HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. III, 6/9/2011 n. 5019
L'interdittiva antimafia non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie.

In materia di interdittiva antimafia prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 490/1994, e art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che l'interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie. Conseguentemente non occorre che sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari. Inoltre, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.

Materia: appalti / disciplina

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2009, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

La Fulgente Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Diaco, Simona Gambardella, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

 

nei confronti di

Waxer Global Service Srl;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 12444/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCERNENTE SERVIZI DI PULIZIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Fulgente Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e udito per la

parte appellata l’avvocato Barbieri su delega di Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio la società La Fulgente s.r.l., che si era aggiudicata la gara d’appalto indetta per l’espletamento del servizio di pulizia relativo al complesso della Direzione centrale dei Vigili del Fuoco di Roma, impugnava i seguenti atti:

 

- la determinazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Direzione centrale di Roma, comunicata con nota del 17.6.2008, di non procedere alla stipula del contratto;

 

- la determinazione dello stesso Dipartimento, ricevuta il 21.7.2008, con la quale è stato precisato che nella fattispecie, trattandosi di contratto sopra soglia comunitaria, le informazioni di cui all’art.10, comma 2, D.P.R. n.252/1998 vanno richieste al Prefetto, e non è sufficiente il certificato della Camera di Commercio recante il nulla osta antimafia;

 

- la informativa prefettizia del 3.6.2008 richiamata nella determinazione del Dipartimento 17.6.2008;

 

- infine, la aggiudicazione in favore di Waxer Global Service.

 

Avverso gli atti impugnati la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

 

1) il Ministero, prima di adottare le determinazioni impugnate, avrebbe dovuto procedere alla revoca della aggiudicazione;

 

2) il Ministero non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della decisione di non sottoscrivere il contratto; il comportamento tenuto dalla Amministrazione è in aperto contrasto con il principio della presunzione di innocenza di cui all’art.27 della Costituzione e con il principio della libertà d’impresa costituzionalmente garantito;

 

3) la informativa prefettizia si basa sulla “comunanza di interesse con la Sanitas s.r.l. –destinataria di una informativa antimafia interdittiva- dimostrata dalla costituzione fin dal 1992 del Consorzio Nazionale Global Service e dall’aver partecipato in A.T.I. con la predetta Sanitas a numerose gare per l’appalto dei servizi di pulizia”; senonché la ricorrente fin dal 2.1.2008 ha esercitato il diritto di recesso dal Consorzio.

 

Con sentenza in forma semplificata 30 dicembre 2008, n.12444 il TAR Lazio, Sez. I bis ha accolto il ricorso così motivando:

 

- la ricorrente può vantare oltre trenta anni di rapporti negoziali con le più svariate Amministrazioni pubbliche intrattenuti con sempre riconosciuta regolarità del suo comportamento;

 

- l’Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente quanto segnalato dalla Prefettura di Napoli;

 

- le asserzioni di questa si basano “su fatti che –oltre a non presentare i caratteri della dovuta concretezza- non possono comunque essere fatti risalire (neppure indirettamente) alla volontà “colpevole” di uno o più dei partecipanti al sodalizio in questione”.

 

Avverso la anzidetta sentenza il Ministero dell’Interno ha interposto appello deducendo:

 

- che, trattandosi di contratti sopra soglia comunitaria, occorreva richiedere le informazioni prefettizie in ordine alla esistenza di situazioni interdittive eventualmente pendenti a carico dell’impresa interessata;

 

- che dalla informativa è risultato come, nonostante Sanitas fosse stata gravata già dal 24.9.2007 di un provvedimento ex art. 10 D.P.R. n.252/1998, la ricorrente società La Fulgente ha continuato a mantenere la presenza nel Consorzio e solo in data 16.6.2008 ha invitato la Camera di Commercio di Napoli a cancellare il proprio nominativo dal certificato camerale;

 

- che la informativa prefettizia non lasciava alcun margine di apprezzamento alla Amministrazione destinataria dell’informativa stessa.

 

Si è costituita in giudizio la società La Fulgente che ha contestato la fondatezza dei motivi di censura dedotti nell’atto di appello del quale ha chiesto la reiezione.

 

Con successiva memoria la società ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive,

 

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

L’appello del Ministero è fondato.

 

Com’è noto, in materia di interdittiva antimafia prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 490/1994, e art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito:

 

- che l’interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie;

 

- che conseguentemente non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari;

 

- che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.

 

Alla stregua di siffatti indirizzi la interdittiva oggetto del presente giudizio appare pienamente giustificata dagli elementi indiziari che nella stessa sono stati evidenziati, e che testimoniano di una comunanza di interessi consolidata nel tempo con la società Sanitas, destinataria di una informativa prefettizia ex art. 10 d.P.R. n. 252/1998 con provvedimento del 24.9.2007, ed alla quale risulta preposto tale (Omissis), in ordine al quale è stato accertato che ha “rapporti di affinità con esponenti del Clan (Omissis) e mantiene frequentazioni attuali con pregiudicati”.

 

L’attività istruttoria delle Forze dell’Ordine, alla quale si richiama l’interdittiva prefettizia, ha infatti evidenziato :

 

- che la società La Fulgente ha costituito da tempo con la Sanitas il Consorzio Nazionale Global Service (interessato nel 2004 da informativa antimafia atipica ex art. 1-septies D.L. n. 629/1982), dove la carica di presidente del consiglio di amministrazione è ricoperta da (Omissis), amministratore della Sanitas;

 

- che La Fulgente ha partecipato in A.T.I. con Sanitas a numerose gare d’appalto per servizi di pulizia ed in particolare per le gare indette dalla ASL NA 5;

 

- che La Fulgente e la Sanitas hanno cointeressenze nel Consorzio Servizi Europei che vede la partecipazione degli amministratori delle due società (di (Omissis)per La Fulgente e di (Omissis) e poi del figlio di questi (omissis) per la Sanitas).

 

Ritiene il Collegio che i rilievi mossi dalla difesa della società La Fulgente nei confronti della informativa (l’aver esercitato il recesso dal Consorzio Nazionale Global Service sin dal 2.1.2008, la breve presenza dell’amministratore di La Fulgente nel Consorzio Servizi Europei, e la partecipazione in A.T.I. con Sanitas ad una sola gara d’appalto) non siano tali da scalfire il complessivo quadro indiziario che è emerso dall’istruttoria delle Forze dell’Ordine, e che alla luce degli indirizzi giurisprudenziali soprarichiamati giustificano l’adozione della interdittiva.

 

Non può poi condividersi la prospettazione della società appellata che, riproponendo una doglianza già avanzata in primo grado, censura la determinazione ministeriale di non procedere alla stipula del contratto relativo alla avvenuta aggiudicazione dell’appalto per non aver effettuata alcuna valutazione autonoma in ordine ai fatti contestati con la interdittiva. Invero, trattandosi nella specie di una informativa prefettizia tipica, adottata ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dell’art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, essa era vincolante per l’Amministrazione appaltante, non lasciando alla stessa alcun margine per una valutazione discrezionale: in tal senso è l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. sul punto Cons. St. VI, 25 novembre 2008, n. 5780).

 

Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma sella sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società La Fulgente.

 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso introduttivo.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici