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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20/6/2011 n. 3261
Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una procedura d'appalto per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione relativa agli specifici requisiti di partecipazione.

E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara, adottato da una stazione appaltante nei confronti di una ditta che abbia reso la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, priva della sottoscrizione del legale rappresentante. L'avviso pubblico indetto dalla stazione appaltante, nel prevedere, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, un determinato fatturato e la realizzazione, nel triennio precedente, di almeno due servizi analoghi, dispone che il possesso dei requisiti prescritti sia attestato, a pena di esclusione, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 dal legale rappresentante dell'impresa; le autocertificazioni di cui al predetto decreto necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del soggetto dichiarante, che costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, per cui l'avviso pubblico ed il conseguente provvedimento di esclusione si palesano immuni da vizi. Peraltro, a nulla rileva la considerazione secondo cui ci si troverebbe in una fase embrionale della gara, giacchè questo non esonera gli aspiranti dalla richiesta dimostrazione dei requisiti posseduti.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2011, proposto da:

Cooperativa Sociale Novella Aurora a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Nicolina Abate e Domenico Pennacchio, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Pennacchio in Napoli, Centro Direzionale Isola G/1;

 

contro

Comune di Giugliano in Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

 

nei confronti di

Cooperativa Sociale "La Gioiosa", non costituita;

 

per l'annullamento

della nota prot. n. 24666 del 05/05/2011 recante l'esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio denominato "progetti di vita", dedicato a soggetti diversamente abili lievi, con attività di ospitalità ed assistenza diurna; dell’avviso di indagine di mercato e di ogni altro atto connesso e conseguente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che la cooperativa ricorrente, partecipante all’indagine di mercato bandita dal Comune di Giugliano in Campania finalizzata all’affidamento del servizio di ospitalità ed assistenza diurna per soggetti diversamente abili lievi, impugna la propria esclusione dalla procedura negoziata, determinata dalla circostanza che la dichiarazione da essa presentata, relativa al possesso dei requisiti, non sarebbe sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, secondo quanto prescritto dall’avviso pubblico;

Rilevato che la cooperativa ricorrente deduce che:

- la selezione in questione avrebbe uno scopo di carattere meramente esplorativo;

- la ricorrente avrebbe prodotto due dichiarazioni, la prima relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, debitamente firmata, per cui solo la seconda relativa ai requisiti di natura specifica (iscrizione CCIAA, albo regionale, fatturato, servizi analoghi) sarebbe priva di sottoscrizione, ma nondimeno riconducibile al dichiarante per l’allegazione della copia del documento di identità e l’inserimento nella busta debitamente sigillata e sottoscritta;

- scopo della sottoscrizione sarebbe unicamente di garantire la provenienza della dichiarazione e tale finalità risulterebbe soddisfatta;

- alcuni requisiti attestati nella dichiarazione priva di sottoscrizione (iscrizione alla CCIAA, iscrizione all’albo regionale) sarebbero comunque comprovati dalla restante documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; gli ulteriori requisiti non comprovati sarebbero rilevanti solo ai fini dell’espletamento del servizio e non in fase di prequalificazione;

- attesa la fase embrionale della procedura, la mera irregolarità formale addebitata alla ricorrente non determinerebbe alcuna incidenza sui principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;

Considerato che l’avviso pubblico indetto dalla stazione appaltante, nel prevedere tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura un fatturato non inferiore a euro 100.000 e la realizzazione nel triennio precedente di almeno due servizi analoghi, dispone che il possesso dei requisiti prescritti sia attestato, a pena di esclusione, mediante autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 dal legale rappresentante dell’impresa;

Ritenuto che le autocertificazioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del soggetto dichiarante, che costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica (cfr. Cons. St., sez. V, 12/6/2009, n. 3690; sez. IV, 31/3/2010, n. 1832), per cui l’avviso pubblico e la conseguente determinazione di esclusione si palesano immuni dai vizi dedotti, a nulla rilevando la fase embrionale o le finalità della selezione sulla dimostrazione richiesta agli aspiranti dei requisiti posseduti;

Ravvisato che comunque sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2011

 

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