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TAR Toscana, Sez. I, 21/9/2011 n. 1405
Sulla legittimità della delibera di una giunta comunale di modificazione della vocazione di un impianto sportivo comunale.

La notificazione al comune, anziché all'istituzione (organismo strumentale dell'ente locale) è idonea a costituire regolarmente il rapporto processuale.

E' legittima la delibera di una giunta comunale con cui modificando il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali ha ampliato la vocazione della struttura sportiva, essendo una scelta che rientra nell'ambito degli indirizzi politici appartenenti all'Amministrazione comunale, la quale scelta non appare, nel caso di specie, connotata da profili di irrazionalità o sproporzionalità, ed anzi risulta confortata da un ampio coinvolgimento positivo delle associazioni interessate e della minoranza consiliare.

L'Istituzione, ai sensi dell'art. 114, c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000, è un "organismo strumentale dell'ente locale", dotato certo di autonomia gestionale, ma pur tuttavia "parte dell'apparato amministrativo che fa capo al comune", pertanto non occorre una specifica evocazione in giudizio, essendo la notificazione all'ente locale (che, peraltro, nel caso di specie, ha accettato il contraddittorio) idonea a costituire regolarmente il rapporto processuale.

Materia: enti locali / attività

N. 01405/2011 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A.S.D. Societa' Ginnastica Terranuova, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Piscini, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Consoli in Firenze, via de' Benci, n. 23;

 

contro

Comune di Terranuova Bracciolini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi, n. 20;

 

nei confronti di

A.S.D. La Coccinella, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sidonia Cellai, con domicilio eletto presso l’avv. Leonardo Cappugi in Firenze, via della Fonderia, n. 10;

 

 

per l'annullamento

(con il ricorso principale):

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, nella parte relativa al mutamento di “vocazione” dell’impianto c.d. “Palageo”, e di esecutività del mutamento al 1 gennaio 2010, e tutti quelli connessi e conseguenti;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 gennaio 2010, nella parte relativa all’integrazione-modifica dell’art. 13, Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, e di ogni atto connesso e conseguente, con particolar riferimento al provvedimento della Giunta Comunale n. 7 del 25 gennaio 2010 di riapertura dei termini per le richieste di utilizzo delle strutture sportive coperte, anche quale revoca della precedente assegnazione oraria degli impianti;

 

(con i motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2010):

 

A) della Determinazione del Direttore dell’Istituzione per i servizi culturali del Comune di Terranuova Bracciolini “Le Fornaci” – Comune di Terranuova Bracciolini n. 110 del 26 agosto 2010 di assegnazione oraria spazi utilizzo Palageo stagione sportiva 2010/2011, mai comunicata alla ricorrente e pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’Albo Pretorio come indicato nel provvedimento medesimo, sino al 10 settembre 2010;

 

B) nonché, ove occorrer possa quale atto connesso, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 3 agosto 2008, in punto di assegnazione degli spazi dell’impianto Palageo, mai comunicata alla ricorrente e pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, come da art. 31, comma 4, Statuto Comune Terranuova Bracciolini, sino al 18 agosto 2010.

 

C) nonché azione di condanna al risarcimento del danno ex art. 30 C.P.A.

per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa derivante dall’esecuzione del sopra descritto provvedimento, nonché dell’impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Terranuova Bracciolini n. 181 del 1 dicembre 2009, oltre che per l’illegittimo e contraddittorio rilascio e revoca di autorizzazione all’uso dell’impianto Palageo del 2 ottobre e del 5 ottobre 2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Terranuova Bracciolini e della A.S.D. La Coccinella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La Società Ginnastica Terranuova è una associazione non riconosciuta che pratica nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini la ginnastica ritmica a livello agonistico. Tale associazione, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha gravato dinanzi a questo Tribunale amministrativo tre distinti provvedimenti dell’Amministrazione comunale:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 2009, atto con il quale il Comune ha modificato la disciplina propria degli impianti sportivi comunali, così che il Palageo Comunale, che aveva una vocazione esclusiva per la ginnastica ritmica, è venuto ad avere una vocazione mista ginnastica artistica e ginnastica ritmica, mentre le Palestre delle Scuole elementari hanno perduto la vocazione alla ginnastica artistica; con la medesima deliberazione sono stati inoltre modificati i criteri per valutare le richieste plurime di utilizzazione del medesimo impianto;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2010, con la quale è stata prevista la facoltà per la Giunta Comunale di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di utilizzazione degli impianti sportivi, che il Regolamento Comunale fissa al 15 giugno di ogni anno;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 2010, con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze relative all’anno sportivo 2009-2010 già spirati il 15 giugno 2009.

 

Avverso i suddetti atti la ricorrente formula le seguenti censure:

1 – “In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1.12.2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo; illegittimità dell’atto impugnato, per violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., art. 1 legge 280/2003, art. 3 comma 66 legge 549/1995, artt. 1 e 3 DM Interno 19 marzo 1996, art. 2 legge 302/1939, art. 10 l.r. Toscana 31 agosto 2000 n. 72 e art. 3 Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva; carenza del parere tecnico in ordine all’uso dell’impianto”. Il mutamento di vocazione del Palageo è stato assunto senza acquisire il parere tecnico degli organi del CONI o della Federazione competente sulla sua idoneità ad ospitare la ginnastica artistica;

 

2 – “In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo, illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge in relazione all’art. 3 legge n. 241/1990, per difetto di motivazione”;

 

3 – “In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo, illegittimità dell’atto impugnato per sviamento ed eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; carenza di motivazione e di interesse pubblico in concreto; uso del potere pubblico per finalità diverse da quelle per cui il potere era stato conferito”. Si evidenzia ancora il difetto di motivazione, censurando il fatto che l’atto si limiti a far riferimento solo alle richieste delle associazioni e rilevando altresì la impossibile coesistenza dei due sport;

 

4 – “In relazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.1.2010 e alla successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.1.2010; illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 13 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi; in ogni caso eccesso e sviamento di potere; carenza e contraddittorietà di motivazione; carenza di interesse pubblico in concreto; illogicità dei presupposti in fatto; ingiustizia manifesta”. Si contestano sotto i profili evidenziati la determinazione consiliare che facoltizza la Giunta a riaprire i termini di presentazione delle domande e l’atto di Giunta che vi ha fatto seguito.

Il Comune di Terranuova Bracciolini e la controinteressata A.S.D. La Coccinella si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 258 del 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione avanzata in ricorso.

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato la determinazione del Direttore dell’Istituzione per i servizi culturali del Comune di Terranuova Bracciolini “Le Fornaci” di assegnazione oraria dell’Impianto Palageo per la stagione sportiva 2010-2011 in uno con la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 2008 sui criteri di attribuzione di punteggi cui coerenziare l’assegnazione oraria degli impianti.

 

Nei confronti degli atti gravati si muovono le seguenti censure:

I – “Consequenzialità e connessione dei provvedimenti odiernamente impugnati con quelli oggetto del ricorso n. RG 343/2010; illegittimità dell’atto impugnato, per violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., art. 1 legge 280/2003, art. 3 comma 66 legge 549/1995, artt. 1 e 3 DM Interno 19 marzo 1996, art. 2 legge 302/1939, art. 10 l.r. Toscana 31 agosto 2000 n. 72 e art. 3 Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva; carenza del parere tecnico in ordine all’uso dell’impianto”.

 

II – “In ordine alla determinazione dell’Istituzione Le Fornaci del 26.8.2010; oltre ai vizi derivanti dalla consequenzialità e connessione con i provvedimenti impugnati; violazione di legge in relazione all’art. 2 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2.10.2008 in connessione agli artt. 97 Cost., e 1 legge n. 241/90; Violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 3.8.2010; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione; in ogni caso eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti/domande; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta”. Si contesta la distribuzione di orario fra le più società, evidenziando che non si sarebbe effettuata la distribuzione delle ore guardando alle concomitanze di orario né alla disponibilità di altri impianti. Si censura la riduzione di orario subita dalla ricorrente e la mancata attribuzione alla stessa di orario in altri impianti. Si censura anche la incompetenza dell’organo che ha stabilito la distribuzione oraria.

L’Amministrazione comunale e la controinteressata resistono anche ai motivi aggiunti.

La Sezione, con ordinanza n. 1165 del 2010, ha respinto anche la domanda di sospensiva avanzata in sede di motivi aggiunti.

Con ordinanza collegiale n. 738 del 2011 la Sezione ha quindi sottoposto alle parti il tema relativo alla mancata notificazione del ricorso per motivi aggiunti alla Istituzione Le Fornaci, dando termine per la presentazione di memorie.

Alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2011, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la Società Ginnastica Terranuova impugna tre distinti atti e cioè la deliberazione di Giunta n. 181 del 2009 (oggetto dei primi tre motivi di ricorso) e quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2010 e il provvedimento della Giunta n. 7 del 2010 (questi due ultimi oggetto della quarta censura).

Il Collegio rileva preliminarmente la carenza di interesse della ricorrente alla impugnativa della deliberazione del Consiglio n. 7 del 2010 e del provvedimento della Giunta n. 7 del 2010 e quindi la inammissibilità della svolta quarta censura. Gli atti gravati hanno ad oggetto la modifica (da parte della gravata deliberazione del Consiglio comunale) del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali con previsione della facoltà della Giunta comunale di riaprire i termini di presentazione da parte delle associazioni sportive interessate delle relative istanze, che in generale il Regolamento fissa al 15 giugno di ogni anno, e il conseguente atto della Giunta di riapertura dei termini di presentazione delle istanze con riferimento alla stagione sportiva 2009-2010. La ricorrente, unica ad aver presentato istanza per ottenere l’utilizzo del Palageo per la stagione sportiva 2009-2010, ha impugnato e contestato tali atti. Tuttavia è pacifico tra le parti che per l’anno 2009-2010 non vi è stata poi alcuna modifica dell’assegnazione degli impianti sportivi rispetto alle stagioni precedenti, così che gli atti qui gravati (di riapertura dei termini) non hanno nella sostanza sortito alcun effetto. Ne discende la carenza di interesse della ricorrente a censurare la legittimità degli atti medesimi.

Con le prime tre censure dell’atto introduttivo la ricorrente censura invece la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 2009, contestando l’operata modificazione della vocazione dell’impianto sportivo comunale Palageo: originariamente era prevista una vocazione specifica per la sola ginnastica ritmica mentre adesso è stata aggiunta anche quella per la ginnastica artistica. Le avanzate censure sono state poi riproposte dalla ricorrente, con il primo motivo aggiunto, come motivo di illegittimità derivata nei confronti del provvedimento dell’Istituzione Le Fornaci che, per la stagione sportiva 2010-2011, ha provveduto a suddividere l’orario di assegnazione del Palageo tra ricorrente e controinteressata e quindi tra ginnastica ritmica e ginnastica artistica. La riproposizione delle evocate censure in sede di motivi aggiunti consente al Collegio di superare i dubbi di sussistenza di idoneo interesse alla impugnativa che sussistevano a livello di atto introduttivo del giudizio, imponendo uno svolgimento congiunto delle prime tre censure del ricorso introduttivo e della prima censura dei motivi aggiunti.

L’esame della normativa comunale in materia consente di evidenziare come per i vari edifici comunali destinati ad attività sportiva – Palazzetto dello Sport, Palageo Comunale, Palestra comunale Scuole medie, Palestra comunale Scuole elementari - sia prevista una specifica “vocazione” all’uno piuttosto che all’altro sport, che rappresenta una sorta di finalizzazione prioritaria dell’impianto stesso ad un certo sport, nel senso di attribuire a quello certa disciplina sportiva la priorità per l‘utilizzo superiore al 50% dell’impianto stesso nelle fasce orarie di maggiore richiesta (cfr. all. A alla deliberazione della Giunta Comunale di Terranuova Bracciolini n. 184 del 2 ottobre 2008). La deliberazione di Giunta n. 184 del 2008 stabiliva per il Palageo Comunale, con riferimento all’orario dalle 8,30 alle 24,00, una specifica vocazione per le attività di ginnastica ritmica. La impugnata deliberazione n. 181 del 2010 modifica tale previsione stabilendo, con riferimento al Palageo, che “si riconosce la struttura sportiva con una specifica vocazione per le attività di ginnastica sia ritmica che artistica”. Questa modifica di vocazione è contestata con i primi tre motivi del ricorso introduttivo.

Con il primo mezzo la società ricorrente si duole della circostanza che il mutamento di vocazione del Palageo sia stato assunto senza acquisire il parere tecnico degli organi del CONI o della Federazione competente sulla sua idoneità ad ospitare la ginnastica artistica.

La censura è infondata.

Le norme richiamate dalla ricorrente non paiono conferenti in ordine alla specifica affermazione circa la necessità di un parere del CONI per l’ampliamento dell’utilizzo del Palageo Comunale, anche per la ginnastica artistica oltre che per la ritmica, soprattutto perché, come messo in luce dall’Amministrazione comunale, il contestato ampliamento della vocazione non implica modifiche strutturali dell’edificio e ha riguardo ad un utilizzo dell’edificio comunale prevalentemente per allenamenti piuttosto che per manifestazioni pubbliche. In ogni caso le norme sulle quali la ricorrente fonda i propri assunti non paiono idonee a suffragarne le tesi. L’art. 2 del RDL 2 febbraio 1939, n. 302 (abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009 dall’art. 2, comma 1, DL 22 dicembre 2008, n. 200) stabilisce infatti che “l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi (C.I.S.) del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)”, configurando un raggio applicativo estraneo alla presente controversia che non riguarda edifici scolastici né interventi di costruzione o restauro. L’art. 3, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 afferma invece che “la concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori”, apparendo ancora una volta estranea all’oggetto del ricorso. D’altra parte l’evocato DM Interno 18 marzo 1996 (cfr. all. 56) così come le norme del CONI di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008 (all. 58) si riferiscono a profili di costruzione di nuovi impianti o di variazioni strutturali significative degli stessi (esclusa la manutenzione ordinaria), ancora una volta estranei alla presente controversia.

Ne consegue una carenza di fondamento normativo della censura in esame.

Con il secondo e terzo mezzo, che possono essere fatti oggetto di congiunto esame, la ricorrente contesta la gravata deliberazione n. 181 del 2009, sempre in punto di modifica della vocazione del Palegeo Comunale, per difetto di adeguata motivazione.

Le censure sono infondate.

La deliberazione gravata contiene un riferimento alle richieste delle associazioni sportive e alla condivisione delle scelte operate dall’Amministrazione da parte della Commissione consultiva servizi culturali e sociali del Comune. La difesa comunale ha prodotto (all. 12) il verbale della predetta Commissione, composta da esponenti della maggioranza e della minoranza, che ha condiviso nella sostanza le scelte dell’Amministrazione e nel quale si fa riferimento ad una consultazione delle associazioni interessate le quali, con una sola eccezione, hanno condiviso le novità riportate. Nella sostanza siamo in presenza di una scelta dell’Amministrazione comunale che rientra nell’ambito degli indirizzi politici che pertengono all’Amministrazione stessa, la quale scelta per altro non appare nella specie connotata da profili di irrazionalità o sproporzionalità ed anzi risulta confortata da un ampio coinvolgimento positivo delle associazioni interessate e della minoranza consiliare. Alla luce di questi rilievi non paiono esserci spazi per censure di legittimità, per difetto di adeguata motivazione, risultando che l’Amministrazione ha fatto una scelta che rientrava nei suoi poteri, che non è illogica e che è stata assunta a seguito di adeguata ponderazione nel contraddittorio con gli interessati.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 110 del 26 agosto 2010 con la quale il Direttore dell’Istituzione per i servizi culturali “Le Fornaci” del Comune di Terranuova Bracciolini ha provveduto alla assegnazione oraria del Palageo per l’anno sportivo 2010-2011 (ed anche della deliberazione di Giunta n. 135 del 2008 sui criteri di assegnazione degli spazi).

Poiché il ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso la deliberazione n. 110 del 2010 dell’Istituzione Le Fornaci, risulta notificato, oltre che alla controinteressata, al solo Comune di Terranuova Bracciolini, presso il procuratore costituito e presso la sede comunale, la Sezione con ordinanza collegiale n. 738 del 2011 ha sottoposto alle parti, quale questione sollevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il tema della mancata notificazione dei motivi aggiunti direttamente alla Istituzione. Il Collegio, sentite sul punto le parti, rileva che la notificazione effettuata al Comune di Tarranuova Bracciolini – e non specificamente all’Istituzione Le Fornaci – appare tuttavia idonea a radicare correttamente il contraddittorio tra le parti, ciò in forza della considerazione che l’Istituzione, ai sensi dell’art. 114, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, è solo un “organismo strumentale dell’ente locale”, dotato certo di autonomia gestionale, ma pur tuttavia “parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune” (come si è espresso Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6529), così che non occorre una specifica evocazione in giudizio, la notificazione al Comune (che peraltro ha accettato il contraddittorio) apparendo idonea a costituire regolarmente il rapporto processuale.

La prima censura avanzata con i motivi aggiunti, e tendente a ripetere nei confronti della deliberazione n. 110 del 2010 le censure già avanzate con il ricorso principale, è già stata esaminata e respinta, in sede di esame dell’atto introduttivo del giudizio.

Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente contesta la deliberazione n. 110 del 2010 di concreta assegnazione degli impianti sportivi, censurandola sotto diversi profili.

In primo luogo si censura la richiamata determinazione per asserito vizio di incompetenza, ritenendo che non avrebbe potuto procedere alla distribuzione di orario il direttore della Istituzione Le Fornaci, in quanto organo meramente esecutivo vincolato alle decisioni discrezionali degli organi politici.

La censura è infondata.

Nella fattispecie risulta ben delineato e concretamente rispettato il distinguo tra fissazione dei criteri generali per l’assegnazione degli impianti sportivi comunali, che è stata effettuata dall’organo politico comunale (cioè dalla Giunta municipale attraverso le deliberazioni 184 del 2008, 181 del 2009 e 135 del 2010), e concreta applicazione delle previsioni astratte effettuata dal dirigente competente, nella specie il direttore dell’Istituzione comunale cui è assegnata la gestione del servizio (il che è avvenuto proprio con la deliberazione n. 110 del 2010). È evidente che, come sempre accade, la concreta applicazione di criteri astratti può prestarsi a diverse interpretazioni, ed infatti l’associazione ricorrente contesta l’applicazione fatta con l’atto gravato. Ma non vengono in considerazione profili di incompetenza, stante l’avvenuto rispetto del diversi ambiti di fissazione dei criteri e loro concreta applicazione.

In secondo luogo la Società Ginnastica Terranuova contesta l’applicazione che la deliberazione dell’Istituzione Le Fornaci n. 110 del 2010 ha effettuato dei criteri fissati dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 184/2008, 181/2009 e 135/2010, ritenendo scorretto l’orario assegnatole. In particolare la Ginnastica Terranuova aveva richiesto di utilizzare il Palageo per quattro giorni la settimana nell’orario di massima rilevanza (14,30 – 20,30), quindi di utilizzarlo il giovedì in orario 14,30 – 16,30 e il sabato in orario 9 – 18, ovvero di utilizzare in alternativa negli stessi orari la Palestra Scuole medie o il Palasport. Il provvedimento gravato riconosce alla ricorrente l’utilizzo del Palageo in due dei quattro pomeriggi richiesti in orario 14,30 – 20,30, oltre a riconoscerle l’utilizzo dello stesso immobile come richiesto per il pomeriggio del giovedì e in parte per il sabato mattina. Il tutto per un totale di 18 ore rispetto alle 35 richieste e ferma restando l’attribuzione alla stessa associazione del Palageo di ulteriori due ore in orario libero. Non le è stato invece riconosciuto l’utilizzo degli altri immobili comunali richiesti, Palestra Scuole medie e Palasport. La contestazione mossa dalla ricorrente è duplice: ritiene in primo luogo che non sia stata fatta corretta applicazione dei criteri fissati nell’assegnazione del Palageo essendo stata privilegiata la controinteressata ASD La Coccinella e censura quindi la mancata assegnazione alla ricorrente medesima degli spazi negli altri edifici comunali. Iniziando dal secondo profilo, in applicazione di quanto stabilito dalle richiamate deliberazioni di Giunta, il Palasport e la Palestra delle Scuole medie sono state assegnate negli orari di maggiore richiesta, ai quali ambiva la ricorrente, alle società sportive che svolgono gli sport oggetto di vocazione delle singole strutture sportive (pallacanestro per il Palazzetto dello Sport e pallavolo per le Palestre delle Scuole medie). La ricorrente erra quindi nell’avanzare pretese per queste ulteriori strutture, senza considerare che essa non ha provveduto neppure a evocare in giudizio il Terranuova Basket e la New Volley (cioè gli operatori sportivi assegnatari), con l’effetto che sul punto il ricorso per motivi aggiunti presenta pure profili di inammissibilità per mancata evocazione in giudizio dell’unico controinteressato (tale non potendo considerarsi la ASD La Coccinella che non ha assegnazione in quelle strutture). Quanto alla assegnazione oraria del Palageo nei termini stabili (20 ore alla ricorrente, di cui 2 ancora da opzionare, e 16 alla controinteressata) esso appare il frutto di una corretta applicazione delle previsioni regolamentari e non pare invece giustificata la pretesa della ricorrente ad un maggiore riconoscimento di orario a proprio favore. Le delibere n. 181 del 2009 e 135 del 2010 stabiliscono che in caso di richiesta del medesimo impianto da parte di società che svolgano la medesima disciplina sportiva – o comunque discipline sportive rispondenti tutte alla vocazione dell’impianto, com’ è nella specie – l’assegnazione degli spazi avvenga in misura proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun operatore in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta nella deliberazione n. 181. Nella specie è accaduto che l’applicazione di quei criteri abbia condotto al risultato di punti 15,90 a favore della ASD Terranuova contro 14,60 a favore della ASD La Coccinella. L’Amministrazione ha rapportato a tale proporzione l’assegnazione dell’orario di massima richiesta, giungendo al risultato delle 20 ore (16 nel corso della settimana riferite all’orario di massima richiesta più 4 il sabato) a favore della ricorrente contro le 14 a favore della controinteressata. Non paiono dunque esserci profili di illegittimità rilevabili in questa sede giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti. Il Collegio evidenzia tuttavia che la complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i connessi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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