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Consiglio di Stato, Sez. V, 5/10/2011 n. 5461
Sulla competenza del giudice amministrativo a decidere una controversia riguardante una delibera con la quale un comune ha deciso di liquidare una società mista e di assumere in proprio il servizio per la riscossione dei tributi comunali.

In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l'emissione di un prestito obbligazionario, nonchè le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all'annullamento delle suddette delibere spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, la controversia riguarda il potere esercitato dal comune di liquidare una società mista e di assumere in proprio il servizio per la riscossione dei tributi comunali, vale a dire del potere di scelta della gestione di un servizio pubblico comunale, che è, evidentemente, collegata ad una vera e propria attività discrezionale della pubblica amministrazione locale, per cui non può che rilevarsi la presenza di situazioni soggettive di interesse legittimi e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Materia: società / controversie e giurisdizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2011, proposto da:

Ica Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Ilaria Deluigi, Giovanni Gerbi, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;

 

contro

Comune di Spotorno, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Gabriele Pafundi, Rossana Brandolin, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

 

nei confronti di

Tributi Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17; e con appello incidentale della STAR s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massa e Ludovico Villani ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Asiago, 8;

 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00216/2011, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spotorno e di Tributi Italia S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dall’ appellante incidentale Star S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Deluigi, Villani, Anselmi, Pafundi, Brandolin e Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il presente appello è diretto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso ivi proposto dall’attuale appellante.

La stessa, premesso di essere socio di minoranza di una società mista, incaricata della riscossione dei tributi comunali e di avere impugnato una deliberazione comunale che, intendendo assumere direttamente l’attività in parola, ha deciso lo scioglimento della società STAR, di cui appunto l’appellante è socio di minoranza, formula il seguente motivo di appello:

-) Violazione degli artt, 7 e 133 del codice del processo amministrativo, nonché dell’art. 112 del codice di procedura civile e dell’art. 103 Cost., oltre che infrapetizione, travisamento dei fatti e ultrapetizione; in quanto il primo giudice ha ignorato che nella specie non si trattava di esecuzione del rapporto ma di esercizio del potere amministrativo, quale è appunto la decisione di scioglimento della società mista.

Chiede, quindi, l’appellante, la riforma della sentenza appellata con la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

La società STAR si costituisce in giudizio e formula appello incidentale adesivo, sulla base del medesimo motivo proposto dall’appellante principale, rilevando come nella specie non venga in rilievo la necessità di rivolgersi al Collegio arbitrale, in quanto tale evenienza è prevista solo per questioni attinenti a diritti soggettivi, mentre nella specie si è in presenza di un potere autoritativo e quindi di interessi legittimi.

Il Comune di Spotorno si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come nella specie ICA abbia formulato i motivi del ricorso solo per continuare a gestire il servizio di riscossione dei tributi, oltre al fatto che in una precedente vertenza con Tributi Italia (altro socio di STAR, poi rimosso per gravi inadempienze) il TAR Liguria aveva dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa.

La causa passa in decisione all’udienza camerale del 21 giugno 2011.

 

DIRITTO

Sia l’appello principale che l’appello incidentale tendono ugualmente ad affermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia oggi all’esame del Collegio.

Entrambi gli appelli (incidentale e principale) sono fondati.

In tema di provvedimenti relativi a società a partecipazione pubblica, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha segnalato che: “In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l’emissione di un prestito obbligazionario, nonchè le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all’annullamento delle suddette delibere (nella specie proposte da azionisti di minoranza e da associazioni di azionisti e consumatori) spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., ord. 3 novembre 2009 n. 23200).

Nella specie si controverte del potere esercitato dal Comune di Spotorno di liquidare una società mista e di assumere in proprio il servizio per la riscossione dei tributi comunali, vale a dire del potere di scelta della gestione di un servizio pubblico comunale, che è, evidentemente, collegata ad una vera e propria attività discrezionale della pubblica amministrazione locale, per cui non può che rilevarsi la presenza di situazioni soggettive di interesse legittimi e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Che, poi, la società ICA tenda in qualche modo a continuare a gestire il servizio in atto, è vicenda che non incide direttamente sulla natura della situazione soggettiva azionata, trattandosi della ricaduta eventuale del fatto che non venga sciolta la società mista, mentre è fuori dubbio che la decisione di porre in liquidazione la società STAR e di assumere in proprio il servizio di riscossione dei tributi è vicenda direttamente collegata all’esercizio del potere comunale.

Non rilevante nella specie è poi il fatto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria in un’altra vicenda contenziosa (con Tributi Italia) abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, in quanto, al di là della diversità della questione, non si trattava di sentenza resa tra le stesse parti del presente giudizio.

Conclusivamente, vanno accolti sia l’appello principale che quello incidentale, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e con rinvio al primo giudice per l’esame del merito.

Le spese del doppio grado di giudizio relative alla presente fase possono essere compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, con rinvio al primo giudice.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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