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TAR Lombardia, Milano, sez. I, 7/7/2011 n. 1104
Ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 93/2011, fino al 28 giugno 2011, sono legittime le gare bandite dai comuni per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.

L'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 93/2011, stabilisce che nel caso in cui gli enti locali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (29 giugno 2011), abbiano pubblicato bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara, senza dover attendere la determinazione degli ambiti, come invece richiesto dal D.M. del 19.1.2011. Fatto salvo ciò, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2011) le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, c. 2, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l.29 novembre 2007, n. 222.



Materia: gas / affidamento concessione

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2011, proposto da:

 

2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Masi e Rolando Pini, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, presso Giani Marina, Via dell'Unione 7

 

contro

Comune di Caronno Varesino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Cesare Cereda e Marco Radice, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via San Simpliciano, 5

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara in data 24.5.2011, pubblicato sulla G.U.U.E. del 27.5.2011 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;

del disciplinare di gara, approvato con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente del Comune di Caronno Varesino n. 46 del 17.5.2011;

dello schema del contratto di servizio;

della determinazione con la quale sono stati approvati gli atti di gara;

nonché

della delibera n. 50 del 25.11.2009 con la quale il Consiglio comunale ha deciso di affidare con gara il servizio di distribuzione del gas metano e di ogni altra delibera o determinazione dirigenziale preordinata o consequenziale;

e per l'accertamento

del diritto della società 2iGas Infrastruttura italiana gas S.r.l. a proseguire la gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune fino all'aggiudicazione della gara d'ambito, come previsto dall'art. 3 del D.M. 19.1.2011;

del diritto della società 2iGas Infrastruttura italiana Gas S.r.l., ad ottenere, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda cautelare, il risarcimento del danno derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati in misura pari al mancato utile derivante dall'indizione anticipata della gara in violazione del D.M. 19.1.2011;

e per la condanna

dell'amministrazione comunale a versare le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento dei danni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caronno Varesino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che l’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 93/2011 pare superare la disciplina fissata dal D.M. 19.1.2011, prevedendo che gli enti locali che, alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., abbiano già pubblicato i bandi di gara e non siano ancora pervenuti all’aggiudicazione dell’impresa vincitrice, come nel caso de quo, possono procedere all’affidamento del servizio “secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara”, e dunque senza dover attendere la determinazione degli ambiti, come invece richiesto dal citato D.M.;

che in ogni caso deve osservarsi come la disciplina tracciata dal detto D.M. pareva suscettibile di disapplicazione, in quanto priva di una puntuale base normativa nel precedente D.Lgs, quanto al divieto di dar corso a pubbliche gare dopo la sua pubblicazione, se non nel quadro dei nuovi ambiti;

che il Comune ha espressamente riconosciuto che si farà carico della eventuale maggior somma da versare al gestore uscente (v. punto n. 2.3 della memoria), rispetto a quella indicata nel bando di gara;

che per quanto suesposto il ricorso non pare assistito dal requisito del fumus boni iuris:

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I

respinge la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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