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T.R.G.A. Bolzano, 15/9/2011 n. 317
In materia di gare d'appalto, in presenza di criteri o sub criteri di valutazione generici ed imprecisi sussiste l'obbligo da parte della commissione giudicatrice di motivare i singoli punteggi assegnati ai concorrenti.

In materia di gare d'appalto, la necessità di motivazione da parte della commissione si affievolisce solo in presenza di criteri o sub criteri di valutazione sufficientemente analitici e precisi. Qualora, questi ultimi risultino essere generici, la commissione dovrà motivare esaurientemente i singoli punteggi. Maggiore è la discrezionalità della commissione nel giudizio tecnico, più pressante è l'obbligo di esternare con precisione l'iter logico percorso. La motivazione rappresenta lo strumento tecnico che consente il controllo sul rispetto dei principi costituzionali della parità di trattamento e par condicio dei concorrenti, nonchè giurisdizionali, quali la ragionevolezza e la logicità delle scelte. Una motivazione non sufficiente o solo fittizia è da equiparare ad una non - motivazione. I criteri motivazionali devono essere conosciuti dagli offerenti anteriormente alla presentazione dell'offerta, non essendo più possibile, in seguito alla recente abrogazione del c. 4, u.p. dell'art. 83 codice appalti, che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, possa fissare i parametri cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio il punteggio prestabilito dal bando.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2011, proposto da:

Coopsette Soc. Coop, in persona del l.r.p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con Kaser srl e Larentis Lorenz srl, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Werner Kirchler, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3;

 

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Renate von Guggenberg, Maria Larcher, Patrizia Pignatta, Alexandra Roilo, Claudio Guccione, domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;

 

nei confronti di

Frener & Reifer Metallbau Gmbh/Srl, in persona del l.r.p.t., Stahlbau Pichler Srl, in persona del l.r.p.t., in proprio ed in qualità rispettivamente di capogruppo mandataria e mandante di ATI costituenda, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Tita, Piero Costantini, Reinhart Volgger, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via Carducci, 8;

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2011, proposto da:

Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas Gmbh, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andreas Widmann e Herwig Neulichedl, con domicilio eletto presso lo studio legale degli stessi in Bolzano, via Dr. Streiter, 12;

 

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Renate von Guggenberg, Maria Larcher, Patrizia Pignatta, Alexandra Roilo, Claudio Guccione, domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;

 

nei confronti di

Frener & Reifer Metallbau Srl, in persona del l.r.p.t., Stahlbau Pichler Srl, in persona del l.r.p.t., in proprio ed in qualità rispettivamente di capogruppo mandataria e mandante di costituenda ATI, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Tita, Piero Costantini, Reinhart Volgger, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, via Carducci, 8;

C.N.S. Spa, in persona del l.r.p.t., S.I.P.A.L. Srl, in persona del l.r.p.t., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria e mandante di costituenda ATI, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Rusconi, Mariano Claudio Vettori, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Bolzano, via Cappuccini, 5;

Coopsette Soc. Coop., in persona del l.r.p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con Kaser srl e Larentis Lorenz srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Werner Kirchler, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3;

Kaser Srl, non costituita;

Larentis Lorenz Srl, non costituita;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 93 del 2011:

1) dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano comunicata con nota 2.3.2011 prot. 11.5/21.02/1233306 in favore dell’ATI composta da impresa Frener & Reifer Metallbau Gmbh/srl (mandataria) e impresa Stahlbau Pichler srl (mandante) della gara di appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Bolzano facciata/tetto nuova clinica;

2) del verbale dd. 1.3.2011 dell’autorità di gara e dei relativi allegati nei limiti di interesse e quindi della decisione di far proprie le determinazioni della competente commissione tecnica sulla valutazione delle offerte tecniche e di aggiudicare l’appalto alla controinteressata;

3) delle determinazioni, nei limiti di interesse, della competente commissione tecnica nominata con lettera prot. n. 622937 del 26.10.2010 contenute nei verbali dd 10.11.2010, 10.11.2010, 10.11.2010, 19.1.2011, 9.2.2011 e 16.2.2011 e dei relativi verbali ed allegati;

4) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;

 

quanto al ricorso n. 98 del 2011:

1) del provvedimento di aggiudicazione della gara d’appalto 22.3.008, 195.01.3.06/11 “KH Fassade bis” 028/2010 per l’aggiudicazione dei seguenti lavori: ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Bolzano/facciata/tetto nuova clinica dd. 1.3.2011 giusta verbale Racc. N. 55 del 01-03-2011 comunicato alla ditta Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH dalla Provincia di Bolzano con missiva dd. 2.3.2011, nonché

2) dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 della “Commissione per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte” nella parte in cui attribuiscono erratamente il punteggio all’A.T.I. Frener & Reifer Metallbau s.r.l. – Stahlbau Pichler s.r.l., e di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale o conseguente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dei controinteressati;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visto l’art. 70 cod.proc.amm.;

Visto l’art. 120 co. 9, cod.proc.amm..

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2011 il dott. Peter Michaeler e uditi per le parti i difensori:

l'avv. A. Pallaver, in sostituzione dell'avv. Gianluigi Pellegrini, per la ricorrente Coopsette soc. coop.;

gli avv.ti C. Guccione e M. Larcher per la Provincia autonoma di Bolzano;

l'avv. A. Tita per la Frener & Reifer Metallbau Srl e per la Stahlbau Pichler Srl.;

l'avv. S. Ferrini, in sosituzione dell'avv. G.Brandstätter, per la ricorrente Roschmann Konstruktionen GmbH;

l'avv. A. Giacolone, in sostituzione dell'avv. G. Rusconi, per la C.N.S. Spa e per la S.I.P.A. L. Srl.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Per una migliore comprensione di questa vicenda giudiziaria, conviene anteporre una breve cronistoria dei fatti. Nel dicembre 2008 la Provincia Autonoma di Bolzano aveva pubblicato il bando di gara per la costruzione della facciata e del tetto della nuova clinica dell’ospedale di Bolzano. Il sistema di scelta previsto era quello della procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara, basata principalmente sulla valutazione di alcuni campioni che dovevano essere sottoposti a rigorosi test tecnici di resistenza, partecipavano tre associazioni temporanee d’impresa. Poiché nessun campione presentato superava le prove tecniche, i partecipanti venivano tutti esclusi e la gara veniva dichiarata deserta. Nel luglio 2010 la Provincia bandiva una nuova gara, regolarmente pubblicata sulla Gazzetta UE, sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo della gara ammontava a 20,87 milioni di Euro, oltre oneri di sicurezza. Rispetto alla prima gara, i criteri di valutazione della nuova gara erano maggiormente improntati ad un giudizio estetico-funzionale. I criteri ed i pesi erano i seguenti:

Criteri pesi

 

Prezzo 35

 

Organigramma d’impresa (…) 6

Organizzazione svolgimento dei lavori (…) 10

Qualità architettonica della facciata 25

Qualità tecnica del campione (…) 11

Manutenzione (…) 10

Forma e chiarezza della documentazione 3

Per l’elemento “Qualità architettonica della facciata” (25 punti) il disciplinare di gara prevedeva i seguenti ‘sub’:

 

sub criteri sub pesi

- Elaborati grafici 17

- Relazione sulle caratteristiche architettoniche 8.

Nella parte descrittiva era aggiunto (si cita il testo del disciplinare):

“C. Qualità architettonica della facciata:

Elaborati grafici (es. tavole, rendering), nel numero massimo di 6, formato massimo A0, in scala adeguata, raffiguranti una parte significativa della facciata relativa al campione da produrre, intesa come prodotto finito. Nel caso in cui gli elaborati dovessero complessivamente superare il numero massimo ammesso, ai fini della valutazione saranno considerati, a discrezione della commissione tecnica, soltanto sei (6) elaborati. Relazione sulle caratteristiche architettoniche della facciata nella sua globalità, di massimo 2 facciate formato A4. Nel caso in cui la relazione dovesse comunque superare il numero massimo di facciate ammesso, ai fini della valutazione saranno considerate solo le prime due (2) facciate.

Attenzione: I documenti elencati al presente punto dovranno essere finalizzati alla possibilità di valutare la qualità architettonica della facciata nel suo insieme. Il campione, di cui al successivo punto D, costituisce un elemento ripetitivo di una parte della stessa facciata, e quindi dovrà venir evidenziato come detto elemento si componga al fine di ottenere la qualità architettonica dell’insieme.”

Per l’elemento “qualità tecnica del campione” (11 punti) il disciplinare di gara prevedeva i seguenti ‘sub’:

sub criteri sub pesi

valutazione del campione 9 punti

relazione tecnico-descrittiva 2 punti.

Nella parte descrittiva era aggiunto (si cita il testo del disciplinare):

“D. Qualità tecnica del campione:

- Relazione tecnico descrittiva relativa al campione, di massimo 2 facciate formato A4, con riferimento alle lavorazioni, ai materiali, alle caratteristiche fisiche, ai dettagli ed ai particolari costruttivi, etc. Nel caso in cui la relazione dovesse comunque superare il numero massimo di facciate ammesso, ai fini della valutazione saranno considerate solo le prime due facciate.

- Ulteriore documentazione tecnica relativa al campione ed ai suoi elementi componenti (es.: elaborati grafici, depliants, schede tecniche, certificazioni, omologazioni, verifiche di prova, verifiche strutturali etc.). Il concorrente deve allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti offerti. Le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei prodotti offerti dovranno essere evidenziati in colore giallo. Non sono ammessi e comunque non saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione tecnica eventuali depliants generici.”

A questa seconda gara venivano ammessi cinque offerenti:

1. ATI Frener & Reifer – Stahlbau Pichler

2. ATI Coopsette – Kaser – Larentis

3. ATI Rizzani de Eccher – Vega Systems

4. Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas

5. ATI CNS – Sipal.

La Commissione tecnica, nominata con lettera dd. 26.10.2010, nella seduta del 16.2.2011, completata la valutazione tecnico – qualitativa, attribuiva il seguente punteggio:

-) ATI Frener & Reifer - Stahlbau Pichler punti 51,17;

-) C.N.S. SpA / S.i.p.a.l. punti 31,39;

-) ATI Coopsette - Kaser - Larentis punti 31,64;

-) ATI Rizzani de Eccher - Vega Systems punti 18,58;

-) Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas punti 32,60.

Più precisamente, per quanto riguarda il punteggio relativo alla qualità architettonica ed alla qualità tecnica del campione, il risultato era il seguente:

Offerente: Qualità architettonica (25 p.) - qualità tecnica campione (11p.)

ATI Frener&Reifer: 25,00 punti - 10,37 punti

ATI CNS : 10,00 punti - 3,99 punti

ATI Coopsette : 10,00 punti - 8,04 punti

ATI Rizzani : 5,00 punti - 4,98 punti

Roschmann : 11,60 punti - 9,25 punti.

In data 1.3.2011 si riuniva l’autorità di gara per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Risultato:

Offerente : ribasso offerto - prezzo (35 punti)

ATI Frener&Reifer : 05,366 % - 19,021 punti

ATI CNS : 18,007 % - 35,000 punti

ATI Coopsette : 15,001 % - 35,000 punti

ATI Rizzani : 03,000 % - 10,634 punti

Roschmann : 07,994 % - 28,337 punti.

Sommando il punteggio dell’offerta tecnica (busta B) a quello dell’offerta economica (busta C), veniva conseguito il seguente risultato finale:

offerente: offerta tecnica - offerta economica - risultato finale

ATI Frener&Reifer: 51,17 punti - 19,021 punti - 70,191 punti finali (aggiudic.)

ATI Coopsette: 31,64 punti - 35,000 punti - 66,640 punti finali (2° class.)

ATI CNS : 31,39 punti - 35,000 punti - 66,390 punti finali (3° class.)

Roschmann : 32,60 punti - 28,337 punti - 60,937 punti finali (4° class.)

ATI Rizzani : 18,58 punti - 10,634 punti - 29,214 punti finali (5° class).

Nella medesima seduta del 1.3.2011 l’appalto veniva, pertanto, aggiudicato all’ATI ‘Frener&Reifer – Stahlbau Pichler’. Contro l’aggiudicazione hanno presentato ricorso giudiziale, in ordine cronologico, l’ATI CNS (ricorso iscritto al n° 49/2010), l’ATI Coopsette (ricorso iscritto al n° 93/2011) e la Roschmann (ricorso iscritto al n° 98/2011).

Coopsette, nel ricorso iscritto al n° 93/11, ha chiesto l’annullamento del verbale di aggiudicazione, facendo valere i seguenti motivi di impugnazione: “Violazione di legge e della lex specialis. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Irrazionalità manifesta. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Violazione dei criteri di valutazione disposti dall’autorità di gara. Violazione principi di imparzialità e trasparenza. Motivazione insufficiente. Violazione dei criteri individuati dalla competente commissione tecnica.”

Coopsette ha lamentato, innanzitutto, che i commissari avessero sempre, per ben 80 volte (ciascun criterio per ciascuna offerta), espresso la medesima attribuzione di punti, anche sui decimali. Si è lamentata, poi, della circostanza che la propria offerta avesse ottenuto solo 10 punti per il criterio ‘qualità architettonica’, mentre quella dell’aggiudicataria avesse ottenuto 25 punti, benché le due offerte fossero quasi identiche ed, anzi, per quanto riguarda la trasmittanza termica, la sua offerta fosse da considerare addirittura qualitativamente superiore all’altra. La ricorrente ha censurato, infine, la circostanza che la Commissione tecnica, contrariamente a quanto prescrittole nella lettera d’incarico dd. 26.10.2010, avesse proceduto all’attribuzione dei punteggi senza esplicitare alcuna motivazione. Avrebbe corroborato i giudizi numerici unicamente con semplici giudizi sintetici (eccellente, ottimo, molto buono, buono ecc.), insufficienti ad assolvere all’obbligo motivazionale.

Nell’altro ricorso, iscritto al n° 98/2011, Roschmann ha impugnato il verbale di aggiudicazione sulla base delle seguenti censure:

“Violazione del principio ‘par condicio’ previsto a favore di tutte le imprese concorrenti (art. 2 d.lgs. n. 163/2006); Violazione del bando di gara; Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; Violazione di legge.”

Nonostante che, secondo Roschmann, la propria offerta relativa alla qualità architettonica ed alla qualità del campione fosse superiore a quella degli aggiudicatari, i commissari l’avevano valutata con un punteggio notevolmente inferiore. La superiorità era data dall’avere l’aggiudicataria, da un lato, presentato due relazioni identiche compiendo un’inammissibile duplicazione delle stesse e, dall’altro lato, depositato solo cinque elaborati grafici validi, poiché il sesto elaborato relativo all’attico era inconferente con il disciplinare di gara e pertanto avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara. Roschmann, invece, aveva presentato ‘rendering’ non solo esterni ma anche interni, spiegando la propria offerta nei minimi dettagli, perfino nei singoli bulloni usati.

Entrambe le ricorrenti hanno concluso chiedendo l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore. Roschmann ha chiesto inoltre, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento per equivalente del danno.

Costituitasi, la Provincia Autonoma di Bolzano ha eccepito nei confronti di entrambi i ricorrenti l’insindacabilità giudiziale delle valutazioni tecnico-discrezionali e la sufficienza dei punteggi numerici, peraltro integrati da giudizi sintetici non chiesti dalla lex specialis. Nelle memorie depositate il 4.7. ed il 8.7.2011, approfondendo le proprie eccezioni, ha contestato l’ammissibilità del sindacato giudiziale sui giudizi comparativi resi in sede di gara, con l’unica eccezione dei vizi di manifesta illogicità, irrazionalità o di errore di fatto. Ha sostenuto, inoltre, l’inammissibilità, in subordine l’infondatezza, di entrambi i ricorsi perché avevano omesso di impugnare il bando nella parte in cui disciplinava le modalità di gara. Confutando il metodo di giudizio solo numerico, i ricorrenti, secondo la Provincia, avrebbero dovuto impugnare il bando sottostante che non aveva prescritto una specifica motivazione sui singoli punteggi. Entrando, infine, nel merito delle censure, ha contestato anche punto per punto le affermazioni dei ricorrenti in ordine all’affermata qualità identica o superiore delle loro offerte.

Anche la controinteressata ATI ‘Frener & Reifer’, costituitasi, produceva una propria perizia tecnica tesa a confutare le affermazioni dei ricorrenti in ordine alla qualità equivalente o addirittura superiore delle loro offerte. Per il resto, nel chiedere la conferma dell’aggiudicazione, ha ribadito l’insindacabilità dei giudizi discrezionali tecnici.

CNS, costituitasi nella causa iscritta al n° 98/11, ha eccepito la mancanza di interesse all’impugnazione in capo alla Roschmann che, nella graduatoria finale, si era classificata solo quarta. La medesima eccezione è stata anche avanzata da Coopsette.

I ricorsi sono stati discussi all’udienza pubblica del 20.7.2011.

Va aggiunto che questo Tribunale, con le ordinanze n° 66/11 e 67/11, ha rigettato la richiesta cautelare avanzata da entrambe le ricorrenti. L’ordinanza n° 66/11 è stata riformata in sede di appello ed il Consiglio di Stato ha sospeso l’aggiudicazione (ordinanza n° 2349/11 del 31.5.2011).

Esposto il fatto, in diritto si osserva quanto segue:

Come già detto, contro il verbale di aggiudicazione dd. 1.3.2011 sono stati presentati tre ricorsi giudiziali.

Il ricorso n° 49/2010, presentato dall’ATI CNS, viene trattato separatamente, perché contiene motivi di impugnazione anche nei confronti della prima gara dichiarata deserta. Il secondo (ricorso n° 93/2011) ed il terzo (ricorso n° 98/2011), presentati rispettivamente da Coopsette e da Roschmann, vengono riuniti e trattati insieme nel presente giudizio, considerata la loro connessione sia oggettiva che soggettiva.

Preliminarmente occorre soffermarsi sull’affermato, ed eccepito, difetto di interesse ad impugnare in capo alla Roschmann.

Questo collegio ritiene che l’interesse a ricorrere in capo alla quarta classificata Roschmann sussista.

La domanda, se gli offerenti non classificati ai primi posti della graduatoria possano vantare un interesse a ricorrere, trova una risposta diversa e non univoca, a seconda del motivo di impugnazione e del sistema di aggiudicazione prescelto.

Il quarto classificato (Roschmann), mentre non avrebbe alcun interesse al ricorso qualora dall’annullamento dell’aggiudicazione derivasse automaticamente l’affidamento dell’appalto al secondo classificato attraverso il semplice scorrimento della graduatoria (es.: annullata l’aggiudicazione al primo classificato, in una gara al massimo ribasso l’appalto passa al secondo classificato), ha invece un interesse a ricorrere, quando, come nel caso in esame, il provvedimento di aggiudicazione, basato su una gara caratterizzata da discrezionalità (sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa), è impugnato per assenza di motivazione. In questo caso ogni offerente, anche l’ultimo classificato, ha un interesse concreto ed attuale a ricorrere.

Chiarita l’eccezione preliminare in senso favorevole alla Roschmann, si ritiene che i ricorsi siano fondati laddove censurano l’assenza di motivazione nell’attribuzione dei punteggi.

A differenza della prima gara, successivamente dichiarata deserta, che indicava criteri tecnici abbastanza precisi, la presente gara poneva alcuni criteri di valutazione molto generici. Soprattutto il criterio relativo alla “qualità architettonica della facciata” è connotato da vaghezza definitoria che i sub criteri non sono riusciti a correggere e precisare meglio. Neppure la nota della stazione appaltante (fax dd. 19.10.2010), peraltro non comunicata a tutti i concorrenti, adita da un precisa domanda da parte di uno dei concorrenti (Roschmann), ha portato chiarimenti in ordine alla esatta portata del termine “qualità architettonica”.

I parametri di valutazione, però, non sono stati impugnati. Le parti, infatti, hanno impugnato il verbale di aggiudicazione (sotto il profilo della motivazione assente), ma non il disciplinare di gara sotto il profilo dell’indeterminatezza dei parametri di valutazione. Ciò premesso, si osserva che sussiste un principio giurisprudenziale abbastanza vigoroso, secondo il quale solo in presenza di criteri o di sub criteri di valutazione sufficientemente analitici e precisi si affievolisce la necessità di motivazione. Se, invece, i criteri o sub criteri sono generici, la commissione dovrà motivare ampiamente ed esaurientemente i singoli punteggi. Si può senz’altro affermare che l’obbligo motivazionale è indirettamente proporzionale all’analiticità dei parametri di valutazione. Più ampia è la discrezionalità della commissione nel giudizio tecnico, più pressante è l’obbligo di esternare con precisione l’iter logico percorso. La motivazione è lo strumento tecnico, la chiave di lettura, attraverso il quale si riescono a controllare il rispetto dei principi costituzionali sostanziali della parità di trattamento (a livello generale) e della parità di concorrenza (a livello di imprese) e giurisdizionali quali la ragionevolezza e la logicità delle scelte. Va sottolineato che una motivazione non sufficiente o una motivazione solo fittizia sono da equiparare ad una non motivazione. Tra le motivazioni insufficienti o fittizie vanno annoverate le motivazioni fatte solo con frasi standard o con giudizi troppo sintetici.

Si aggiunge che i criteri motivazionali devono essere conosciuti dagli offerenti anteriormente alla presentazione dell’offerta, non essendo più possibile, in seguito alla recente abrogazione del IV comma, ultimo periodo dell’art. 83 codice appalti, che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, possa fissare i parametri cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio il punteggio prestabilito dal bando. Massima trasparenza preventiva dunque.

Alla luce di questi principi legislativi e giurisprudenziali, di fronte ad un criterio valutativo poco chiaro quale quello denominato “qualità architettonica della facciata”, l’obbligo motivazionale era rigoroso. La commissione tecnica aveva l’obbligo di spiegare con sufficiente chiarezza, perché all’aggiudicatrice ha attribuito 25 punti, mentre agli altri offerenti ha attribuito molto meno punti. Di fronte ad un parametro generico, quale la “qualità architettonica”, il punteggio numerico ed il giudizio sintetico non bastavano più. La commissione tecnica avrebbe dovuto dare un input argomentativo per giustificare il giudizio ‘eccellente’, premiato con 25 punti, attribuito all’offerta degli aggiudicatari e dalla motivazione avrebbe dovuto trasparire il perché della differenza di punteggio.

Solo quando l’obbligo motivazionale è soddisfatto, si può discutere in ordine all’ampiezza del sindacato giudiziale, se esso debba limitarsi ai vizi macroscopici (quali la manifesta illogicità ecc.) o se possa addentrarsi più a fondo. Ogni discussione sull’ammissibilità e completezza del sindacato giudiziale presuppone che le motivazioni siano state date. Nel caso in esame, invece, le motivazioni erano insufficienti e, pertanto, assenti.

L’obbligo di motivare trova il suo fondamento direttamente nella legge (art. 3 L. 241/90) e nei principi costituzionali sovraordinati (art. 3, 24 e 41 Cost.) ed, anzi, non è fuori luogo sostenere che è insito e connaturato ad ogni scelta discrezionale e che costituisce un principio di civiltà prima ancora che giuridico. E’ infondata pertanto l’eccezione, avanzata dalla difesa della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo la quale, non avendola richiesta la lex specialis, la motivazione non fosse stata necessaria. Né la lex specialis né la lettera d’incarico sono in grado di incidere sull’esistenza o meno dell’obbligo di motivazione. In altre parole, l’esigenza della motivazione non dipende dalla volontà della stazione appaltante che comunque, giova ricordarlo, nella lettera d’incarico dd. 26.10.2010 aveva espressamente ricordato alla commissione tecnica di motivare i punteggi.

La motivazione non può essere fornita successivamente negli atti giudiziari e non può essere integrata successivamente da soggetti che non facevano parte della commissione tecnica (v. le diverse perizie allegate dalle parti e redatte da professionisti o professori universitari che integravano o censuravano posteriormente il punteggio della commissione tecnica).

Concludendo, in assenza di motivazione sufficiente, assorbita ogni altra censura, l’aggiudicazione va annullata, compresi gli atti connessi, presupposti e consequenziali che le parti hanno singolarmente elencato nei rispettivi ricorsi.

L’unica conseguenza che l’annullamento può comportare è l’indizione di una nuova gara. L’invalidazione non comporta, come chiesto da entrambi i ricorrenti, lo scorrimento della graduatoria che sarebbe possibile soltanto nelle gare prive di qualsiasi elemento discrezionale. Solo nelle gare ad aggiudicazione automatica, al primo classificato subentra automaticamente il secondo classificato e così via. Nelle gare a connotazione discrezionale, soprattutto quando le buste economiche sono già state aperte (come nel caso in esame), l’unico effetto dell’annullamento può essere la ripetizione della gara.

Sta nella discrezionalità della stazione appaltante decidere se specificare meglio i criteri o sub criteri di valutazione attraverso la riformulazione del disciplinare di gara o se accontentarsi di un rigoroso obbligo motivazionale in capo alla commissione tecnica, lasciando invariati il disciplinare di gara ed i criteri e sub criteri già formulati.

In conclusione, i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. Di conseguenza, il verbale di aggiudicazione dd. 1.3.2011 e gli altri atti elencati sono annullati.

Seguendo il principio della soccombenza, la Provincia rifonderà le spese ai ricorrenti. Le spese tra i ricorrenti ed i controinteressati sono compensate. Il contributo unificato di entrambi i ricorsi va posto a carico dell’amministrazione provinciale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando,

riunisce il ricorso pendente sotto il numero 98/2011 al ricorso pendente sotto il numero 93/2011;

accoglie le domande di annullamento presentate nei ricorsi riuniti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati indicati nelle rispettive epigrafi;

rigetta ogni altra domanda;

condanna la Provincia Autonoma di Bolzano a rifondere le spese di giudizio in favore delle ricorrenti Coopsette Soc. Coop. e Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH, che si liquidano in Euro 5.000 (cinquemila/00) a favore di ciascuna delle stesse, oltre IVA, CAP e spese generali;

dichiara compensate le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere

Peter Michaeler, Consigliere, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

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