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TAR Lazio, sez. II ter, 27/5/2011 n. 4810
Nel caso in cui una Regione non abbia adottato una normativa regionale in materia di appalti che preveda una diversa composizione della commissione di gara, si applicano le previsioni contenute nell'art. 84 del D.lgs n. 163/06.

L'art. 84, c.8, del d.lgs. n. 163/06, prevede che nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni, la scelta debba essere effettuata nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali. Nel caso di specie, tale precetto non è stato osservato, risultando in atti che la scelta, come professionista esterno, dell'avvocato, nella qualità di esperto in appalti, è stata effettuata senza la preventiva richiesta all'Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere. Peraltro, tale modalità di selezione non risulta smentita dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale, 23 novembre 2007, n. 401, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9, dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, "nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole". Non risulta, nel caso di specie, che la Regione abbia adottato una normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all'adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni contenute nell'art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10835 del 2010, proposto da:

Turismo Fratarcangeli Coco Sas (TFC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Maria Venchi in Roma, v.le G. Mazzini, 142;

 

contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia La Valle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Montozzi in Roma, via della Giuliana, 35;

 

nei confronti di

Ditta Individuale Eusepi Massimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D'Onza e David Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio Mariani in Roma, via Savoia, 78;

 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Francesca Petullà, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Cremona, 21;

 

per l'annullamento

- degli atti della gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016 (delibera n. 59 del 16 marzo 2010; della aggiudicazione definitiva di cui alla D.D. n. 149 del 18 ottobre 2010; dell’aggiudicazione provvisoria del 18 agosto 2010 e dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3;

- della D.D. n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara;

- di ogni altro atto connesso,

 

e per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia e della Ditta Individuale Eusepi Massimo;

Visto il ricorso incidentale della controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo, depositato in giudizio il 23 dicembre 2010;

Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’avv. Francesca Petullà, depositato in giudizio il 14 dicembre 2010:

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi l’avv. Ceci per la ricorrente, l’avv. E. Signorini, in sostituzione dell’avv. La Valle, per il Comune resistente, l’avv. S. Di Giovanni, per delega dell’avv. Benedetti, per la controinteressata e l’avv. Petullà nella qualità di interveniente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Comune di Tarquinia ha indetto, con delibera n. 59 del 16 marzo 2010, una gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016.

Alla procedura hanno partecipato quattro concorrenti ed il criterio di selezione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara è stata aggiudicata alla controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo (d’ora in poi, anche Ditta Eusepi) con punti 100 mentre al secondo posto si è classificata la ricorrente TFC con punti 88,36.

Avverso l’esito della procedura, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa la società TFC chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ed il risarcimento dei danni per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 38 e 39 del D.lgs n. 163 del 2006 e artt. 4 e 8 del disciplinare); eccesso di potere per violazione della lex specialis e par condicio dei partecipanti, disparità di trattamento.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, sebbene il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, quella depositata in sede di gara non è conforme in quanto risulta che la Ditta Eusepi svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.

L’attività svolta dalla controinteressata non è quindi assimilabile a quella oggetto della gara che riguarda il servizio di “scuolabus”.

La controinteressata, poi, non ha specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, seppure richiesto dal bando di gara. La ditta Eusepi si è limitata a dichiararne in via generica il possesso ma senza specificare alcunché al riguardo;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del D.lgs n. 163 del 2006 e dell’art. 12 del disciplinare; eccesso di potere per errata attribuzione dei punteggi, errata valutazione delle giustificazioni, contraddittorietà e sviamento.

L’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.lgs n. 163 del 2006.

Del resto, la stessa offerta di Eusepi contiene elementi di contraddizione in quanto, da un lato, si impegna ad acquistare nuovi autobus e, dall’altro, giustifica la convenienza dell’offerta in ragione del fatto di possedere mezzi di trasporto di proprietà.

Altresì, nella stessa offerta, la controinteressata ha omesso di indicare il costo per l’acquisto dei nuovi autobus comunali. A ciò si aggiunga che anche il calcolo del costo del personale è da ritenersi errato in quanto i dipendenti risultano impiegati per sole 2/3 ore al giorno, ovvero con una copertura non sufficiente per lo svolgimento del servizio scolastico.

Anche il calcolo degli oneri fiscali è da ritenersi errato come dimostra, ad esempio, l’omessa indicazione dell’Irap;

3) violazione degli artt. 38, 49, 86 e 87 del Dlgs n. 163 del 2006, art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008 e art. 8 della legge n. 123 del 2007; omessa indicazione degli oneri della sicurezza.

La controinteressata, nell’offerta, non ha indicato gli oneri della sicurezza né ha presentato il DUVRI;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006; eccesso di potere per errata composizione della commissione ed incompatibilità del commissario esterno.

La commissione di gara è stata composta dal Dirigente del settore (Presidente) e da due membri esterni al Comune resistente.

Nella scelta dei commissari esterni, non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006 secondo cui è necessario dare contezza della assenza nell’organico dell’ente delle professionalità necessarie per lo svolgimento di tale incarico.

Altresì, il comma 8 dell’art. 84 del citato D.lgs n. 163 del 2006 prevede che i commissari esterni debbano essere scelti secondo le modalità ivi previste ovvero, nel caso di professionisti, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dai rispettivi ordini professionali.

Nel caso di specie, il Comune ha affidato l’incarico all’avv. Petullà che non è stata scelta con le modalità previste dal citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006. Peraltro, il predetto professionista aveva una causa di incompatibilità ex art. 51 del c.p.c., avendo svolto la difesa in favore del Comune di Alatri in una controversia promossa dalla ricorrente dinanzi al TAR Lazio, sede Latina.

È intervenuta ad opponendum l’avv. Petullà (con atto depositato in giudizio il 14 dicembre 2010) eccependo, dapprima, l’irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto di nomina della Commissione e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Si sono, poi, costituiti in giudizio il Comune di Tarquinia e la Ditta Eusepi chiedendo, allo stesso modo, il rigetto del ricorso per infondatezza. In particolare, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale (depositato in giudizio il 23 dicembre 2010) deducendo, tra l’altro, l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente TFC con conseguente inammissibilità del gravame principale.

In particolare, la Ditta Eusepi ha dedotto quanto segue:

1) violazione dell’art. 42 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 9 del bando e del punto 8 A4.1 del disciplinare; violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione del principio di par condicio; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La società TFC non ha dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica riguardante lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per 750 utenti abbonati all’anno.

La società ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito per un numero inferiore di utenti e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio;

2) violazione e falsa applicazione della lex specialis (punto 11 del disciplinare); violazione e falsa applicazione del principio di par condicio; eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

La ricorrente principale ha presentato un’offerta che prevede l’impiego di un numero di mezzi insufficiente per l’espletamento del servizio (ovvero sette automezzi, di cui uno per disabili, e due mezzi per il “pronto impiego”).

Anche il numero del personale addetto (11 dipendenti) è insufficiente per il corretto svolgimento del servizio, così come organizzato dalla ricorrente TFC.

In questo caso, la commissione avrebbe dovuto procedere all’esclusione della ricorrente dalla gara ovvero non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio con riferimento al criterio “offerta migliorativa”.

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 10 del disciplinare; violazione e falsa applicazione del principio di par condicio; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La ricorrente non avrebbe dovuto essere collocata al secondo posto della graduatoria in quanto è erronea l’attribuzione di 10 punti per il numero dei mezzi, altri 10 per la vetustà degli stessi e ulteriori 10 punti per l’offerta di chilometri aggiuntivi.

Ciò determina l’improcedibilità del ricorso per la mancata prova da parte della ricorrente TFC di poter aspirare all’aggiudicazione del servizio.

Con ordinanza n. 211/2011, è stata fissata la data per la discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover, sin d’ora, precisare, per una maggiore chiarezza espositiva, che procederà dapprima all’esame delle censure proposte dalla società TFC (ricorrente principale) e dalla Ditta Eusepi (controinteressata, ricorrente incidentale) riguardanti le (prospettate) illegittime ammissioni alla gara delle due concorrenti (doglianze contenute in entrambi i primi motivi del ricorso introduttivo del giudizio e di quello incidentale). Successivamente, si procederà all’esame del quarto motivo del ricorso principale (riguardante la nomina della Commissione di gara) in quanto, in ragione della sua fondatezza (come si avrà modo di spiegare nel prosieguo), avrà carattere assorbente con riferimento alle altre doglianze proposte sia con il gravame introduttivo del giudizio, sia con quello incidentale.

2. Ciò premesso, va, altresì precisato che, aderendo al recente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 4 aprile 2011, n. 4, va, anzitutto, esaminato il primo motivo del ricorso incidentale con cui la controinteressata Eusepi deduce l’illegittima ammissione alla gara della società TFC, in relazione alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti, a pena di esclusione, al punto 9 del bando ed al punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno).

2.1 La censura è infondata.

2.2 Risulta invero dagli atti di gara che la società TFC, oltre ad aver comprovato il possesso del requisito imposto, a pena di esclusione, dal punto 9 del bando e dal punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno), si è attenuta alle modalità prescritte dalla lex specialis.

La documentazione di gara, con riferimento alla dimostrazione del predetto requisito di capacità tecnica, ha infatti previsto due modalità, ovvero una autodichiarazione dalla quale risultasse di aver svolto, nei tre anni scolastici precedenti, tale servizio in favore di enti pubblici per un numero minimo di utenti all’anno (sul punto, si registra una difformità tra il disciplinare di gara, che indica come numero minimo 750 utenti all’anno, e il modello di partecipazione alla gara predisposto dal Comune e allegato al disciplinare, che riporta un numero inferiore, pari a 670 alunni), e l’allegazione all’offerta di almeno tre attestazioni di servizio di enti pubblici che certificassero il possesso del requisito di che trattasi (in questo caso, il disciplinare ed il modello allegato riportano lo stesso numero minimo annuale di utenti pari a 750).

Rispetto a tali indicazioni della documentazione di gara, la ricorrente TFC ha presentato in sede di gara l’autodichiarazione con l’indicazione del servizio svolto nel triennio precedente a favore di tre enti pubblici e, conformemente al modello allegato (seppure contrastante con il disciplinare di gara), ha indicato che il numero servito era di “oltre 670 utenti nell’anno”.

La TFC, poi, sempre in conformità alla documentazione di gara, ha allegato quattro certificazioni di altrettanti enti pubblici dalle quali risulta (anche se in alcuni casi è riportato il numero complessivo annuale degli utenti e non la media annua), tramite una semplice operazione matematica, che la media annuale degli utenti rispettava il limite medio di 750 utenti, siccome previsto dal disciplinare di gara.

A ciò si aggiunga che la TFC, sorteggiata per la comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 163 del 2006, ha poi depositato copia dei contratti relativi alle attestazioni degli enti pubblici dai quali risulta confermato quanto dichiarato e certificato in sede di offerta.

2.3 Ciò posto, atteso che non vi è motivo per procedere all’esame del secondo motivo del ricorso incidentale in quanto riguardante non un profilo che avrebbe comportato l’esclusione dalla gara della ricorrente, bensì la correttezza dell’assegnazione dei relativi punteggi da assegnare all’offerta tecnica (come previsto al punto 10A del disciplinare di gara), il Collegio ritiene che l’impugnativa, in questa parte, vada respinta e che, pertanto, l’ammissione alla gara della TFC non sia inficiata dai vizi dedotti dalla controinteressata Ditta Eusepi.

3. Può, ora, passarsi ad esaminare il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con cui la società TFC, a sua volta, deduce l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria Ditta Eusepi.

3.1 Anche tale censura è infondata.

Con riferimento all’iscrizione nel registro CCIAA “per l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto” (cfr punto 8. A3.1 del disciplinare), risulta che la Ditta Eusepi, come riconosciuto dalla stessa TFC, svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.

Risulta, poi, dallo stesso certificato della CCIAA che l’aggiudicataria svolge attività di “servizio pubblico di trasporto persone e bagagli dal 22 aprile 1983”.

Tali elementi di fatto convincono il Collegio del possesso in capo alla Ditta Eusepi (peraltro gestore uscente del servizio di che trattasi) del requisito richiesto dal disciplinare di gara punto 8) A3.1 circa l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.

3.2 Altresì infondata risulta l’ulteriore censura contenuta nel primo motivo secondo cui la controinteressata non avrebbe specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, come richiesto dal bando di gara.

Il modello allegato al disciplinare riporta una autodichiarazione che non richiede la specificazione del numero e della tipologia dei mezzi da utilizzare nel servizio (specificato in altri punti del disciplinare), tanto che la controinteressata si è limitata a conformarsi al contenuto del predetto modello che, comunque, non smentisce il contenuto più specifico del disciplinare ma che si limita a dare per presupposti quei dati.

In ogni caso, risulta dall’offerta tecnica che la Ditta Eusepi ha proposto, in sede di gara, l’utilizzo di 11 (undici) mezzi che superano, quindi, il limite di 5 (cinque) imposto, quale requisito minimo di ammissione, dalla lex specialis.

4. Va, ora, esaminato, come preannunciato al precedente punto 1., il quarto motivo del ricorso introduttivo che, in ragione della sua fondatezza, ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte anche dalla controinteressata con il ricorso incidentale, riguardanti (tutte) le modalità di valutazione delle offerte effettuate dalla Commissione di gara.

4.1 Prima di affrontare il merito della censura, va tuttavia esaminata l’eccezione di irricevibilità proposta, al riguardo, dall’interveniente ad opponendum con cui si deduce che la società TFC non avrebbe impugnato tempestivamente la determinazione dirigenziale n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara.

Costituisce, invero, affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui l'atto di nomina della commissione di gara, al pari degli atti da essa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l'onere dell'impugnazione nel prescritto termine decadenziale, che va invece effettuata unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e con decorrenza dall'avvenuta piena conoscenza di quest'ultimo (cfr, per tutte, di recente, Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1386).

Il Collegio non ha motivi per discostarsi da tale orientamento che comporta, quindi, l’infondatezza dell’eccezione in esame.

4.2 Ciò premesso, il Collegio ritiene che la nomina della Commissione di gara risulta effettuata in violazione dell’art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006, condividendo anche in questo caso la posizione della giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto (per tutte, Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3312).

L'art. 84 del codice dei contratti pubblici prevede, infatti, al comma 8, che, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni, la scelta debba essere effettuata nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali. Tale precetto non è stato osservato nel caso in esame, risultando in atti che la scelta, come professionista esterno, dell'Avv. Francesca Petullà, nella qualità di esperto in appalti, è stata effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.

Del resto, tale modalità di selezione dei professionisti esterni non risulta smentita dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale, 23 novembre 2007 , n. 401, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale proprio dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici. Va, infatti, rimarcato che la Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, "nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole". La Consulta ha, al riguardo, rimarcato che tali disposizioni, recanti norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Ne consegue che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti, non risultando conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni la normativa contenuta nei commi censurati, la quale, se vale nel suo insieme per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, per le regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 5, della Costituzione e dall’art. 1, comma 6, della legge delega n. 62 del 2005.

Ciò posto, non risulta che la Regione Lazio abbia adottato una normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all’adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni contenute nell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.

Nella determina di nomina della Commissione di gara del giugno 2010, come detto, non si fa riferimento alcuno (né risulta alcuna attività in tal senso) al fatto che all’interno della stazione appaltante non siano state individuate professionalità adeguate ai fini della nomina a componente della Commissione di gara e neppure alla circostanza che il Comune di Tarquinia si sia rivolto al Consiglio dell’ordine (anche nazionale) per chiedere un elenco di candidati con almeno 10 anni di anzianità nel cui ambito scegliere il professionista membro dell’organo collegiale: l’assenza di motivazione sul punto costituisce violazione del citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006.

Del resto, come affermato dal giudice di appello nella citata sentenza n. 3312 del 2010, l'attribuzione agli Ordini del compito di individuare, secondo criteri trasparenti imperniati sulla competenza, le rose di professionisti, appare coerente con le funzioni di tali soggetti e, nella misura in cui si ispira a canoni di trasparenza ed efficienza, non urta contro i principi costituzionali e comunitari che regolano la materia dei contratti pubblici.

5. Ciò posto, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, tranne i verbali nn. 1 e 2 con cui, verificata la documentazione amministrativa, è stata disposta l’ammissione della società TFC e della Ditta Eusepi alle fasi successive della gara (ovvero alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche).

Il ricorso incidentale, invece, va, in parte, respinto e, per il resto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’eventuale accoglimento delle censure relative alle modalità di valutazione della Commissione di gara non rivestirebbe alcuna utilità per la controinteressata in ragione dell’annullamento dell’atto di nomina dell’organo collegiale.

6. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover fornire, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 104 del 2010, alcune indicazioni per l’attuazione della presente pronuncia ed, in particolare:

- non potendo trovare applicazione nella fattispecie in esame, in ragione di quanto esposto al precedente punto 4., la previsione contenuta nell’art. 84, comma 12, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui “in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione…., è riconvocata la medesima commissione”), il Comune di Tarquinia dovrà nominare una nuova Commissione di gara, nel rispetto del più volte citato art. 84 del Codice degli appalti, la quale provvederà ad esaminare e valutare le offerte tecniche ed economiche presentate, a suo tempo, in sede di gara dai concorrenti;

- i lavori della nuova Commissione dovranno svolgersi entro 50 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza (se non sospesa), ovvero dalla notifica, se antecedente, in modo tale da non pregiudicare l’avvio del servizio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico (2011/2012);

- nel solo caso in cui le risultanze della valutazione effettuata dalla nuova Commissione di gara, approvate dal Comune di Tarquinia, portino all’aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente TFC, l’amministrazione resistente dovrà altresì proporre alla predetta società una somma che ristori del mancato guadagno per il mancato svolgimento del servizio durante l’anno scolastico 2010-2011. In caso di mancato accordo sul punto, la parte interessata potrà adire il Tribunale in sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104 del 2010.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della evoluzione, anche futura, della vicenda.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, così dispone:

- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;

- respinge, in parte, il ricorso incidentale proposto dalla Ditta Eusepi e, per il resto, lo dichiara improcedibile;

- dispone, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, le misure indicate nel punto 6. della parte in diritto, al fine di assicurare l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente sentenza;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Contributo unificato corrisposto dalla società TFC a carico del Comune di Tarquinia e della Ditta Eusepi, nella misura del 50% per ciascuno, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011

 

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