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TAR Molise, 4/8/2011 n. 529
Sull'incompatibilità dell'incarico di revisore dei conti comunale con quella di amministratore di una società comunale incaricata della gestione di servizi pubblici locali.

Sulla base della tumultuosa evoluzione del quadro normativo riguardante la gestione in house providing dei servizi pubblici locali si deve ormai ritenere che rientrino nelle funzioni del collegio dei revisori dei conti del Comune anche i compiti di collaborazione nell'esercizio del cosiddetto controllo analogo verso le società comunali che gestiscono servizi pubblici locali. E' del tutto plausibile, quindi, che un revisore dei conti del Comune sia chiamato, nella sua funzione, a occuparsi di fornire una consulenza in ordine al controllo analogo nei riguardi di una società comunale di servizi. Poiché, nel caso di specie, il professionista controinteressato ha ricoperto l'incarico di amministratore della società comunale che gestisce i servizi ambientali, ciò sicuramente costituisce causa di incompatibilità assoluta alla carica di revisore comunale, non rimovibile con la semplice opzione, poiché rende sovrapponibili e non separabili, in un unico soggetto, le posizioni di controllore e di controllato, con palese violazione del principio di imparzialità amministrativa. Tale situazione, peraltro, rientra pienamente nella previsione regolamentare dell'art. 39 c. 2 s lett. c) del D.P.R. n. 99/1998 che attribuisce valenza di violazione disciplinare al fatto che il revisore abbia intrattenuto, nei due anni antecedenti, con il soggetto che conferisce l'incarico o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi aventi a oggetto prestazioni di consulenza o di collaborazione.

Materia: enti locali / ordinamento

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da Toma Donato, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliana Terzano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Pirandello n. 37,

 

contro

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II, n. 29,

 

nei confronti di

Del Cioppo Vittorio, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Marina De Maioribus, con domicilio eletto in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,

 

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) la deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 19 del 7.7.2010, avente a oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2010-2013, nella parte in cui è nominato a componente iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili il dott. Vittorio Del Cioppo; 2) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a essere nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo del suddetto controinteressato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive dell’Amministrazione intimata e della parte controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente dottore commercialista, avendo presentato la propria candidatura per la nomina nel collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, ed avendo appreso dell’elezione di un altro professionista che egli ritiene ineleggibile, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 19 del 7.7.2010, avente a oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2010-2013, nella parte in cui è nominato a componente iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili il dott. Vittorio Del Cioppo; 2)tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti. Il ricorrente chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto a essere nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Campobasso, in luogo del suddetto controinteressato. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.) artt. 235 e 236, violazione dell’art. 2399 codice civile, violazione del D.P.R. 6.3.1998 n. 99 art. 39, violazione del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, violazione degli artt. 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, travisamento dei fatti; 2)ineleggibilità, incompatibilità e inidoneità del candidato eletto; 3)ineleggibilità per espletamento delle stesso incarico di revisore contabile nel Comune di Campobasso in altri due trienni precedenti (2002-2004, 2004-2007).

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio.

Con l’ordinanza collegiale n. 266 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente. La misura è confermata in appello con ordinanza n. 5324/09 del Consiglio di Stato, Sezione quinta.

Con l’ordinanza presidenziale n. 187 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione dà esecuzione.

All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

 

II – Il ricorso è fondato.

 

III – Il dottore commercialista Del Cioppo, odierno controinteressato, eletto con otto voti, nella seduta del Consiglio Comunale del 7 luglio 2010, quale componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, in effetti – come dedotto dal ricorrente – aveva già ricoperto il medesimo incarico nei trienni 2002-2004 e 2004-2007. Inoltre, nel periodo dal 9.10.2008 al 1°.12.2009, il medesimo controinteressato aveva ricoperto la carica di Presidente di una società interamente partecipata e controllata dal Comune di Campobasso. Il Collegio, alla luce dei fatti, ritiene di poter condividere la prospettazione del ricorrente che denuncia, in tale situazione, una palese compromissione dell’imparzialità, dell’indipendenza e dell’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, dalla quale discende l’ineleggibilità ovvero l’insanabile incompatibilità del professionista controinteressato alla carica di revisore presso il Comune di Campobasso.

 

Invero, a tenore dell’art. 236, primo comma, del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i revisori dei conti degli enti locali, valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile. Per l’art. 2399, primo comma, del codice civile, <<non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio …lett. c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a un comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza>>. Anche a voler rilevare che vi sia una discrasia tra il citato art. 236 del T.u.e.l. (che parla di incompatibilità) e l’art. 2399 c.c. (che configura una serie di ipotesi di ineleggibilità alla carica, a cu consegue la decadenza di diritto) ed anche a voler ritenere che la normativa civilistica non si applichi pedissequamente ai revisori dei conti degli enti locali, si consideri, tuttavia, che l’art. 39 comma secondo lett. c) del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 – recante il regolamento di esercizio delle funzioni di revisore contabile – prevede come fattispecie generale di rilievo disciplinare, avente una gravità tale da giustificare la sospensione dall’albo del revisore contabile, il fatto che il revisore abbia intrattenuto – nei due anni antecedenti - con il soggetto che conferisce l’incarico o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione. Anche il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – recante l’attuazione di una direttiva europea sulle revisioni legali dei conti - agli artt. 10 e 17, impone il dovere di indipendenza del revisore legale, prescrivendo che esso non debba mai essere coinvolto, in alcun modo, nel processo decisionale dell’ente controllato.

                                                                                                                                                   

Questa Sezione conosce la giurisprudenza che considera legittima la rielezione di un revisore dei conti, quando non vi siano esplicite ragioni di ineleggibilità (cfr.: Cons. Stato V, 16.11.2005 n. 6407; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20.11.2003 n. 1031), tuttavia – stante la costante, tumultuosa evoluzione del quadro normativo, in particolare di quello riguardante la gestione <<in house providing>> dei servizi pubblici locali – si deve ormai ritenere che rientrino nelle funzioni del collegio dei revisori dei conti del Comune anche i compiti di collaborazione nell’esercizio del cosiddetto <<controllo analogo>> verso le società comunali che gestiscono servizi pubblici locali (cfr.: Cons. Stato, Ad Plen., 3.3.2008 n. 1; T.A.R. Lombardia Milano III, 10.12.2008 n. 5758). E’ del tutto plausibile, allora, che un revisore dei conti del Comune sia chiamato, nella sua funzione, a occuparsi di fornire una consulenza in ordine al <<controllo analogo>> nei riguardi di una società comunale di servizi. Poiché, nel caso di specie, il professionista controinteressato ha ricoperto l’incarico di amministratore della società comunale che gestisce i servizi ambientali, fino al dicembre 2009, ciò sicuramente costituisce causa di incompatibilità assoluta alla carica di revisore comunale, non rimovibile con la semplice opzione, poiché rende sovrapponibili e non separabili, in un unico soggetto, le posizioni di controllore e di controllato, con palese violazione del principio di imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato V, 16.11.2005 n. 6407). Tale situazione, peraltro, rientra pienamente nella citata previsione regolamentare dell’art. 39 comma secondo lett. c) del D.P.R. n. 99/1998 che, come già detto, attribuisce valenza di violazione disciplinare – rilevante ai fini di accertare, in via sintomatica, la presenza di un eccesso di potere che inficia la legittimità dell’atto amministrativo - al fatto che il revisore abbia intrattenuto, nei due anni antecedenti, con il soggetto che conferisce l’incarico o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi aventi a oggetto prestazioni di consulenza o di collaborazione.

 

Pertanto, i motivi del ricorso sono da ritenersi attendibili.

 

Vi è stata, nel caso di specie, un’errata applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare dell’art. 236, nella parte in cui rinvia alla disciplina di ineleggibilità e incompatibilità del sindaco-revisore, contenuta nell’art. 2399 del codice civile. Più ancora è ravvisabile, nel provvedimento impugnato, una violazione della normativa posta a tutela dell’indipendenza e imparzialità del revisore contabile (in particolare, del citato D.P.R. n. 99/1998, art. 39, e del citato D.Lgs. n. 39/2010, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

 

IV – Considerato che il ricorrente, nella seduta consiliare del 7 luglio 2010, ha ottenuto sette voti, risultando il primo tra i non eletti nel collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, egli può subentrare automaticamente al componente di cui è annullata l’elezione, dovendo considerarsi ormai verificata l’elezione del ricorrente alla carica di membro del collegio dei revisori dei conti del Comune di Campobasso, per effetto dello scrutinio e della conta dei voti ottenuti dal ricorrente medesimo, quale verbalizzata e certificata nella delibera di C.C. n. 19/2010. Nondimeno, per ragioni di trasparenza amministrativa, sarà necessario che il Consiglio Comunale prenda formalmente atto, in una delle sue sedute, di detta elezione, conseguente all’annullamento giurisdizionale dell’elezione del professionista controinteressato.

 

V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio – liquidate forfetariamente in euro 2000,00 (duemila), al lordo - seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, in solido tra loro.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione consiliare impugnata, nella parte in cui elegge il professionista controinteressato, anziché il ricorrente, nella carica di componente del collegio dei revisori del Comune di Campobasso.

 

Condanna l’Amministrazione e la parte controinteressatata, in solido tra loro, alle spese del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in euro 2000,00 (duemila) al lordo.

 

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

 

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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