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TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 4/11/2011 n. 1510
Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara per il servizio di trasporto scolastico, per omessa attestazione della disponibilità di un deposito - rimessa, sito ad una determinata distanza dalla sede di espletamento del servizio.

E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che abbia omesso di attestare la disponibilità di un deposito ad uso rimessa, ubicato ad una determinata distanza dalla sede di espletamento del servizio, qualora il bando richieda la dimostrazione del predetto requisito, come nel caso di specie, mediante apposita produzione documentale, pena l'esclusione dalla procedura. Non confligge con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione alle procedure selettive, la previsione espressa, nella lex specialis, della produzione di un titolo idoneo allo svolgimento di un'attività intimamente connessa all'oggetto dell'appalto; nella fattispecie in esame, trattasi di apposito luogo di ricovero dei mezzi a distanza non eccessiva dal territorio ove il servizio deve essere espletato; infatti, tale prescrizione risponde all'interesse pubblico della stazione appaltante, di affidare il servizio ad un operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con continuità ed efficienza.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2011, proposto da:

Quattrini Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to Laura Ghezzo, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

 

contro

Comune di Palazzolo Sull'Oglio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;

 

nei confronti di

Saia Trasporti Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Trebeschi, Andrea Trebeschi, Carlo Zorat, con domicilio eletto presso Cesare Trebeschi in Brescia, Via Battaglie, 50 (030/3754058);

 

per l'annullamento

DELLA NOTA IN DATA 14/7/2011, RECANTE L’ESCLUSIONE DALLA GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DALL’1/9/2011 AL 30/6/2014;

DEI VERBALI DEL 6/7/2011, NELLA PARTE IN CUI E’ STATA DISPOSTA L’ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE E NON E’ STATA DECISA L’ESCLUSIONE DELLA CONTROINTERESSATA;

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12/7/2011, RECANTE L’APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palazzolo Sull'Oglio e di Saia Trasporti Spa;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato:

- che non possono essere ammessi agli atti della causa la memoria e i documenti depositati dalla controinteressata il 2/11/2011, in quanto risultano tardive rispetto al termine dimidiato di 1 giorno libero (da calcolare a ritroso dalla data della Camera di consiglio), ai sensi dell’art. 55 comma 5, 119 e 120 del Codice del processo amministrativo (cfr. per un’applicazione del principio all’udienza pubblica si veda la sentenza della Sezione – 13/5/2011 n. 693);

- che, nel calcolo “a ritroso” dei termini, l’assegnazione di un intervallo minimo prima del quale deve essere compiuta un’attività processuale comporta l’impossibilità di prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo (poiché diversamente opinando si produrrebbe l’effetto di un’abbreviazione dell’intervallo): detta proroga “in avanti” opera dunque con esclusivo riguardo ai termini cd. a decorrenza successiva (cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile – 4/1/2011 n. 182);

 

Atteso:

- che il Collegio può esimersi dall’affrontare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione comunale, poiché il gravame è infondato nel merito;

- che parte ricorrente è stata esclusa, tra l’altro, per non avere allegato copia di un contratto di locazione o di un certificato di proprietà attestante la disponibilità di un deposito ad uso rimessa, ubicato ad una distanza non superiore a 15 Km. dal Comune di Palazzolo s/Oglio;

- che detto requisito doveva essere comprovato con apposita produzione documentale ai sensi dell’art. 8 lett. m) del bando di gara;

- che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comportava l’esclusione dalla procedura selettiva (art. 8 punto finale);

- che parte ricorrente ha esibito in sede di gara (suo doc. 17) la dichiarazione di un’Agenzia di intermediazione immobiliare attestante la disponibilità di un capannone di 420 mq. nel Comune di Erbusco, che identificava la collocazione dell’immobile ed il nome del proprietario;

 

Evidenziato:

- che non confligge con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione alle procedure selettive la previsione espressa nella lex specialis della produzione di un titolo idoneo allo svolgimento di un’attività intimamente connessa all’oggetto dell’appalto (nella specie, apposito luogo di ricovero dei mezzi a distanza non eccessiva dal territorio ove il servizio deve essere espletato);

- che infatti tale prescrizione risponde all’interesse pubblico della stazione appaltante di affidare il servizio – rivolto ai minori frequentanti la scuola dell’obbligo e per sua natura essenziale – ad un operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con continuità ed efficienza;

- che la semplice dichiarazione di un’Agenzia immobiliare non dà conto di alcun impegno giuridicamente coercibile a carico del terzo proprietario dell’immobile, il quale ben potrebbe decidere di non concludere il contratto di compravendita (o di locazione) dopo l’eventuale aggiudicazione;

- che i concorrenti – per evitare di assumere il vincolo definitivo prima di conoscere l’esito della gara – avrebbero al più potuto stipulare un contratto preliminare recante una clausola condizionale di validità ed efficacia all'aggiudicazione dell’appalto;

 

Considerato:

- che il bando non consentiva la tardiva presentazione del titolo attestante la disponibilità del locale (cfr. per un caso parzialmente analogo, Consiglio di Stato, sez. VI – 19/6/2009 n. 4092);

- che, in questo contesto, la produzione tardiva avrebbe alterato la regola fondamentale della par condicio dei concorrenti;

- che – in disparte l’eccezione sollevata in Camera di consiglio sulla rituale esposizione della censura – l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici prevede effettivamente il potere-dovere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, disponendo che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- che tuttavia non può essere esercitato da parte dell’amministrazione un potere di soccorso per permettere all’offerente di sanare invalidità o irregolarità, ma soltanto per consentirgli di chiarire aspetti dell’offerta già in sé completa e valida (Consiglio di Stato, sez. VI – 29/12/2

- che il titolo di disponibilità del deposito ad uso rimessa degli autobus costituiva un elemento essenziale dell’offerta, diretto come già sottolineato ad avallarne la credibilità e l’affidabilità;

- che tale conclusione consente anche di ritenere la disposta esclusione conforme alla novella di cui all’art. 46 comma 1-bis della D. Lgs. 163/2006, a prescindere dalla sua dubbia applicabilità ratione temporis alla fattispecie;

- che infatti la novella normativa contempla la fattispecie dell’esclusione dei concorrenti per difetto di “elementi essenziali” dell’offerta, come l’impegno di cui si discorre nella fattispecie;

 

Rilevato:

- che a questo punto il Collegio richiama il principio per cui, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, si applica il principio di resistenza, per cui la validità anche soltanto di una delle argomentazioni poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sé a supportarne il contenuto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 22/9/2009 n. 4700);

- che, dato che l’esclusione si fonda su due motivi, il rigetto della censura rivolta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’esame della doglianza mossa contro la motivazione residua (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 9/9/2008 n. 10065; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 28/1/2008 n. 608); Consiglio di stato, sez. V – 29/8/2006 n. 5039);

- che alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla censura afferente all’ammissione della controinteressata, rispetto alla quale la ricorrente è priva della necessaria legittimazione in virtù del legittimo provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti (cfr. in materia di rapporto tra ricorso principale ed incidentale, Consiglio di Stato, ad. plenaria – 7/4/2011 n. 4);

 

Atteso:

- che in definitiva il gravame introduttivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, e deve essere respinto;

- che le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, alla luce della natura interpretativa delle questioni sollevate;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso in epigrafe, e definitivamente pronunciando lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

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