso il disposto dell'art. 83 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici), che non prevede necessariamente l'esercizio di alcun obbligatorio esercizio di tale facoltà, alla quale può ricorrersi solo "ove necessario" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 agosto 2010, n. 3913).

Sostiene ancora la società ricorrente che il terzo decreto correttivo sarebbe entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara, quindi la Commissione, davanti all’ampiezza dei criteri di attribuzione dei punteggi prevista dal bando, avrebbe dovuto fissare ulteriori sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla norma al momento della pubblicazione del bando di gara

Anche tale censura non può essere accolta.

Se è vero che la disciplina di gara è quelle vigente al momento del bando, nel caso di specie, in primo luogo bisogna tenere presente che la lettera di invito, del 17-2-2009, è successiva all’entrata in vigore, e questa ha fissato i criteri di attribuzione dei punteggi, individuando specificamente le varianti ammesse. Inoltre, la modifica del terzo correttivo è derivata da procedura di infrazione della Commissione proprio perché la norma attribuiva una eccessiva discrezionalità alla Commissione; è evidente, dunque, che la Commissione, davanti a tali circostanze, non avrebbe potuto procedere ad individuare ulteriori sottocriteri (cfr. CdS, Sez. III, n. 1749 del 2011 per cui l'art. 83 comma 4 del codice dei contratti pubblici nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, può prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara).

Nel caso di specie, inoltre, poiché il criterio della qualità tecnica era limitato alle varianti si deve ritenere legittima la mancata specificazione ex ante, in quanto, una volta specificato dalla lettera di invito il tipo di varianti ammesse, la Commissione non avrebbe potuto procedere ad elaborare punteggi per la varianti che non sapeva prevedere. L’appalto integrato lascia infatti ampio margine alle soluzione progettuali dei partecipanti che devono procedere alla progettazione esecutiva e alla esecuzione dell’opera.

Sostiene ancora la difesa ricorrente il difetto di motivazione, in quanto non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, in particolare riguardo alla voce pregio tecnico ed estetico delle varianti.

Anche tale censura non può essere condivisa.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non sia necessaria una motivazione diffusa e puntuale, quando la presenza di precostituiti ed analitici criteri di valutazione dei progetti consenta di ricostruire le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi sia in ordine al profilo tecnico che in merito all'aspetto economico (Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2008, n. 6115).

In ogni caso, risulta dai verbali di causa delle varie sedute della Commissione, in cui sono state valutate le varianti proposte dai concorrenti, che la Commissione ha esaminato le varianti proposte da ogni impresa singolarmente ed, in base alla varianti proposte, ha attribuito il punteggio.

Da tali verbali, risultano, quindi, chiare sia le singole varianti proposte che l’attribuzione del punteggio.

Del resto la valutazione delle miglior varianti, con l’attribuzione del punteggio relativo, è espressione di discrezionalità tecnica che in ambiti molto ristretti può essere sindacata in questa sede.

Si sostiene, altresì, che la Commissione non avrebbe valutato correttamente tutte le varianti proposte da Lis.

Risulta dai verbali in atti (verbale della seduta del 29.09.2009), che la Commissione ha esaminato le varianti proposte, anche se alcune insieme ad altre.

In ogni caso il punteggio è stato attribuito complessivamente sul progetto presentato.

Anche tali scelte della Commissione per la valutazione delle varianti, poi, devono ritenersi rientranti nella discrezionalità tecnica della stessa.

Con ulteriori censure si contesta poi l’attribuzione dei punteggi di altri concorrenti in relazione alle varianti da questi proposte.

La valutazione della qualità dei materiali proposti o delle soluzioni tecniche proposte rientrano evidentemente nel giudizio di discrezionalità tecnica reso dalla Commissione esaminatrice e possono essere sindacati nei limiti della illogicità e irragionevolezza.

Ad esempio la Lis contesta che l’asfalto della Ati Lauro non era della stessa qualità di quello da lei proposto; o che altri materiali da lei proposti erano migliori, come le vernici acriliche o l’impiego della barre zincate a caldo; sostiene altresì che nella propria offerta figuravano soluzioni tecniche migliori di quelle indicate dalla Lauro o dalla Beton Villa e che avrebbero dovuto ricevere un punteggio complessivo maggiore.

A parte la prova dell’interesse a tale censura, non essendovi alcun elemento per ritenere che un maggiore punteggio avrebbe portato la Lis a superare la terza, la seconda e la prima classificata, si deve anche evidenziare che le contestazioni mosse dalla Lis non possono condurre ad individuare dei vizi di assoluta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Infatti la qualità tecnica delle varianti della Lis ha ottenuto un buon punteggio, pari a 18 punti, superiore ad esempio a quello della Lauro (punti 17), mentre l’esito della gara è dipeso in gran parte dal punteggio ottenuto per le offerte economiche, considerato che la prima classificata Beton Villa ha avuto 40 punti per l’offerta economica, la seconda classificata 38,99, mentre la Lis, quarta classificata, 34,27.

Comunque, considerando i punteggi tecnici complessivamente attribuiti alle varie imprese, da 12 a 23, le varianti proposte dalla Lis appaiono giudicate valide dalla Commissione, con un margine di apprezzamento che, dato anche il tenore estremamente ampio e di carattere tecnico delle varianti, non può essere sindacato in questa sede.

Ne deriva la infondatezza delle censure dedotte dalla società ricorrente.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Dal rigetto del ricorso deriva la infondatezza della domanda di risarcimento danni.

In considerazione della complessità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2011

 

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