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TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22/6/2011 n. 1621
La domanda di accesso agli atti di un procedimento deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica.

Le eventuali ragioni che ostacolino l'immediata conoscibilità degli atti di un procedimento in itinere, oggetto della richiesta di accesso, non possono giustificare un provvedimento di diniego, dovendosi in tale ipotesi adottare una determinazione di differimento. In ogni caso, tuttavia, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica, dovendo riferirsi a specifici documenti. L'onere di specificazione dell'oggetto della domanda di accesso assolve una duplice funzione, quella di rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l'amministrazione procedere all'esibizione e quella di consentire un'attenta valutazione, documento per documento, in ordine alla sussistenza di eventuali motivi ostativi e di eventuali soggetti controinteressati che possano interloquire sulla domanda, eventualmente contestandola. Al contrario, una domanda troppo ampia e generica vanifica, in particolare, questo secondo profilo, che proprio la novella del 2005 del capo V della L. n. 241 del 1990 ha reso particolarmente importante e hanno appositamente procedimentalizzato. Nel caso di specie la ricorrente ha preso integralmente visione di tutta la documentazione, ciò nonostante, in sede di richiesta di accesso nella forma di estrazione di copia, ha assolto solo in minima parte il predetto onere di specificazione. Conseguentemente, l'accesso deve essere consentito limitatamente al quesito specificato e respinto per il resto.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi

N. 01621/2011 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2011, proposto da:

S.C.I. Società Concessioni Internazionali, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Massironi, Andrea Perron Cabus e Walter Marini, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Piazza San Babila, 4/A

 

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Fraschini, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia, Maria Sorrenti, Maria Rita Surano, Loredana Mattaliano e Anna Tavano, domiciliato per legge in Milano, Via Andreani 10

 

per l'annullamento

del provvedimento del 11.2.2011 del Settore Pubblicità prot. n. 111883, di accoglimento parziale della richiesta di accesso presentata in data 24.11.2010 e successivamente integrata in data 26.1.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente è impresa operante nel settore delle affissioni e della pubblicità e in particolare, sul territorio milanese, nell'affissione di targhe pubblicitarie nei parcheggi cittadini. Essa è dunque titolare di numerose autorizzazioni, per le quali ha domandato al Comune resistente talune modifiche ed integrazioni, oltre a richiedere nuovi permessi, che hanno dato luogo all’apertura di vari procedimenti amministrativi.

In data 25.11.2010 la ricorrente ha formulato "istanza di accesso gli atti", nella forma della presa visione ed "eventualmente per estrazione di copia”, in merito ai seguenti procedimenti ("indicatori di parcheggio"):

1) spostamento impianti – nuove aree di parcheggio

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 422411 del 8.5.2007 – n. 70 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 81248 del 17.11.2009 – n. 58 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 871179 del 8.5.2007 – n. 2 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

2) illuminazione

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 83144 del 3.2.2009 – n. 5 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 436295 del 8.6.2009 – n. 153 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 625857 del 3.8.2010 – n. 533 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio;

3) formato europeo

domanda di autorizzazione pubblicitaria del 17.5.2010.

In data 12.1.2011 la ricorrente ha preso visione della documentazione di cui sopra, ed ha chiesto di poter estrarre copia della seguente documentazione:

- pratica PG 422411 del 8.5.2007; tutta la corrispondenza da e verso gli Uffici comunali diversa da quelle indirizzata o inviata alla ricorrente, tutti i quesiti posti ed i successivi pareri pervenuti, in particolare la lettera PG 1440/2010;

- pratica PG 871248 del 17.11.2009; quesito PG 235686/2010 e tutte le risposte della Polizia Locale, sia quelle favorevoli sia quelle subordinate a particolari condizioni, sia quelle negative;

- pratica PG 83144 del 3.2.2009; quesito PG 235686/2010.

In data 26.1.2011 la ricorrente ha presentato un'integrazione alla predetta istanza.

In data 11.2.2011 l'Amministrazione ha comunicato che "gli atti indicati nell'istanza di accesso ai documenti non sono perfezionati, e pertanto non hanno prodotto alcun documento conclusivo degli stessi", disattendendo in parte qua la richiesta. L'accesso veniva invece consentito per quanto concerne la lettera PG 81440 del 8.10.2010.

Con unico articolato motivo la ricorrente censura il detto diniego, ritenendo che non sia riconducibile a nessuno dei casi di esclusione previsti dalla normativa, sottolineando, in particolare, che l'accesso è consentito sia agli atti interni e sia nel caso in cui il procedimento non è ancora concluso.

Il Comune si oppone all'accoglimento del ricorso.

 

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che le eventuali ragioni che ostacolino l'immediata conoscibilità degli atti di un procedimento in itinere, oggetto della richiesta di accesso, non possono giustificare un provvedimento di diniego, dovendosi in tale ipotesi adottare una determinazione di differimento (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III 7.4.2010 n. 5760).

In ogni caso, tuttavia, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica, dovendo riferirsi a specifici documenti (T.A.R. Campania, Napoli Sez. VI 9.7.2010 n. 16647). L'onere di specificazione dell'oggetto della domanda di accesso assolve una duplice funzione, quella di rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l'amministrazione procedere all'esibizione e quella di consentire un'attenta valutazione, documento per documento, in ordine alla sussistenza di eventuali motivi ostativi e di eventuali soggetti controinteressati che possano interloquire sulla domanda, eventualmente contestandola. Al contrario, una domanda troppo ampia e generica vanifica, in particolare, questo secondo profilo, che proprio la novella del 2005 del capo V della L. n. 241 del 1990 ha reso particolarmente importante e hanno appositamente procedimentalizzato (T.A.R. Lazio, Roma Sez. II 8.10.2007 n. 9836).

Nella fattispecie per cui è causa la ricorrente ha preso integralmente visione di tutta la documentazione, ciò nonostante, in sede di richiesta di accesso nella forma di estrazione di copia, ha assolto solo in minima parte il predetto onere di specificazione.

Conseguentemente, l'accesso dovrà essere consentito limitatamente al quesito PG 235686/2010 e respinto per il resto.

Il ricorso va quindi in parte accolto ed in parte respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte respinge, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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