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TAR Toscana, Sez. II, 6/7/2011 n. 1155
Sull'illegittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara, per il mancato rispetto di semplici irregolarità formali, agevolmente percepibili come tali.

Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando di gara, ancorché a pena di esclusione, deve essere interpretato alla luce del comune canone di ragionevolezza, ed in ossequio all'esigenza di assicurare la massima partecipazione alla gara, non legittima l'esclusione del concorrente ogniqualvolta questi sia incorso, come nel caso di specie, in una semplice irregolarità formale, immediatamente percepibile come tale ed insuscettibile di compromettere il regolare corso della procedura, avuto riguardo agli interessi pubblici presidiati dalla previsione invocata dalla stazione appaltante. Nel caso di specie, l'impresa esclusa, contrariamente alle disposizioni del bando di gara, aveva contrassegnato i plichi contenenti la documentazione amministrativa, mediante la medesima numerazione. La corretta identificazione delle buste non investe elementi sostanziali dell'offerta, ma ha la funzione di permetterne l'apertura nel corretto ordine; né detta funzione può dirsi pregiudicata dall'erronea numerazione dei plichi, grazie alla corretta indicazione del contenuto riportata sui plichi stessi. Peraltro, in siffatta ipotesi, l'amministrazione procedente avrebbe dovuto richiedere chiarimenti alle imprese interessate, esercitando quella facoltà, di carattere generale, che si collega proprio all'esigenza di evitare che la massima partecipazione alle gare sia compromessa da carenze meramente formali.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Novagest S.r.l. e E.D.M. Costruzioni S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ilaria Masini in Firenze, via Puccinotti 45;

 

contro

Comune di Torrita di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31;

 

nei confronti di

Ediltekna S.a.s. di Perrella Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cipriani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31;

 

per l'annullamento

del provvedimento di cui al verbale della commissione del 15.11.2004, successivamente conosciuto, con il quale le società ricorrenti sono state escluse dalla gara, indetta dal Comune di Torrita di Siena , per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione e piccolo ampliamento dell'edificio adibito a teatro e sala polifunzionale in Montefellonico - Adeguamento statico, e si è provveduto all'aggiudicazione in favore della Ediltekna S.a.s. e del successivo provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione, se intervenuto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti tutti della gara ed il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, se intervenuti, e per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, al risarcimento del danno subito a seguito dell'illegittima esclusione;

e per i motivi aggiunti depositati in data 17 marzo 2005 e 3 febbraio 2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena della controinteressata Ediltekna S.a.s.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 14 e depositato il 26 gennaio 2005, le società Novagest e E.D.M. Costruzioni – premesso di aver partecipato in costituenda associazione temporanea alla gara indetta dal Comune di Torrita di Siena per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e piccolo ampliamento dell’edificio adibito a teatro e sala polifunzionale in località Montefollonico – esponevano di essere state escluse dalla procedura per asserita incompletezza della documentazione amministrativa ed, in particolare, per la mancanza della dichiarazione del reciproco impegno a costituirsi in A.T.I. a seguito dell’eventuale aggiudicazione, come rilevato dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 15 novembre 2004. Affidate le proprie censure ad un unico motivo in diritto, le ricorrenti concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato, previa riammissione alla gara in via cautelare, e per la condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio il Comune di Torrita di Siena, che resisteva al gravame, la trattazione della domanda cautelare veniva dapprima rinviata, quindi definitivamente rinunciata dalle ricorrenti nella camera di consiglio del 9 marzo 2005. Frattanto, con atto depositato il 14 febbraio 2005, si era costituita in giudizio la controinteressata Ediltekna S.a.s., resasi aggiudicataria dell’appalto in questione, la quale spiegava a propria volta ricorso incidentale avverso gli atti del seggio di gara, nella parte in cui le ricorrenti principali non erano state escluse anche per la violazione di quanto prescritto dalla lex specialis in ordine alle diciture da apporre sulle buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e quella economica.

Successivamente, con atto di motivi aggiunti depositato il 17 marzo 2005, le ricorrenti estendevano la propria impugnazione al provvedimento di approvazione dei verbali di gara recanti l’aggiudicazione definitiva, adottato dalla stazione appaltante con determina n. 521 del 2 dicembre 2004.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione di merito una prima volta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2010, in esito alla quale il collegio ordinava, tuttavia, adempimenti istruttori consistenti nella verifica – in contraddittorio fra le parti – del contenuto dell’offerta presentata dalle ricorrenti. Nelle more dell’istruttoria, le ricorrenti proponevano peraltro nuovi motivi aggiunti avverso la determinazione n. 416 del 4 novembre 2005, inviata loro soltanto il 21 dicembre 2010, mediante la quale il Comune di Torrita di Siena, accertata e dichiarata quale ulteriore causa di loro esclusione dalla gara la difformità della dicitura riportata sul plico contenente la documentazione economica, aveva confermato l’aggiudicazione alla odierna controinteressata.

In occasione della nuova udienza di discussione, fissata per il giorno 3 maggio 2011, la controversia veniva definitivamente trattenuta e decisa come da dispositivo, depositato il 10 maggio seguente.

 

DIRITTO

Il ricorso principale è diretto nei confronti dell’esclusione delle imprese Novagest S.r.l. e E.D.M. Costruzioni S.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del teatro di Montefollonico, indetta dal Comune di Torrita di Siena con bando del 30 settembre 2004: le ragioni dell’esclusione, disposta dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 15 novembre 2004, afferiscono alla pretesa incompletezza della documentazione amministrativa presentata dalle ricorrenti e, segnatamente, alla mancanza della dichiarazione di reciproco impegno a costituirsi in A.T.I. a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto. Di contro, le ricorrenti – le quali, con il primo atto di motivi aggiunti, hanno esteso il gravame alla determina di approvazione degli atti di gara, recante l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla controinteressata Ediltekna S.a.s. – sostengono che la dichiarazione sarebbe presente nei documenti allegati, essendo stata inserita nel plico contenente l’offerta economica, conformemente a quanto prescritto dal bando; e concludono per l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

Dal canto suo, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far valere l’illegittimità delle determinazioni assunte dall’amministrazione procedente proprio con riguardo alla mancata esclusione delle ricorrenti dalla gara per effetto della violazione della lex specialis commessa dalle ricorrenti nel contrassegnare le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ambedue recanti la dicitura “Plico n. 1”. Per effetto della sopravvenuta comunicazione della determina comunale n. 416/2005 (divenuta efficace, a norma dell’art. 21-bis della legge n. 241/90, solo in forza della comunicazione eseguita il 21 dicembre 2010), deve ritenersi tuttavia cessato l’interesse processuale della Ediltekna alla pronuncia sul ricorso incidentale, la cui improcedibilità è resa manifesta dal fatto che l’ulteriore causa di esclusione invocata dalla controinteressata è stata, appunto, contestata alle ricorrenti dal Comune per farne discendere la conferma dell’aggiudicazione già disposta; nondimeno, lo scrutinio della questione dovrà essere condotto in risposta al secondo atto di motivi aggiunti proposto dalle ricorrenti, a salvaguardia dell’interesse azionato con l’atto introduttivo del giudizio proprio avverso la sopra menzionata determinazione n. 416/2005.

Muovendo dunque, per ragioni di economia espositiva, dall’esame dell’impugnativa articolata con i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2011, deducono le società ricorrenti che il Comune, nel confermare l’aggiudicazione ravvisando a loro carico un’ulteriore violazione della legge di gara, sarebbe incorsa in violazione dei principi di ragionevolezza e della più ampia partecipazione, trattandosi di evidente errore materiale.

Le censure sono fondate.

Se è vero che il bando di gara in esame prevedeva che la documentazione a corredo delle offerte venisse presentata in due distinti plichi, sigillati, controfirmati, posti all’interno di un unico plico contenitore e recanti, rispettivamente, le diciture “Plico n. 1 – documentazione amministrativa” e “Plico n. 2 – documentazione economica – offerta”, la circostanza che le ricorrenti abbiano contrassegnato entrambi i plichi come “Plico n. 1” è chiaramente ed inequivocabilmente imputabile a mero errore materiale, ove si consideri che, per ciascun plico, l’indicazione era pur sempre correttamente completata dalle rimanenti diciture richieste dal bando, vale a dire “documentazione amministrativa” per l’uno, e “documentazione economica – offerta” per l’altro. Dovendosi, pertanto, ragionevolmente escludere che l’apposizione del numero “1” su entrambe le buste possa aver ingenerato confusione quanto al contenuto delle medesime, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando, ancorché a pena di esclusione dalla gara, deve essere interpretato alla luce del comune canone di ragionevolezza e, in ossequio all’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla gara, non legittima l’esclusione del concorrente ogniqualvolta questi sia incorso, come nella specie, in una semplice irregolarità formale, immediatamente percepibile come tale ed insuscettibile di compromettere il regolare corso della procedura avuto riguardo agli interessi pubblici presidiati dalla previsione di bando invocata dalla stazione appaltante: la corretta identificazione delle buste non investe, evidentemente, elementi sostanziali dell’offerta, ma ha la funzione di permettere l’apertura delle buste nel corretto ordine; né detta funzione può dirsi pregiudicata dalla erronea numerazione dei plichi, superabile – e difatti, in concreto, superata dalla commissione aggiudicatrice – grazie alla corretta indicazione del contenuto riportata sui plichi stessi.

L’errore in cui le ricorrenti sono incorse non integra, in altri termini, la violazione contestata. Si aggiunga che, a tutto voler concedere, prima di dichiarare la sussistenza di quel nuovo motivo di esclusione il Comune avrebbe, quantomeno, dovuto chiedere chiarimenti alle imprese interessate, esercitando quella facoltà di carattere generale che la giurisprudenza collega proprio all'esigenza di e di evitare che la massima partecipazione alle gare possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6281): la doverosità della condotta omessa dall’amministrazione discende, infatti, dalla natura manifestamente non essenziale della irregolarità riscontrata, tale da scongiurare in radice il rischio che il Comune, chiedendo chiarimenti, potesse violare la parità di trattamento fra i concorrenti.

Ciò posto, può passarsi all’esame dell’unico motivo di gravame dedotto con il ricorso introduttivo, diretto a far valere l’illegittimità dell’esclusione originariamente disposta nei confronti delle ricorrenti, le quali affermano di aver inserito nella busta contenente l’offerta, conformemente al bando, la dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. nell’ipotesi di conseguimento dell’aggiudicazione.

Il motivo è fondato.

La parte generale del bando di gara adottato dal Comune di Torrita di Siena il 30 settembre 2004 prevedeva, al punto q) “soggetti ammessi alla gara”, che la partecipazione delle imprese “che intendano riunirsi o consorziarsi” avvenisse ai sensi dell’art. 13 co. 5 della legge n. 109/94, allora vigente, disposizione oggi rifluita nell’art. 37 co. 8 del D.Lgs. n. 163/06, e secondo cui in tale evenienza l'offerta doveva essere sottoscritta da tutte le imprese intenzionate a costituire i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese avrebbero conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, per la stipula del contratto. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l’espressione “offerta”, ivi utilizzata, debba essere intesa come comprensiva di tutta la documentazione presentata in gara, dovendosi perciò ritenere che il legislatore non abbia voluto prendere posizione su come vadano distribuiti i documenti in sede di gara, ed abbia rimesso al bando di indicare la modalità di presentazione dei documenti stessi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2016; id., sez. V, 20 agosto 2008, n. 4009).

Alla luce del richiamato indirizzo ermeneutico, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, è dunque al bando che occorre avere riguardo, in prima battuta, onde verificare che l’offerta, intesa in senso lato, sia stata regolarmente presentata. Se così è, nella specie la prescrizione relativa alla presentazione – a pena di esclusione – della dichiarazione di impegno a conferire mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo, per il caso di imprese partecipanti in A.T.I. costituenda, è situata nel paragrafo delle “norme e avvertenze” dedicato al contenuto del “plico 2 – documentazione economica – offerta”, mentre fra le dichiarazioni da inserire nel plico 1 è prevista unicamente quella avente ad oggetto l’identità della capogruppo mandataria in caso di aggiudicazione, non accompagnata dal corrispondente impegno al conferimento del mandato. Ne discende che la scelta delle ricorrenti, di inserire nella busta n. 2 la dichiarazione di impegno ex art. 13 co. 5 della legge n. 109/94, risulta pienamente conforme alle regole di gara; né in contrario vale sostenere, come fa il Comune resistente, che ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. 554/99 l’impegno ad associarsi, appartenendo alla fase della prequalifica, dovrebbe necessariamente far parte della documentazione amministrativa: anche a voler accedere a tale lettura dell’art. 93 cit., tutt’altro che univoca, resta fermo per l’amministrazione l’autovincolo rappresentato dalle clausole di bando, chiarissime nel disciplinare la presentazione dell’impegno ad associarsi quale parte del contenuto del secondo plico, di talché la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto, prima di disporre l’esclusione, quantomeno verificare la presenza della dichiarazione di impegno all’interno della busta contenente l’offerta economica.

Per inciso, a non diverse conclusioni dovrebbe altresì pervenirsi ove si ritenesse che la prescrizione di inserire nella prima busta la dichiarazione circa l’identità della (futura) capogruppo implicasse in quella sede la contestuale assunzione dell’impegno al conferimento del mandato, impegno richiesto in maniera espressa – lo si è detto – (anche) ai fini del contenuto della seconda busta. A prescindere dalla parziale sovrapposizione dei due adempimenti, in violazione del generale divieto di aggravio del procedimento, una siffatta impostazione rivelerebbe al più la scarsa intelligibilità della legge di gara, ed è noto che, in presenza di clausole ambigue, esse vanno senz’altro interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione alla procedura.

La determinazione di disporre l’immediata esclusione delle società ricorrenti all’esito dell’apertura della prima busta incorre, pertanto, nei vizi denunciati. L’istruttoria ordinata dal collegio ha peraltro confermato la presenza, all’interno del plico contenente la dichiarazione economica e l’offerta delle ricorrenti, dell’impegno a costituirsi in associazione temporanea con mandato di capogruppo alla Novagest S.r.l., risultandone così definitivamente accertata l’illegittimità dell’esclusione. L’istruttoria ha inoltre confermato che le ricorrenti avevano offerto un ribasso pari al 14,788%, inferiore alla soglia di anomalia, di talché – in applicazione del meccanismo disciplinato dall’allora vigente art. 21 co. 1-bis della legge n. 109/94 – esse si sarebbero con certezza aggiudicate la gara (si veda la ricostruzione della graduatoria allegata sub 5 al ricorso, la cui correttezza è stata verificata dal collegio). Dal momento che, nelle more del giudizio, l’appalto è stato integralmente eseguito dalla controinteressata, deve reputarsi cessato l’interesse delle ricorrenti a veder statuito l’annullamento dell’aggiudicazione e adottate le consequenziali pronunce in ordine all’efficacia del contratto stipulato dal Comune con la Ediltekna S.a.s.; resiste, invece, l’interesse sotteso alla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni, che le ricorrenti chiedono di quantificare in via equitativa avuto riguardo alla perdita dell’utile ottenibile dall’esecuzione dei lavori, nella misura presuntiva del 10% dell’importo a base d’asta al netto del ribasso offerto; alla perdita della possibilità di utilizzare l’aggiudicazione quale titolo e referenza nell’ambito di future gare; alle spese sostenute per la presentazione dell’offerta; al mancato abbattimento delle spese generali provocato dall’inattività dell’impresa conseguita alla mancata aggiudicazione dell’appalto.

La domanda risarcitoria è fondata, e può essere accolta, per quanto di ragione.

Una volta appurata l’esistenza di una condotta dell’amministrazione (l’esclusione dalla gara) dalla quale alle ricorrenti è derivato, almeno in astratto, un pregiudizio (la perdita dell’aggiudicazione), il controllo del giudice deve essere esteso alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che valga a qualificare la fattispecie in termini di illecito. Sul punto, non può peraltro non prendersi atto che la giurisprudenza europea è di recente pervenuta all’affermazione secondo cui la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata. In questo senso, la Corte di Giustizia ha evidenziato, da un lato, come il tenore letterale degli artt. 1 n. 1, e 2 nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto “considerando” della direttiva 89/665, non indichino in alcun modo che la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba risultare connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità; e, dall’altro, come l'art. 2 n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665 riconosca agli Stati membri la facoltà di prevedere che, dopo la conclusione del contratto successiva all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso siano limitati alla concessione di un risarcimento. In tale contesto, il rimedio risarcitorio può dunque costituire, ad avviso della Corte, un'alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all'obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva, alla sola condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, n. 314).

La richiamata giurisprudenza comunitaria sembra produrre nel nostro ordinamento l’effetto, sia pure circoscritto al settore degli appalti pubblici, di svincolare la responsabilità dell’amministrazione dall’accertamento della colpa, quand’anche ricavata presuntivamente dalla illegittimità degli atti posti in essere dalla P.A.. Nel caso in esame, è peraltro indiscutibile che – anche rimanendo ancorati ai tradizionali confini della responsabilità aquiliana, come adattati alla materia degli appalti pubblici dalla giurisprudenza nazionale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144) – il comportamento del Comune di Torrita di Siena debba essere qualificato come colposo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi (contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, incertezza normativa, rilevante complessità del fatto) che ostano all’operatività della presunzione derivante dall’acclarata illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione. La chiarezza della previsione di bando e delle regole violate dalla stazione appaltante consente, infatti, di escludere in radice la scusabilità dell’errore nel quale l’amministrazione resistente è incorsa.

Venendo, quindi, al piano del danno risarcibile in concreto, innanzitutto non spetta alle ricorrenti il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, trattandosi di costi di impresa destinati a gravare sui concorrenti indipendentemente dall’esito della procedura (fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808). Neppure spetta alcunché a titolo di ristoro delle spese generali per il periodo di inattività conseguente alla mancata aggiudicazione, non essendo stata fornita alcuna prova dell’asserita inattività, oltre che dell’ammontare delle spese generali in questione, mai quantificate dalle ricorrenti.

Quanto all’utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto, le ricorrenti invocano l’applicazione in via equitativa del noto criterio presuntivo in forza del quale il risarcimento dovrebbe essere commisurato al 10% del prezzo a base d’asta, desunto dall’art. 345 della legge n. 2248/1865. La più recente giurisprudenza, cui il collegio ritiene di conformarsi, ha tuttavia posto in luce come detto criterio, pur tradizionalmente invalso, non debba costituire oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, non potendo il risarcimento risolversi nell’attribuzione, in favore dell’impresa danneggiata, di un vantaggio superiore a quello che essa avrebbe effettivamente conseguito dall’esecuzione del contratto. Ne consegue che la equa quantificazione del danno implica, se non la prova rigorosa dell’utile, pretesa da un indirizzo ancora minoritario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8646), quantomeno che al criterio forfettario del dieci per cento si applichino gli opportuni correttivi, che tengano conto in primo luogo dell’aliunde perceptumvelpercipiendum, trasferendo sul danneggiato l’onere di dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi e di aver osservato, nel fare ciò, una condotta incolpevole (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004).

Tale prova non è stata fornita – lo si è detto – dalle società ricorrenti, le quali si sono limitate a far valere la certezza dell’aggiudicazione perduta. Reputa perciò il tribunale che il risarcimento non possa essere riconosciuto nella misura richiesta, ma debba essere equitativamente parametrato al 5% dell’importo a base d’asta, al netto del ribasso offerto, per complessivi euro 16.000,00 (prezzo base al netto del ribasso = 324.278,00 x 5% = 16.213,90, con arrotondamento per difetto). Detto importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno curricolare, inteso come perdita di immagine e della possibilità di accrescere la propria competitività sul mercato, la cui sussistenza può ben essere presunta, ma in relazione alla cui entità, ancora una volta, le ricorrenti non hanno fornito specifica dimostrazione.

In forza di tutte le considerazioni che precedono, il Comune di Torrita di Siena deve essere condannato a corrispondere in favore delle società ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 16.000,00, da rivalutare all’attualità sulla base degli indici ufficiali ISTAT, ai quali si fa rinvio, con decorrenza dal momento in cui hanno cominciato a prodursi gli effetti dannosi della mancata aggiudicazione, vale a dire dalla stipula del contratto fra il Comune e la controinteressata. Tenuto conto del tasso medio di svalutazione monetaria e della redditività media del denaro nel periodo considerato, nonché dei limiti a suo tempo indicati dalla Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712), sono inoltre dovuti alle ricorrenti gli interessi “compensativi”, da calcolarsi non sulla somma rivalutata, ma sull’importo non attualizzato, rivalutato anno per anno (ovvero, sul valore medio pari alla semisomma dell’importo non attualizzato e dello stesso importo rivalutato all’attualità: cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95, cit.); in mancanza della prova di un danno maggiore, ed avuto anche riguardo alle variazioni del tasso legale, il tasso d’interesse annuo applicabile viene prudenzialmente determinato nella misura del 2%. Sull’importo finale così determinato, saranno computati gli interessi legali ex art. 1282 c.c. fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Della presente sentenza è data comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le sue eventuali iniziative.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed, in accoglimento dell’impugnazione principale e dei connessi motivi aggiunti, condanna il Comune di Torrita di Siena a corrispondere in favore delle società ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, l’importo di euro 16.000,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2011

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