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Consiglio di Stato, Sez. V, 26/10/2011 n. 5709
Sulla legittimazione delle associazioni di categoria ad impugnare gli atti concernenti i singoli associati.

Le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni in quanto, diversamente, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4619 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ance Padova Collegio Costruttori Edili, Galiazzo S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Mario Bertolissi, Luigi Manzi, Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Luigi Manzi, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

 

contro

Comune di Carmignano di Brenta, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Greggio, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

 

nei confronti di

Impresa Installazioni Elettriche Srl, Regione Veneto;

 

e con l'intervento di

ad opponendum:

C.I.C.A.I. - Soc. Coop. Consort. per Azioni, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bianchi, con domicilio eletto presso Fabrizio Brochiero Magrone, in Roma, via Giovanni Bettolo, 4;

 

per la riforma

del dispositivo di sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00051/2010 e della sentenza n. 4754 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmignano di Brenta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Mazzeo, per delega dell'Avv. Manzi, e Di Rienzo, per delega dell'Avv. Stella Richter;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO

L'associazione ricorrente, (ANCE, Associazione Costruttori Edili), che rappresenta la categoria delle imprese di costruzioni della provincia di Padova e la Galiazzo S.r.l., sono insorti avverso il disciplinare di gara predisposto per la realizzazione di un polo scolastico, sostenendo che illegittimamente l'amministrazione comunale avrebbe adottato un aggiornamento tariffario, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/06, difforme da quello delle opere pubbliche regionali, attualizzato con prezzi riferiti a quelli correnti di mercato e alle caratteristiche peculiari dell'appalto oggetto di gara.

Il Tar ha respinto il gravame.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’ANCE.

Si sono costituiti in giudizio, per contrastare l'appello, il comune di Carmignano di Brenta e, ad opponendum, la Società Cooperativa Consortile, (CICAI), aggiudicataria dei lavori relativi allo stralcio degli impianti idrotermosanitari, che hanno sostenuto l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, l’irricevibilità del ricorso di primo grado, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, anche con riferimento alla Galiazzo S.r.l. e l'infondatezza, nel merito, dei motivi di gravame.

 

DIRITTO

Il ricorso di primo grado era inammissibile.

Come infatti eccepito dal Comune di Carmignano di Brenta, sussisteva un evidente conflitto di interessi dell’ANCE con i propri iscritti che hanno partecipato alla gara (Coema costruzioni srl, Edilbasso spa) e con la Merlo srl, aggiudicataria della gara.

Al riguardo quest’ultima ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione alla gara, l'accettazione della congruità dei prezzi posti a base d'asta e inoltre, nelle giustificazioni fornite in sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, ha espressamente qualificato alcune voci del prezzario regionale come eccessive e fuori mercato,

Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni in quanto, diversamente, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti (C.S. n. 3451/08, n. 4480/10).

Inammissibile era anche il ricorso di primo grado della Galiazzo srl, che ha presentato offerta nella gara in esame e ha fornito acquiescenza ai criteri fissati dal bando, avendo dichiarato nel modulo di partecipazione che i prezzi, nel loro complesso, devono intendersi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), a carico in solido delle parti soccombenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

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