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TAR Piemonte, Sez. I, 4/11/2011 n. 1173
Sulla legittimità dell'aggiudicazione di una gara ad un concorrente che abbia indicato, nella propria offerta, voci relative al costo del lavoro, ridimensionate rispetto alle tabelle ministeriali.

L'art. 86, c. 3 bis, del d.lgs. n. 163/06, in relazione al giudizio di anomalia delle offerte presentate dai concorrenti in sede di gara, prescrive una rigorosa verifica del rispetto del costo del lavoro, alla luce delle indicazioni "tendenziali" evincibili dalla tabelle ministeriali. Per pacifica giurisprudenza, congruente anche con le più recenti indicazioni normative, tra cui il nuovo art. 81, c. 3 bis, del medesimo decreto, sono inderogabili solo i minimi salariali di costo del lavoro dettati dalla contrattazione collettiva i quali, in sede di valutazione di congruità di un'offerta, non possono che essere ritenuti come tali inderogabili. In realtà, l'unico parametro di computo dettato dalle tabelle ministeriali, effettivamente inderogabile, è la retribuzione minima oraria dettata dalla contrattazione collettiva; invece i restanti maggiori costi, se pure esistenti, possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente ed omogeneamente previsto dalla tabelle ministeriali. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo il provvedimento di aggiudicazione di una gara adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che abbia indicato nella propria offerta, voci relative al costo del lavoro, ridimensionate rispetto alle tabelle ministeriali.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2011, proposto da:

Cooperativa Animazione Valdocco - Societa' Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso l’avv.to Roberto Carapelle in Torino, via San Pio V, 20;

 

contro

Comune di Chivasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Giardini, Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso l’avv.to Umberto Giardini in Torino, via Grassi, 9;

 

nei confronti di

Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza S.r.l., in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Enoch, Francesca Dimonte, con domicilio eletto presso l’avv.to Gabriele Moro in Torino, via Vela, 29;

 

per l'annullamento

della determinazione n. 396 in data 21/9/2011 con cui la Città di Chivasso ha aggiudicato a Eurotrend Assistenza Scrl la gestione dei servizi di assistenza all'autonomia degli alunni disabili per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013;

del verbale della Commissione di gara del 5/8/2011 con cui il Presidente della Commissione di gara ha dichiarato quale migliore offerta quella di Eurotrend,

della nota prot. n. 30259 del 19/9/2011, con cui la Commissione di gara ha ritenuto che l'offerta di Eurotrend fosse congrua ed attendibile;

del verbale della Commissione di gara del 21/9/2011 con cui l'offerta di Eurotrend è stata giudicata congrua ed attendibile ed è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore di Eurotrend;

di tutti gli atti del relativo procedimento, e segnatamente della nota prot. n. 0030615 in data 21/9/2011 del Dirigente Area Servizi Amministrativi della Città di Chivasso con cui è stata resa nota alla ricorrente l'intervenuta aggiudicazione definitiva del servizio, della nota prot. n. 30645 in data 21/9/2011 e della nota prot. n. 31425 in data 28/9/2011;

di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali;

 

nonché per il risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chivasso e di Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar e impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Eccesso di potere per difetto, erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del decreto del Ministero del lavoro della salute e politiche sociali in data 24/2/2009. Eccesso di potere per violazione delle tabelle relative al costo del lavoro delle cooperative sociali operanti in Piemonte. Eccesso di potere per violazione del bando e del capitolato speciale di gara. Violazione di legge in relazione all’art. 87 co. 2 lett. g) del d.lgs. n. 163/2006. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria..

Con un unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente contesta sostanzialmente l’anomalia dell’offerta della controinteressata, che non sarebbe sostenibile in quanto formulata in palese violazione delle tabelle ministeriali in punto costo del lavoro; in particolare erroneamente l’offerta della controinteressata avrebbe ignorato i maggiori costi del servizio dovuti alla sommatoria, al costo minimo del lavoro dettato dal contratto collettivo, degli ulteriori costi di impresa (quali maggiori spese per malattie, assenze ecc. dei dipendenti) contemplati dalle tabelle ministeriali.

Deve premettersi che parte ricorrente invoca la violazione dell’art. 87 co. 2 lett. g) del d.lgs. 163/2006 che è stato abrogato dal d.l. 70/2011, come convertito in legge con l. 12.7.2011; il giudizio di anomalia è stato condotto nel caso di specie a partire dall’agosto 2011, quindi successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla legge di conversione. Per altro tuttavia tale nuova disciplina si è accompagnata all’introduzione di una nuova prescrizione inserita nel comma 3 bis dell’art. 81 del d.lgs. 163/2006, concernente i criteri di scelta dell’aggiudicatario i quali, evidentemente, afferendo ad indicazioni del bando, non possono che trovare applicazione in relazione a bandi successivi all’entrata in vigore della nuova normativa. Pare sotto questo profilo pertanto ragionevole ritenere che il complessivo intervento sulla valutazione del costo del lavoro trovi applicazione alle gare bandite successivamente.

In ogni caso, anche a ritenere immediatamente applicabili le norme specificatamente riferite al giudizio di anomalia, resta invariato l’art. 86 co. 3 bis del d.lgs. 163/2006 per quanto in specifico concerne la complessiva conduzione del giudizio medesimo.

L’art. 86 co 3 bis prescrive una rigorosa verifica del rispetto del costo del lavoro alla luce delle indicazioni “tendenziali” evincibili dalla tabelle ministeriali. E’ sul punto pacifica e univoca giurisprudenza, congruente anche con le più recenti indicazioni normative (si veda il nuovo art. 81 co. 3bis) che inderogabili siano solo i minimi salariali di costo del lavoro dettati dalla contrattazione collettiva i quali, in sede di valutazione di congruità di una offerta, non possono ch essere .ritenuti come tali inderogabili. Altra e ben diversa problematica attiene alla verifica del rispetto tendenziale dal maggior costo “del servizio” che tiene complessivamente conto, oltre che del costo orario inderogabile del singolo lavoratore, dei maggiori costi effettivi del servizio che possono essere indotti dalla circostanza che non tutte le ore teoriche retribuite sono effettivamente lavorate (si pensi alle assenze per malattia, ferie ecc.).

Il ricorso parte da un erroneo assunto di sostanziale inderogabilità del costo indicato dalla tabelle ministeriali, inderogabilità pacificamente esclusa sia dalla normativa che dalla univoca giurisprudenza. Né il senso del ragionamento di parte ricorrente muta là dove la medesima sembra sostenere che non è il dato in sé della tabella ministeriale ad essere inderogabile ma lo sono i parametri di computo ivi utilizzati, che evidentemente ne sono i necessari presupposti.

In realtà non può che ribadirsi che l’unico parametro di computo dettato dalla tabelle ministeriali effettivamente inderogabile è la retribuzione minimia inderogabile oraria dettata dalla contrattazione collettiva (che in nessun punto del ricorso si contesta essere stata violata nell’offerta della controinteressata) mentre i restanti maggiori costi, se pure esistenti, possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente e omogeneamente previsto dalla tabelle ministeriali. Tanto è effettivamente avvenuto nel caso di specie, evincendosi dai documenti in atti che l’amministrazione ha condotto una attenta analisi dei costi esposti dalla controinteressata, ove anche le voci astrattamente contestate dalla ricorrente (costi per assenze ecc.) sono regolarmente esposte e computate, anche se in termini ridimensionati rispetto alle tabelle ministeriali.

Né infine la ricorrente, in relazione all’analitica documentazione della verifica di anomalia prodotta in giudizio, ha contestato alcunché in specifico; infine è complessivamente corretta l’osservazione della controinteressata che ha evidenziato come il ribasso significativamente diverso proposto dalla medesima rispetto alla ricorrente è sostanzialmente ascrivibile al minor margine di utile riservatosi dall’impresa, essendo per contro minima la differenza esposta in termini di complessivo costo orario delle prestazioni.

La domanda non può trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

  

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

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