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TAR Puglia, Bari, sez. I, 1/7/2011 n. 1007
Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara, per omessa allegazione di un CD, contenente i files dell'offerta in formato pdf, nel caso in cui ciò sia prescritto dal bando.

E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara adottato da una stazione appaltante nei confronti di una ditta concorrente, che abbia omesso di allegare il CD contenente i files dell'offerta in formato pdf, in quanto, nel caso di specie, la clausola del bando è chiara ed inequivoca nel comminare l'esclusione dalla gara, nell'ipotesi di mancata adempimento della suddetta previsione, pertanto non vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo teleologico in relazione al principio del favor partecipationis. Peraltro, la richiesta di produrre il CD, inserita nella lex specialis, non risulta illogica né sproporzionata, in quanto trattasi del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo, soprattutto per una società che si occupa proprio di elaborazione dati, e che appare funzionale allo scopo di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando, in tal modo, una delle direttive ispiratrici della disciplina sostanziale e processuale in materia di appalti pubblici, senza comportare alcun aggravio a carico della concorrente.

Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Ised S.p.A., mandataria nel R.T.I. con Var Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno, Pasquale Di Rienzo e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 43;

 

contro

Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;

 

nei confronti di

Eps Datacom S.r.l.;

 

per l'annullamento

del provvedimento comunicato con nota del Dirigente del Settore Avvocatura della Provincia di Foggia, con il quale la Commissione di gara per l'affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per la costituzione dell'archivio digitale e cartaceo degli atti della Provincia di Foggia, nella seduta del 27.4.2011, ha disposto l'esclusione della offerta presentata dalla ricorrente; nonché, occorrendo, del disciplinare di gara e di ogni ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Pasquale Di Rienzo e Nicola Martino;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.

La società impugna la propria esclusione dalla gara per l'affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per l'archivio digitale e cartaceo della provincia di Foggia, disposta per il seguente motivo: “Il plico dell'offerta tecnica non contiene il CD con i files su PDF come espressamente previsto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara, che a pagina 10 recita: “ai fini di una più agevole consultazione, dovrà essere consegnata a pena di esclusione una copia dell'offerta tecnica in formato elettronico PDF memorizzato su supporto non modificabile (es. CD.R o DVD.R) includendo gli eventuali allegati””.

Con i motivi aggiunti la Ised contesta poi l’atto, comunicato il 27 maggio 2011, con cui la Stazione appaltante rigettava la richiesta di ritiro del provvedimento espulsivo.

Le censure dedotte sono infondate.

Da un lato, le clausole del bando sono del tutto chiare e inequivoche nel comminare l'esclusione dalla gara nell'ipotesi di mancata produzione del CD, per cui non vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo teleologico in relazione al principio del favor partecipationis.

Dall'altro, la richiesta di produrre il CD, inserita nella lex specialis, non è neppure incongrua, illogica o sproporzionata: si tratta del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo (soprattutto per una società che si occupa proprio di elaborazione dati), che appare funzionale allo scopo evidenziato nel capitolato (di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando così una delle direttive ispiratrici della disciplina, sia sostanziale sia processuale, degli appalti pubblici), senza comportare alcun aggravio significativo a carico della concorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come equitativamente liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, insieme con i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2011.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Foggia, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

Savio Picone, Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

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