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TAR Valle d'Aosta, 14/9/2011 n. 59
Sul principio dell'"equivalenza" desumbile dalla lettera dell'art. 68 del codice degli appalti (Dlgs. 163/2006).

Il principio dell'"equivalenza" si ricava dalla lettera dell'art. 68 del codice degli appalti (Dlgs. 163/2006), ove è prescritto che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare la ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all'interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa. È previsto anche, al c. 13 che, ove sia necessario al fine della capillare descrizione di un macchinario ricorrere all'indicazione di un tipo specifico di prodotto occorre che tale indicazione sia accompagnata dall'espressione "o equivalente".

La ratio delle disposizioni richiamate contenute nell'art. 68 codice appalti è chiara. Nel rispetto del principio della più ampia partecipazione alle gare finalizzato alla ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente, si esclude espressamente, tranne ove sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, la possibilità di indicare marchi o tipi specifici di produzione, a meno che il riferimento ad un prodotto non sia necessario al fine di descrivere dettagliatamente le caratteristiche che il bene offerto deve possedere. In questo caso è obbligatorio fare ricorso al concetto di equivalenza, con la conseguenza che, in caso di omissione dell'inciso, il bando risulterebbe in parte qua illegittimo.
Al riguardo "può intendersi come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni. La stazione appaltante, in presenza di offerte equivalenti, deve pertanto verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta".

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2011, proposto da:

Antares Elettronica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Germano Margiotta, Paolo Santoro, con domicilio eletto presso Cristian Musso in Aosta, via Festaz, 52;

 

contro

Regione Valle D'Aosta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso Legale R.A.V.A Dipartimento Legislativo E in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

 

nei confronti di

BPG Radiocomunicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Consol, Luigi Marzi, Igli Vicentini, con domicilio ex lege presso T.A.R. Valle D'Aosta Consol Adriano in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo 2;

 

Per l’annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 1548 del 15 aprile 2011, con cui è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della fornitura di apparati radio da assegnare in dotazione al personale volontario del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (Lotto B) in favore della BPG Radiocomunicazioni S.r.l., con esclusione di Antares Elettronica S.r.l., comunicato a mezzo fax in data 18 aprile 2011;

- del verbale di apertura offerte - seduta pubblica del 28 marzo 2011, approvato con il provvedimento dirigenziale n. 1548 del 15 aprile 2011, attraverso il quale l'incaricata Commissione di valutazione ha stabilito di non ammettere la Antares Elettronica S.r.l. alla prosecuzione della gara di appalto (Lotto B);

- del provvedimento dirigenziale n. 143 del 17 gennaio 2011, attraverso cui sono stati approvati il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto (Lotto B), in sostituzione ed integrazione del provvedimento dirigenziale n. 5927 del 25 novembre 2010;

- di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguente;

e per la conseguente declaratoria d’inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione ed a subentrare nel contratto, nonché del diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta e di BPG Radiocomunicazioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 16 maggio 2011 e depositato il successivo 24 maggio la società Antares Elettronica S.r.l. ha impugnato innanzi questo T.A.R. gli atti in epigrafe indicati.

2. A sostegno del ricorso ha del ricorso ha dedotto in punto di fatto:

A) Con provvedimento dirigenziale n. 5927 del 2010 la Regione Valle D’Aosta aveva indetto una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura, in due lotti separati, di apparati radio e relativi accessori, da assegnare in dotazione al personale professionista (lotto A) e volontario (lotto B) del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, con contestuale approvazione del disciplinare di gara e dei capitolati speciali di appalto relativi a ciascun lotto.

B) Con successivo provvedimento dirigenziale n. 143 del 2011 la stazione appaltante apportava modificazioni e integrazioni a tali atti, al fine di correggere meri errori materiali e di specificare ulteriormente alcune caratteristiche tecniche per garantire una maggiore qualità degli apparati stessi, con conseguente riapertura dei termini di gara.

C) Alla scadenza dei termini prorogati per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute per il lotto B due sole offerte, quella della ricorrente e quella della BPG Radiocomunicazioni S.r.l. ed i relativi plichi venivano aperti ed esaminati nella seduta pubblica del 28/03/2011, come risultante dal relativo verbale.

D) Verificata la completezza e la regolarità della documentazione, la commissione procedeva con l’esame della documentazione tecnica relativa agli apparati radio oggetto delle offerte, rilevando, quanto a quelli offerti da parte ricorrente, le seguenti difformità rispetto al capitolato:

- “l’altezza dell’’apparato radio UHF proposto dalla società concorrente è pari a 130 mm e, pertanto, superiore al valore massimo di 120 mm. indicato dall’art. 3 (qualità della fornitura) del c.s.a..punto 2, tabella 2;

- il valore superiore del range di temperatura di esercizio (C°) dell’apparato radio VHF proposto dalla Società è pari a 55° C e pertanto, inferiore al valore minimo idi 60° C prescritto all’articolo 3 (qualità della fornitura) del c.s.a. punto 3, tabella 5”.

E) Paolo Re, presente alla seduta in nome e per contro della ricorrente, sosteneva in merito la sostanziale equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante, in considerazione delle maggiori prestazioni offerte nel complesso da tale prodotto (come ad esempio in livello superiore di protezione dagli agenti atmosferici), evidenziando inoltre in relazione alla temperature di esercizio degli apparati radio VHF come “il modello proposto pur non rispettando il valore minimo richiesto dal c.s.a. a suo avviso dovrebbe essere ammesso in quanto è in grado di soddisfare almeno le caratteristiche richieste, in termini di temperatura di esercizio, per gli apparati UHF anch’essi oggetto di appalto” e “ in merito all’altezza massima degli apparati UHF, il modello proposto pur non rispettando il valore minino richiesto dal c.s.a. a suo avviso dovrebbe essere ammesso in quanto è in grado di soddisfare almeno le caratteristiche richieste, in termini di dimensioni, per gli apparati VHF anch’essi oggetto di fornitura”.

F) La Commissione di valutazione non riteneva determinanti tali rilievi e decideva i escludere la ricorrente dalla prosecuzione delle gara che veniva infine aggiudicati alla B.P.G. Radiocomunicazione s.r.l., come comunicato alla ricorrente a mezzo fax del 18 aprile 2011.

G) La ricorrente verificava successivamente che solo gli apparti del marchio Vertex offerti dalla controinteressata erano in grado di rispettare integralmente le caratteristiche tecniche richieste nel capitolato speciale d’appalto.

3. Ciò posto in punto di fatto, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure avverso gli atti in epigrafe, affidate a due motivi di ricorso:

1) Illegittimità del capitolato speciale di appalto: Violazione dell’art. 68, commi 2 e 13, del Dlgs. 163/06, dei principi del favor partecipationis, equivalenza, ragionevolezza e proporzionalità; disparità di trattamento.

L’art. 68, comma 2, del Dlgs. 163/2006, stabilisce, in merito alle specifiche tecniche che figurano nei documenti di gara, che esse “devono consentire pari accesso e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”.

Ai sensi dell’art. 68, comma 13, del Dlgs. 163/2006 è fatto poi espresso divieto alla stazione appaltante di “menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare” ovvero “ di fare riferimento ad un marchio, ad un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”, menzioni e riferimenti sono ammessi solo in via eccezionale, quando sia l’oggetto dell’appalto ad esigerlo e tale oggetto non sia efficacemente descrivibile altrimenti, e in ogni caso “ a condizione che siano accompagnati dall’espressione <<o equivalente>>”.

In considerazione di tali prescrizioni si è pertanto ritenuto da parte dell’AVCP che la previsione di un capitolata tecnico che indichi l’oggetto della fornitura in modo così particolarmente dettagliato da potersi equiparare al riferimento da un marchio, ad un brevetto o un particolare tipo di prodotto, è illegittima, se non accompagnata dalla clausola di equivalenza.

Da ciò l’illeggittmità del capitolato speciale d’appalto relativo al lotto B (approvato con p.d. n. 143 del 17/01/2011) nella parte in cui prescrive specifiche tecniche che, complessivamente considerate, fanno esplicito ed esclusivo riferimento ad un unico prodotto, escludendo la possibilità di ogni valutazione di equivalenza dei prodotti concorrenti, in quanto, come evincibile dalla scheda tecnica prodotta dalla medesima ricorrente (allegato 6) relativa a 9 apparati radio VHF e 17 apparti UHF di diversi marchi presenti sul mercato, nessuno di questi, tranne quelli a marchio Vertex, sarebbe stato in grado di soddisfare integralmente tutti i requisiti tecnici prescritti nel capitolato speciale d’appalto.

Di fatto la stazione appaltante, nella prospettiva di parte ricorrente, predeterminando l’oggetto della fornitura, ha aggirato l’applicazione della clausola di equivalenza ( e dell’art. 68 del Dlgs. 163/2006), prevedendo specifiche tecniche solo in apparenza dirette a garantire una maggiore qualità degli apparati, ma in realtà preordinate e combinate ad individuare unicamente un solo prodotto, ovvero quello offerto dalla controinteressata BPC Radiocomunicazioni s.r.l..

Del tutto incomprensibile e priva di logica è poi per parte ricorrente la previsione di requisiti di altezza e temperatura differenti a seconda che si tratti ai radiotrasmittenti UHF ovvero VHF, in quanto per gli apparato UHF il capitolato speciale di appalto prescrive un’altezza massima di 120 mm con un range di temperatura di esercizio pari a -10° C/+50° C, per gli apparati VHF, viceversa, è richiesta un’altezza massima di 150 mm. con un range di temperatura d’esercizio pari a -20° C/+60°C, anche in considerazione della circostanza che vi è un prodotto solo che li rispetta integralmente.

Da ciò di seduce ulteriormente la scelta sottesa della stazione appaltante di limitare l’accesso alla gara al solo prodotto Vertex offerto dalla controinteressata, con esclusione di tutti gli altri.

2)Illegittimità dell’esclusione di Antares Elettr5ica s.r.. dalla gara di appalto; violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità; violazione dell’art. 82 D.lg. 163/2006; difetto di motivazione.

In considerazione del carattere eccessivamente restrittivo delle specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante ai fini della gara e della interpretazione restrittiva ed intransigente data alle stesse da parte della commissione di valutazione è conseguita l’esclusione del prodotto offerto dalla ricorrente, dalle migliori prestazioni, ed offerto al minore prezzo, laddove le differenze degli apparati de quibus rispetto alla prescrizioni tecniche richieste nel capitolato di gara devono ritenersi minime, consistendo in un centimetro in più di altezza quanto agli apparati UHF e in 5° C di temperatura massima di esercizio per le radio VHF; ciò anche in considerazione della circostanza che la differenza di altezza non appare rilevante se si considera che gli apparati radio devono essere muniti della relativa antenna e che gli apparati VHF offerti dalla ricorrente presentavano comunque un grado di protezione dagli agenti atmosferici decisamente superiore.

Né al riguardo la Commissione, secondo parte ricorrente, ha tenuto contro delle giustificazioni offerte da Paolo Re, presente in sede di valutazione delle offerte, valutando migliore l’offerta della controinteressata, rispettosa dei requisiti minimi prescritti del capitolato speciale di appalto, ma relativa ad un apparato poco performante e meno pratico da utilizzare (anche perché più pesante e senza facoltà di commutazione diretta dei canali).

Da ciò l’illegittimità dell’operato della P.A. anche in considerazione del rilievo che l’offerta della Antares Elettrica S.r.l. costituiva l’offerta notevolmente più bassa rispetto a quella a base d’asta, per cui se la ricorrente non fosse stata esclusa dalla gara, si sarebbe senz’altro aggiudicata la medesima.

A ciò si aggiunga che il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione di valutazione e ratificato dalla stazione appaltante nulla dice in merito ai motivi per cui l’offerta di Antares Elettronica S.r.l., di cui Paolo Re, in sede di valutazione, aveva ampiamente sostenuto e dimostrato, nella prospettiva di parte ricorrente, la validità ed equivalenza, non sia stata effettivamente ritenuta tale.

Da ciò l’ulteriore illegittimità dell’esclusione della ricorrente.

4. Si sono costituite sia l’Amministrazione regionale resistente che la società controinteressata, le quali con le rispettive memorie difensive hanno contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 13 luglio 2011, avendo parte ricorrente rinunciato all’istanza di sospensiva all’udienza del 15 giugno 2011.

6. Il ricorso è infondato alla stregua dei seguenti rilievi.

7. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 68 commi 2 e 13 Dlgs. 163/06, deducendo che la stazione appaltante avrebbe previsto nel capitolato speciale di appalto specifiche tecniche talmente dettagliate da individuare di fatto il prodotto di un unico marchio, quello offerto dalla controinteressata, aggirando la clausola di equivalenza.

L’assunto va disatteso.

7.1 Il principio dell'"equivalenza" si ricava dalla lettera dell'art. 68 del codice degli appalti, ove è prescritto che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare la ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all'interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa. È previsto anche, al comma n. 13 che, ove sia necessario al fine della capillare descrizione di un macchinario ricorrere all'indicazione di un tipo specifico di prodotto occorre che tale indicazione sia accompagnata dall'espressione "o equivalente".

7.2 La ratio delle disposizioni richiamate contenute nell'art. 68 codice appalti è chiara. Nel rispetto del principio della più ampia partecipazione alle gare finalizzato alla ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente, si esclude espressamente, tranne ove sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, la possibilità di indicare marchi o tipi specifici di produzione, a meno che il riferimento ad un prodotto non sia necessario al fine di descrivere dettagliatamente le caratteristiche che il bene offerto deve possedere. In questo caso è obbligatorio fare ricorso al concetto di equivalenza, con la conseguenza che, in caso di omissione dell'inciso, il bando risulterebbe in parte qua illegittimo (in termini, C. Stato, sez. V, sent. n. 5693 del 14/11/2008).

Al riguardo “può intendersi come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni. La stazione appaltante, in presenza di offerte equivalenti, deve pertanto verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta”. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 06 marzo 2009 , n. 486 che ha pertanto considerata illegittima la valutazione di equivalenza operata dalla stazione appaltante, senza alcuna motivazione, in relazione all’offerta di un prodotto laddove il prodotto richiesto nel capitolato era riconducibile ad uno specifico marchio, con la previsione della clausola di equivalenza; il Tar al riguardo ha osservato che “L'operato della stazione appaltante si presenta in parte qua illegittimo in quanto non vengono rispettate le prescrizioni degli atti di gara.

Vero è che la stazione appaltante gode della più ampia discrezionalità tecnica nel valutare le offerte dei partecipanti alla gara, ma è pur vero che è imprescindibile la rispondenza delle offerte alle prescrizioni del bando, valutata anche per equivalente, ove previsto.

In altri termini, l'offerta di uno strumento non conforme alle prescrizioni del bando, con riferimento alla sua minore portata…….non può essere ritenuto equivalente, senza incorrere nei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge (art. 68 codice appalti) e della lex specialis…..

La valutazione di equivalenza operata dalla commissione tecnica si presenta pertanto illogica perché contraria alle prescrizioni richieste dal capitolato e priva di adeguata motivazione poiché meramente enunciata.

La mancata corrispondenza degli strumenti offerti rispetto a quelli richiesti con il bando de quo, ove fosse consentita, determinerebbe, oltre che la violazione del principio della par condicio tra tutti i partecipanti, un ingiustificato vantaggio per la ditta che offre attrezzature di minore portata rispetto a quanto richiesto dal bando, poiché il minor costo di tali attrezzature non corrispondenti alle prescrizioni del capitolato andrebbe a influenzare il punteggio attribuito all'offerta economica più vantaggiosa, alla quale però non corrispondono le richieste caratteristiche qualitative della strumentazione richiesta”).

7.3 Il principio di equivalenza è altresì evincibile dai commi 7 e 8 del’art. 68 del Dlgs. 163/2006, i quali introducono anche l’onere dell’offerente di fornire la prova circa l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel capitolato (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 17.02.2009, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I. 19.05.2009, n. 3758).

7.4 Ciò posto in punto di diritto, deve osservarsi che le clausole del capitolato speciale di gara relative alle specifiche tecniche, pur essendo dettagliate e pur laddove riconducibili, secondo la prospettiva di parte ricorrente, agli apparati di un unico marchio – allegazione questa peraltro del tutto sfornita di prova, atteso che alcun valore probatorio può assegnarsi alla scheda tecnica di cui all’allegato 6 prodotta da parte ricorrente, non essendone ravvisabile la provenienza e non potendo la stessa assimilarsi ad una perizia di parte, in mancanza di qualsivoglia sottoscrizione e asseverazione della sua corrispondenza al vero – non possono essere considerate illegittime, in quanto accompagnate dalla clausola di equivalenza.

Infatti la stazione appaltante pur avendo previsto all’art. 3 del capitolato speciale di appalto che le specifiche tecniche in esso contenute per le ricetrasmittenti devono intendersi come requisiti minimi che le Ditte devono soddisfare nella loro offerta ha altresì previsto la possibilità di “ammettere alla gara a suo insindacabile giudizio, anche eventuali offerte contenenti, per alcuni particolari tecnici soluzioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato, ma di cui sia idoneamente e specificatamente documentato, a pena di esclusione, il carattere equivalente e/o migliorativo rispetto alle caratteristiche richieste”, ciò in piena aderenza alle prescrizioni dettate in materia di equivalenza dall’art. 68 Dlgs.163/06.

7.5 Le clausole del capitolato speciale di appalto pertanto, in quanto rispettose del citato precetto normativo in materia di “equivalenza”, devono considerarsi del tutto legittime.

7.6. Né possono ritenersi illogiche - anche alla luce di quanto dedotto nella memorie difensive dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, non contestate sul punto da parte ricorrente - le specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione e non rispettate dall’offerta presentata dalla ricorrente, in quanto relative l’una (quella concernente l’altezza degli apparati UHF) alla portabilità degli stessi, anche in relazione alle dimensioni delle tasche delle divise (considerato che all’altezza degli apparati va aggiunta la lunghezza dell’antenna) e l’altra (quella relativa agli apparati VHF) alla maggiore resistenza ad elevate temperature di esercizio, tenuto conto delle condizioni in cui i vigili del fuoco, destinatari dei citati apparati, sono chiamati ad operare.

7.7. Né può ritenersi illogica – anche in considerazione di quanto dedotto dall’amministrazione e dalla controinteressata - la previsione di distinte caratteristiche di altezza e di temperatura di esercizio dei due tipi di apparati richiesti, in considerazione della diversità di tali apparati - in quanto gli apparati VHF hanno dimensione maggiori - e della loro destinazione a diverse condizioni operative; deduzioni queste alle quali parte ricorrente non ha inteso replicare.

7.8 Alla stregua di ciò va affermata la legittimità delle clausole del capitolato speciale relative alle specifiche tecniche dei prodotti richiesti, in quanto rispettose della clausola di equivalenza ed in quanto rientra nella piena discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la fissazione delle specifiche tecniche dei prodotti richiesti, per cui la relativa scelta non può che essere sindacata nei limiti della illogicità.

8. Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso, laddove si deduce che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente escluso la ricorrente, che aveva offerto il prodotto maggiormente performante e al prezzo più basso, con conseguente violazione del criterio del prezzo più basso.

Ed invero non può non rilevarsi come la censura oltre che ad essere infondata si rilevi altresì illogica, atteso che parte ricorrente deduce da un lato che l’Amministrazione non avrebbe valutato le altre caratteristiche dei prodotti da lei offerti, che dovevano portare a ritenere la sua offerta come la migliore e dall’altro come l’Amministrazione non aggiudicandole l’appalto abbia violato il criterio del prezzo più basso.

Ed invero proprio in quanto il criterio posto a base della procedura de qua era quello del prezzo più basso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante non poteva che procedere alla valutazione della corrispondenza o meno delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti con quelle richieste nel capitolato di gara, con la conseguenza che restava preclusa qualsiasi altra valutazione.

8.1 Né in conseguenza dell’esclusione dell’offerta di parte ricorrente, non rispettosa delle specifiche tecniche del bando di gara in relazione ad alcuno degli apparati offerti, può ritenersi che la stazione appaltante abbia violato il criterio del prezzo più basso, destinato ad operare solo in relazione alle offerte ammesse, laddove nell’ipotesi di specie l’offerta di parte ricorrente, in quanto esclusa dalla procedura di gara, non è stata ammessa ad alcuna valutazione comparativa.

9. Né può dirsi che sia stato scorretto l’operato della commissione valutatrice e della stazione appaltante che lo ha fatto proprio con l’impugnato provvedimento dirigenziale, non avendo parte ricorrente - che pure aveva offerto degli apparati non rispettosi in toto delle specifiche tecniche richieste - prodotto in sede di gara alcuna documentazione atta a comprovare l’equivalenza del prodotto offerto, in relazione alle specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione quali requisiti minimi.

9.1 Non avendo parte ricorrente offerto neanche un principio di prova al riguardo, né in sede di gara, come pure prescritto dal capitolato di gara – a sua volta rispettoso delle previsioni dell’art. 68 comma 4 Dlgs. 163/2006 - né peraltro in questa sede, in ordine alla predetta equivalenza, deve ritenersi del tutto legittimo l’operato della stazione appaltante, la quale si è in pieno attenuta alle clausole del capitolato e quindi alla lex specialis della gara, che sarebbero state invece disattese, ove in mancanza di qualsivoglia prova sul punto, l’Amministrazione avesse proceduto a valutare l’equivalenza dei prodotti offerti dalla medesima ricorrente.

9.2 Del tutto inconferenti sono inoltre le deduzioni, allegate al verbale di gara, avanzate dal rappresentante di parte ricorrente in sede di apertura dei plichi e di disamina delle offerte tecniche, in quanto dalla stesse non si evince alcuna equivalenza fra le specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante e quelle possedute dai prodotti offerti dalla ricorrente, per cui sull’Amministrazione non incombeva alcuna motivazione al riguardo.

9.3 Né parte ricorrente ha dedotto che, in considerazione della caratteristiche delle specifiche tecniche, era impossibilitata a fornire la prova dell’equivalenza.

Peraltro ove tale censure dovesse intendersi implicitamente formulata nel corpo del ricorso, la stessa non potrebbe che essere considerata tardiva, in aderenza a quanto al riguardo eccepito dalla controinteressata, atteso che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale deve essere oggetto di immediata impugnativa il bando di gara nella parte in cui la relativa formulazione non consente all’operatore del settore di effettuare un’offerta concorrenziale (ex multiis Consiglio Stato , sez. V, 25 maggio 2009 , n. 3217 secondo cui “L'onere di una immediata impugnazione del bando di gara può derivare soltanto dalla sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell'interessato derivante direttamente dal bando, che è ipotesi ricorrente solo in presenza di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale”).

10. Del tutto legittimo pertanto risulta essere stato l’operato dell’Amministrazione che, in conseguenza dell’esclusione della ricorrente, ha aggiudicato l’appalto all’altra unica società concorrente BPG – Radio Comunicazioni S.r.l., nel rispetto di quanto prescritto al punto 8 del disciplinare di gara, ove era prevista la possibilità per la stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che la stessa fosse stata ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione; clausola peraltro quest’ultima non oggetto di impugnativa in questa sede.

11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato.

12.In considerazione dell’infondatezza delle censure, vanno del pari disattese le domande di declaratoria di inefficacia del contratto o di subentro nel medesimo o di risarcimento per equivalente, che peraltro non potrebbero comunque trovare ingresso in questa sede in quanto, avendo parte ricorrente impugnato le clausole del capitolato speciale, alle quali l’Amministrazione si è scrupolosamente attenuta nell’espletamento della gara, all’eventuale declaratoria di illegittimità delle clausole medesime conseguirebbe l’obbligo di ripetizione delle gara.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della Regione Valle d’Aosta, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori di legge, e nei confronti della controinteressata BPG – Radio Comunicazioni s.r.l., liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

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